Articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
Articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 24/04/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 83
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta
nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, che ha previsto a decorrere dall’anno 2025 e per
trentasei mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e
assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta
nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali
1. Premessa
2. Beneficiari
3. Misura dell’esonero
4. Modalità di accredito della contribuzione
5. Incompatibilità con altre agevolazioni
6. Indicazioni operative
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
1. Premessa
L’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio
2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali
dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a
una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui
al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi
d'impresa, anche in regime forfettario. La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad
altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di
società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.
La riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura
del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite,
previsti dal citato articolo 1, comma 1, della legge n. 233/1990.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la misura in oggetto e si forniscono le
relative istruzioni per l’accesso alla medesima.
2. Beneficiari
In ordine alla definizione della platea dei beneficiari, la lettura sistematica del primo e del terzo
periodo del comma 186 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 individua i seguenti soggetti:
- titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime
forfetario;
- soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
- coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.
I suddetti lavoratori devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o
societaria;
- essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.
Conseguentemente, l’esonero può essere riconosciuto in favore dei soggetti, inclusi i
coadiuvanti e coadiutori familiari, che abbiano avviato l’attività lavorativa, o siano entrati in
società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Per i soci di società, rileva la data di
primo ingresso nella società che dà titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale nell’anno
2025. La riduzione contributiva viene riconosciuta anche nel caso di mancata coincidenza tra la
data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla
gestione previdenziale autonoma, purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il
1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Possono fruire della riduzione anche i lavoratori che abbiano avviato l’attività di impresa nel
corso del 2025 e abbiano formalizzato l’iscrizione al Registro delle imprese e all’INPS entro i
termini di legge (cfr. l’art. 2196 del codice civile e l’articolo 18, comma 6, della legge 24
novembre 2000, n. 340). A titolo esemplificativo, un soggetto che avvia l’attività il 20 dicembre
2025 ha la possibilità di fruire della riduzione se presenta domanda di iscrizione al Registro
delle imprese e alla gestione speciale autonoma entro il 19 gennaio 2026.
Il requisito dell’iscrizione alla gestione speciale autonoma che dà titolo alla riduzione
contributiva, nelle modalità sopra descritte, viene verificato in capo al singolo lavoratore
iscritto, sia in qualità di titolare che di coadiuvante o coadiutore familiare. Pertanto, in presenza
di una posizione aziendale cui fanno capo un titolare che ha avviato l’attività nel corso del 2025
e dei coadiuvanti, l’esonero viene riconosciuto limitatamente alla contribuzione dovuta per il
titolare e per i coadiuvanti attivi entro la medesima data del 31 dicembre 2025, con esclusione
dei soggetti non attivi a tale data o con comunicazione di iscrizione contestuale o successiva
alla data del 1° gennaio 2026 o non tempestiva rispetto al dettato normativo.
L’agevolazione viene, inoltre, riconosciuta a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che
inizino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.
Hanno titolo al beneficio i soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle
due gestioni speciali autonome. Non è rilevante, ai fini del riconoscimento della riduzione in
oggetto, l’essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa né,
tantomeno, la mutata carica giuridica nell’ambito della compagine societaria.
Il possesso dei requisiti sopra descritti è dichiarato dal titolare della posizione aziendale
richiedente la riduzione, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, nel modulo di presentazione della domanda.
3. Misura dell’esonero
La riduzione contributiva è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità,
vecchiaia e superstiti), mentre risultano in ogni caso dovuti in misura piena il contributo di
maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota
contributiva aggiuntiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207, per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività
commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, nella misura da
ultimo stabilita dall’articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L’articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025 prevede espressamente che la riduzione
contributiva sia attribuita per trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di
impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025
e il 31 dicembre 2025. La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima
iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell’obbligo contributivo.
Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui
il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le
date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025), i trentasei mesi di
riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla
gestione previdenziale.
I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono
essere senza soluzione di continuità.
A tale proposito, in considerazione della ratio della norma di agevolare i lavoratori che entrano
per la prima volta nel mondo del lavoro autonomo in forma di impresa e si iscrivono alle
relative gestioni speciali autonome, è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione
contributiva sia nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi
impresa e/o attività svolta che nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione
(da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea
cessazione dell’attività lavorativa ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura
contributiva che deve essere senza soluzione. Parimenti, la fruizione della riduzione
contributiva è riconosciuta in caso di spostamento della sede dell’attività e di ogni altra
variazione nella posizione anagrafica che non comporti la cancellazione da una delle due
gestioni speciali autonome.
L’interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla
riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali autonome.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi:
1) mantiene il diritto alla riduzione contributiva il soggetto che avvia l’attività di commercio al
dettaglio come ditta individuale e si iscrive quale esercente attività commerciali il 5 marzo
2025, qualora il 5 febbraio 2027 cessa tale attività e avvia in data 15 marzo 2027 una nuova
attività commerciale di artigiano quale socio di una S.n.c.; ciò in quanto, in tale fattispecie,
sussiste la continuità di iscrizione alla gestione previdenziale, essendovi obbligo contributivo
per i mesi di febbraio e marzo 2027;
2) perde il diritto alla riduzione contributiva il soggetto che avvia l’attività di commercio al
dettaglio come ditta individuale e si iscrive quale esercente attività commerciali il 5 marzo
2025, qualora il 5 febbraio 2027 cessa tale attività da artigiano e avvia in data 20 aprile 2027
una nuova attività commerciale di vendita al dettaglio di terziario quale socio di una S.r.l.; ciò
in quanto, in tale fattispecie, è carente il requisito di legge della continuità di iscrizione alla
gestione previdenziale non essendovi obbligo contributivo per il mese di marzo 2027.
4. Modalità di accredito della contribuzione
Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, la norma prevede l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alle quali
il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito di cui all’articolo
1, comma 3, della legge n. 233/1990 attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
Diversamente, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della
riduzione contributiva in misura inferiore all’importo del contributo calcolato sul minimale di
reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
Ad esempio, al soggetto tenuto alla sola contribuzione nei limiti del minimale di reddito, a
fronte del pagamento di un importo di contributi calcolati a tariffazione ridotta che ammonta al
50% della contribuzione che sarebbe dovuta sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria,
viene accreditato ai fini pensionistici un corrispondente numero di 6 mesi.
5. Incompatibilità con altre agevolazioni
Per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto ad altre misure
agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
Pertanto, non è possibile riconoscere la riduzione nel caso in cui i lavoratori già fruiscano della
riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con
più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, prevista dall’articolo 59,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o del regime forfettario previdenziale di cui
all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Tale alternatività è da intendersi riferita al singolo lavoratore e non all’intero nucleo aziendale,
essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del
nucleo. Ad esempio, se il titolare è già attivo alla data del 31 dicembre 2024 e fruisce del
regime previdenziale forfettario, può chiedere la riduzione contributiva nella misura del 50%
per il collaboratore familiare che ha avviato l’attività nel corso del 2025.
Qualora il contribuente abbia richiesto l’applicazione del regime forfettario previdenziale di cui
all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge n. 190/2014 prima della pubblicazione della
presente circolare è possibile, per lo stesso, presentare la domanda di riduzione contributiva di
cui all’articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025. La presentazione di tale domanda
determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfettario dalla data di prima iscrizione
alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva in trattazione. In via
eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà, pertanto, l'impossibilità di
fruire nuovamente del regime contributivo agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 82, della
legge n. 190/2014 al termine della fruizione della riduzione contributiva per i nuovi iscritti
nell’anno 2025.
Sarà possibile per il beneficiario della riduzione di cui all’articolo 1, comma 186, della legge di
Bilancio 2025, al termine della fruizione di quest’ultima, chiedere l’applicazione del regime
forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge n. 190/2014. Non
sarà più possibile chiedere nuovamente l’applicazione della riduzione contributiva in
argomento.
6. Indicazioni operative
Il possesso dei requisiti sopra descritti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda.
La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle
Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con
apposito messaggio.
Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l’esito dell’istanza.
I contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che
intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione
nella misura ridotta, come sopra descritto.
Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali
importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.
L’Istituto effettua le verifiche d’ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti indicati al
precedente paragrafo 2.
La riduzione contributiva opera in maniera continuativa per trentasei mesi. Nel caso in cui nel
corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio,
per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale
autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al
beneficio. L’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a
decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa.
Qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al contribuente
o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma
che avrebbe dato titolo all’iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento,
l’Istituto procede al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente applicazione
delle regole ordinarie di imposizione contributiva e al recupero dei contributi dovuti e non
pagati con aggravio delle sanzioni civili calcolate ai sensi della lettera b) del comma 8
dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituita, a decorrere dal 1°
settembre 2024, dall’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dalla data
originaria di scadenza dei versamenti.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L'agevolazione in trattazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il massimale di aiuto
concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni.
Tale importo si pone, quindi, come limite all’applicazione della riduzione in argomento.
Al riguardo, si precisa che non rientrano nella base di computo del raggiungimento del
massimale di aiuto concedibile altre agevolazioni ricevute e disciplinate da regimi differenti
rispetto a quello degli aiuti de minimis.
Pertanto, la riduzione può essere fruita solo se l’importo spettante non supera il massimale
concedibile previsto dal citato regolamento in materia di aiuti de minimis nell’arco di tre anni.
Il triennio mobile di riferimento per il calcolo del massimale concedibile ai sensi del
regolamento (UE) 2023/2831 è determinato nei tre anni solari a partire dalla data di
concessione dell’aiuto.
A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data di concessione al 10 marzo 2025 il calcolo
del limite massimo concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa
dall’11 marzo 2022 al 10 marzo 2025.
Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuto concedibile nel triennio mobile di
riferimento, devono essere presi in considerazione gli aiuti de minimis a qualsiasi titolo
concessi, incluso l’importo della riduzione in argomento, in favore del soggetto individuato
quale “impresa unica”.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2023/2831, per
“impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti
relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le medesime disposizioni precisano che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni di
cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse
considerate impresa unica.
Inoltre, in considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto de minimis,
l’INPS provvede a registrare la misura nell’apposita sezione del Registro Nazionale degli aiuti di
Stato, con le modalità previste dall’articolo 10 del decreto del Ministro dello Sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro delle Politiche
agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, in materia di registrazione di aiuti
automatici.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
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