Convenzione fra INPS e UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI (UAI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra INPS e UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI (UAI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 07/08/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 92
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra INPS e UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI
(UAI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni
pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della
convenzione stipulata tra INPS e UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI
(UAI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione e decorrenza della delega
5. Revoca della delega: decorrenza e
validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Clausola risolutiva espressa
10. Controlli a campione e applicazione di
penali
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
Premessa
In data 28 giugno 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Associazione
sindacale UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI (UAI), (allegato n. 1), sulla base dello
schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018,
per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni
pensionistiche.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta
dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di
tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà
l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si i illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972,
i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale
volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Nello specifico hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione
i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni
altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito
dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31
luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate
dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica.
Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico
riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno
sociale.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve
essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un
documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa,
presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di
decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le
stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere,
l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in
modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio
l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di
un documento d’identità del pensionato in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla
prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i
trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dalla data di
rilascio della delega.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla
richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le
eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in
materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione,
l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del
documento d’identità. La conservazione assicura l’identificazione certa del soggetto che ha
creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed
il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più
breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione
sindacale competente.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione.
Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una
delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta
dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata
e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega
deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli
originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel
precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha
inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
6. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti
percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi
i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti
delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per
servizio:
1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD);
2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il
doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione
sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione
dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione
presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle
attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:
Revoca delega cartacea (residuale) € 0,29
Gestione delega € 0,11
Sono a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
9. Clausola risolutiva espressa
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di risolvere unilateralmente il negozio
giuridico, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, al
ricorrere delle seguenti fattispecie:
contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione
sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito
della perdita, da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente, dei requisiti prescritti
ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni
normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse
dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico;
pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte
dell’Organizzazione sindacale;
applicazione all’Organizzazione sindacale di penali per un ammontare superiore al 10%
del totale delle quote sindacali versate (cfr. successivo paragrafo 10).
La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l’Istituto, al verificarsi di una delle condizioni
su esposte, comunica all’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della clausola
risolutiva espressa.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro i 30 giorni successivi dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando
ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, la risoluzione unilaterale dalla
convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non risolvere il negozio
giuridico.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Organizzazione
sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle
deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale.
In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica
determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati
inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti il soggetto che ha rilasciato la
delega.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Organizzazione sindacale è tenuta a
trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione
cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità ed altra documentazione del
pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della
convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà
all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’adempimento così come graduate
nell’articolo 10 della convenzione.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare
superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate, nell’anno di riferimento,
dall’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle
forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è BX.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle
pensioni per conto dell’Organizzazione sindacale UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI
(UAI), si istituiscono i seguenti conti:
GPA25673- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno
in corso;
GPA27673- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni
precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il seguente nuovo conto:
GPA11673 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi
sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA
GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni
sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di
consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 vengono descritte le denominazioni dei conti sopra indicati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS) E UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI (UAI), PER LA
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE, AI SENSI DELL’ART. 23-OCTIES DELLA LEGGE 11
AGOSTO 1972 N. 485.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
- L’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, via Ciro il
Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore
centrale Organizzazione e Sistemi informativi, Dr. Vincenzo Damato, giusta
determinazione presidenziale n. 47/2018;
(in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”);
E
- L’Unione Artigiani Italiani e delle PMI con sede in Frosinone, via Marco
Tullio Cicerone n. 188 cap 03100, codice fiscale 97075480588, rappresentata dal
Dirigente Generale e legale rappresentante Dr. Giuseppe Zannetti nato a
Frosinone il 23/02/1956, codice fiscale ZNNGPP56B23D810C;
(in appresso anche più brevemente “Organizzazione sindacale” o
“Organizzazione”);
VISTI
- l’articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485;
- l’articolo 11 della Legge 31 luglio 1975 n. 364;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in materia di protezione dei dati
personali;
- Il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la nota prot. n. 16479 in data 20 settembre 2017 con la quale il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali ha attestato l’aderenza da parte dell’Unione
Artigiani Italiani e delle PMI ad una confederazione sindacale a carattere
nazionale rappresentata nel CNEL;
1
- la determinazione presidenziale dell’INPS n. 47 in data 3 maggio 2018;
CONSIDERATO
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività
istituzionali dell’Istituto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi della Legge 11 agosto 1972 n. 485, l’organizzazione sindacale affida
all’INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono
versare, tramite l’Istituto, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di
reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo
obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.
Ai sensi della legge 11 agosto 1972 n. 485 e per effetto della norma di rinvio
contenuta nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975 n.364, tale servizio di
riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di pensione diretta,
indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti
Pubblici.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà
effettuata dall'INPS a favore dell’organizzazione sindacale in regola con gli
obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle
singole rate di pensione.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali
telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota
associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione sindacale
destinataria della suddetta quota.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo
2
La misura della trattenuta per contributi sindacali, è determinata applicando le
seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa
la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati,
nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione
Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto precedente e
non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo
del FPLD.
Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di
pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai
commi precedenti.
Le organizzazioni sindacali che iscrivono in base al proprio assetto statutario
esclusivamente determinate categorie di pensionati, possono richiedere
l’applicazione di una trattenuta sindacale in quota fissa o l’applicazione di un
limite massimo alla misura della quota sindacale scaturita dall’applicazione
delle percentuali sopra indicate.
ARTICOLO 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1 del presente
accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega
all’INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto
dallo stesso Istituto deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo
associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota
associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per
analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 20
dicembre 2000 n.445. I moduli per l’autenticazione della firma effettuata dai
soggetti previsti dall’articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000 sono disponibili
nella procedura informatica “Gestione deleghe”.
La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente
alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della
3
pensione stessa. L’invio dei dati della delega all’INPS avviene nella stessa
modalità d’invio della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in
essere, l’organizzazione sindacale invia all’INPS, con modalità telematica, i dati
della delega ed allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del
documento d’identità del pensionato.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a
partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della
stessa, ovvero, entro 3 mesi dalla predetta data per i trattamenti pensionistici
amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici.
Dell’avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote
associative, l’INPS ne dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica.
L’organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione, sia
contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata
dall’Istituto, deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la
normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza
dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal
titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità, al fine
di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione
secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del
soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la
leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
L’ organizzazione sindacale, per conto e nell’interesse di ciascun pensionato, su
formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è
da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca
da parte di ciascun pensionato.
E’ ammessa un’unica delega su singola prestazione.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra
l'associato e l’organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale
comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata
all’organizzazione sindacale competente.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la
delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’organizzazione
4
sindacale interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in
corso di validità; in tal caso l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile
alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione all’organizzazione
sindacale competente.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una
delega ad altra organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se
preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione
dell’organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di
riconoscimento valido del revocante.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato,
sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni sindacali interessate, secondo
le modalità concordate con l’Istituto.
L’organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una
nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca
acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia
del documento d’identità, attenendosi alle modalità indicate all’articolo 4.
L’Istituto dà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca per
riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca e
all’organizzazione sindacale interessata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a
partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della
pensione associata.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L'INPS versa all’organizzazione sindacale acconti mensili per i contributi
riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 98% (novantaotto%) dell'importo delle
trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta
il giorno 7 (sette) dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il
primo giorno bancabile successivo.
Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione
telematica all’organizzazione sindacale.
5
I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la
somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati,
senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre
dell'anno di riferimento, per le quote dovute fino al mese di novembre, con
definizione della partita contabile entro il successivo mese di marzo.
L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al
netto dei costi di cui al successivo articolo 7.
Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite
dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino
almeno il 98% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede
all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite
all’organizzazione sindacale, determinando a calcolo la quota mancante per
raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva
rideterminazione degli importi come sopra calcolati.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’organizzazione sindacale
risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad
accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare
pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie all’organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione
della presente convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto
corrente bancario indicato dall’organizzazione sindacale con la comunicazione
del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e,
conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato
accredito di somme a favore dell’organizzazione sindacale conseguente
all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al
comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di
difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei
compiti istituzionali.
Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all’organizzazione
sindacale.
ARTICOLO 7
Costi
6
L’organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all’Istituto le spese
affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A
tal fine l’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle
risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.
Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni
pensionistiche di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti
per l’anno 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 in data 2 maggio 2018.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
· Revoca delega cartacea (residuale) Euro 0,29
· Gestione delega Euro 0.11
La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito
della quale l’organizzazione sindacale ha facoltà di recedere entro 60 giorni
dalla stessa comunicazione.
Sono a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere
inerente alla presente convenzione.
L’organizzazione sindacale si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni
di cui ai precedenti commi del presente articolo.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale i dati delle deleghe
sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, deleghe eliminate ecc.) e gli
importi versati.
L’organizzazione sindacale può consultare i dati ad essa relativi, le
comunicazioni dell’Istituto e le fatture relative al costo del servizio.
L‘INPS consente all’organizzazione sindacale di consultare i dati di seguito
elencati:
- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene
effettuata la trattenuta a favore dell’organizzazione sindacale;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all’organizzazione sindacale,
con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di
pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni
eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS.
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La consultazione e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente avviene
secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle
norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione
dei dati personali.
ARTICOLO 9
Verifiche
l’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1%
(con arrotondamento all’unità superiore) delle deleghe alla riscossione del
contributo associativo trasmesse dall’ organizzazione sindacale. Dette verifiche
sono effettuate secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da
quest’ultimo all’ organizzazione sindacale.
In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a
verifica le deleghe per le quali, all’atto dell’acquisizione telematica, è
intervenuto il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito del riscontro
di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto,
attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura
emette un messaggio di “allert”, che determina automaticamente l’invio della
richiesta di documentazione di cui alla procedura di verifica esposta
successivamente.
l'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate
dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’organizzazione sindacale, è
tenuta a trasmette entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata
dall’Istituto con PEC ovvero ai sensi del comma 2, la documentazione cartacea
della delega in originale, della copia del documento d’identità nonché di altra
documentazione del pensionato, conservata ai sensi dell’articolo 4 all’atto
dell’acquisizione telematica della delega medesima.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata con raccomandata con
ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e Sistemi informativi
dell’ INPS.
L’organizzazione sindacale, ai fini della normativa vigente, è tenuta a
conservare una copia della documentazione trasmessa a seguito della richiesta
di documentazione avanzata dall’Istituto unitamente alla “nota di prelievo”
contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.
Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l’INPS ne trasmette l’esito
motivato all’organizzazione sindacale.
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Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione,
l’organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie
osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica
all’organizzazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il
mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
Nel caso in cui dalle verifiche di cui all’articolo precedente emergano irregolarità
nella documentazione cartacea trasmessa dall’organizzazione sindacale, l’INPS
applica il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione
dell’irregolarità riscontrata:
1. Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all’atto
dell’acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale
dell’operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati
inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto, attinenti al
pensionato che ha rilasciato la delega.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che
costituiscono una percentuale di irregolarità fino all’1% (con arrotondamento
all’unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dall’organizzazione
sindacale, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le
deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è
pari ad euro 174,00.
2. Delega priva di firma.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione,
che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all’1% (con
arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe
campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono
una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per
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le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la
penale è pari ad euro 174,00.
3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso
dal dichiarante, in assenza dell’autenticazione della firma resa ai sensi
dell’articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto
diverso dal dichiarante ed in assenza dell’ autenticazione della firma resa ai
sensi dell’articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000, che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore)
del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per
le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la
penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale
di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del
cittadino, alle competenti autorità, compreso l’INPS.
Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma
apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti
autorità, compreso l’INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino
all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe
campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono
una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per
le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la
penale è pari ad euro 174,00.
5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte
dell’organizzazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.
Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della
documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino
all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe
campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono
una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni
che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno
dell’anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione
degli importi delle penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in sede di pagamento
dell’acconto delle quote relative al mese di giugno, ai sensi dell’articolo 1252
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c.c., salvo procedere alla compensazione con l’acconto delle quote del mese
successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.
L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla
risoluzione del presente negozio giuridico nel caso in cui, nel corso del periodo
annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al
10% dell’ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate,
nell’anno di riferimento, all’organizzazione sindacale.
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente –
da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l’Istituto si intende
sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso
terzi, eseguito da creditori dell’organizzazione sindacale stipulante, sulle
somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti
in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1
e l’organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l'organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie
conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della
delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente
soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L'organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice
presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo
stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli
associati di cui all’articolo 1 e l’organizzazione sindacale alla quale essi sono
iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata
nella presente convenzione.
ARTICOLO 12
Recesso e risoluzione della convenzione
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L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni: sull’uso della
denominazione, dell’acronimo, del logo dell’organizzazione sindacale; sul legittimo
esercizio dei corrispondenti poteri statutari nonché a seguito della perdita da
parte dell’organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege
per accedere alla stipula della presente convenzione ovvero qualora intervengano
disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le
disposizioni di cui all’articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria,
nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al precedente comma,
l’INPS comunica all’organizzazione sindacale, la relativa decisione motivandola ai
sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’organizzazione
sindacale ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte,
eventualmente corredate di relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica
all’organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente convenzione,
motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento
delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in
accoglimento di esse.
La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione
della presente convenzione, avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile
delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La presente convenzione si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità
previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
· qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano
impossibile la prosecuzione della convenzione;
· ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno
dell’Istituto da parte dell’organizzazione sindacale;
· ove siano applicate all’organizzazione sindacale penali per un ammontare
superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di
riferimento, all’organizzazione sindacale stessa.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata).
ARTICOLO 13
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Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa
osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e
la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante
per la protezione dei dati personali.
Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell’ambito dell’esecuzione della
presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti
e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate,
cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire
precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità
di loro “Incaricati”, avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall’articolo
30 del decreto legislativo n. 196/2003.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, entrerà in vigore al termine
degli adempimenti amministrativi necessari e comunque non oltre 60 giorni dal
perfezionamento dell’iter di sottoscrizione della medesima convenzione.
La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.
Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta
dell’organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di
rinnovo dovrà pervenire all’Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo
posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione
cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo
comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da
esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo
posta elettronica certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla
prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi
tecnici procedurali.
L’organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le
modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie
generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente
convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
13
ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni
La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata
esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della
sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in
materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno
al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 16
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa
comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di
Roma.
ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la
normativa vigente.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali
Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’organizzazione sindacale dovrà
essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il
Codice Ente TJT e la causale RP. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere
trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle Parti e sottoscritto.
Il Direttore centrale Organizzazione e Il legale rappresentante
Sistemi informativi dell'Istituto Nazionale Giuseppe Zannetti
della Previdenza Sociale (INPS)
(UAI)
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’Unione
Artigiani Italiani e delle PMI dichiara di avere preso visione e di accettare
espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione:
ARTICOLO 1 Oggetto, ARTICOLO 2 Modalità di riscossione, ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo, ARTICOLO 4 Gestione delle
deleghe alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 5 Revoca della delega
alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle
quote associative, ARTICOLO 7 Costi, ARTICOLO 8 Fornitura dati, ARTICOLO 9
Verifiche, ARTICOLO 10 Penali, ARTICOLO 11 Clausola di salvaguardia, ARTICOLO
12 Recesso e risoluzione della convenzione, ARTICOLO 13 Disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, ARTICOLO 14 Entrata in vigore, durata e recesso,
ARTICOLO 15 Revisioni e integrazioni, ARTICOLO 16 Foro competente, ARTICOLO
17 Rinvio alla normativa vigente, ARTICOLO 18 Oneri fiscali.
Il legale rappresentante
Giuseppe Zannetti
(UAI)
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ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA25673
Denominazione Contributi sindacali trattenuti per conto di UNIONE
completa ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI (UAI), sulle pensioni
pagate nell’anno in corso – Art. 23-octies della legge
n.485/1972
Denominazione CTR SIND C/UAI ART.23 L.485/72 A.C.
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA27673
Denominazione Contributi sindacali trattenuti per conto di UNIONE
completa ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI (UAI), sulle pensioni
pagate negli anni precedenti – Art. 23-octies della legge
n.485/1972
Denominazione CTR SIND C/UAI ART.23 L.485/72 A.P.
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA11673
Denominazione Debito verso UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI
completa (UAI), per contributi sindacali trattenuti sulle pensioni –
Art. 23-octies della legge n.485/1972
Denominazione DEB.V. UAI CTR. SU PENS.ART.23 L.485/72
abbreviata
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