Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 86/2018
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2018
Riferimento normativo
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2018
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 20/07/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 86
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di
tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni.
Retribuzioni di riferimento per l’anno 2018
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base
dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche
di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e
compartecipanti familiari.
Indice
1. Premessa
2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2018, per i compartecipanti familiari
e piccoli coloni
1. Premessa
Con la circolare n. 83 del 28 giugno 2018 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei
contributi integrativi volontari per l’anno 2018, le retribuzioni medie giornaliere valide per i
piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto direttoriale 10 maggio
2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di
malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (ad eccezione delle ipotesi in cui, sulla base
della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa) risultano
aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata.
2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2018, per i compartecipanti familiari e piccoli
coloni
Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si
ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei
confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente
ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi
convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti
dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 (cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e
messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti
nell’anno 2018 (cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982), liquidate temporaneamente ai
lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2017 (cfr. la circolare n.
168 del 14 novembre 2017), dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi
importi.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le
stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale
giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37
dell’11 marzo 2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile, per l’anno 2018, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di
maternità/paternità, è pari a euro 57,60 (cfr. la circolare n. 81 del 14 giugno 2018).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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