Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 92/2019
Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2019
Riferimento normativo
Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 17/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 92
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2019
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2019,
dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli,
diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei
prosecutori volontari.
INDICE
1. Lavoratori agricoli dipendenti
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
1. Lavoratori agricoli dipendenti
Nei confronti dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30
dicembre 1995 e nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre
1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle
aziende agricole, l’aliquota applicata per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari
al 29,10%.
Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2019, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il
30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 29,10%,
così come ripartita nella seguente tabella.
Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1 gennaio 2019
Autorizzati entro il Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS
30 dicembre 1995 0,11% 28,99% 29,10%
Coefficienti di riparto 0,003780 0,996220 1,000000
Autorizzati dal 0,11% 28,99% 29,10%
31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto 0,003780 0,996220 1,000000
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, coloni,
mezzadri e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro
classi di reddito medio giornaliero.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della
prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2019.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria - Decorrenza 1
gennaio 2019
Classi di reddito Reddito Quota Addizionale Addizionale Contributo
Classi settimanale settimanale Pensione legge n. legge n. Totale
medio 233/90 160/75
imponibile 22,00% 2,00% RM (€ 0,68 x 3)
RM
1° Fino a
€ 229,59 € 229,59 € 50,51 € 4,60 € 2,04 € 57,15
(a)
2° Oltre
€ 229,59
Fino a
€ 306,12 € 267,86 € 58,93 € 5,36 € 2,04 € 66,33
(a)
3° Oltre
€ 306,12
Fino a
€ 382,65 € 344,39 € 75,77 € 6,89 € 2,04 € 84,70
4° Oltre
€ 382,65 € 420,92 € 92,61 € 8,42 € 2,04 € 103,07
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, l’importo del
contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
- € 57,19 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima
del 31 dicembre 1995;
- € 67,72 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordatadopo il
31 dicembre 1995.
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n.
1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del
contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate
annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i
versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in
base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel
settore che, per l’anno 2019, per il FPLD è pari a 29,10%, di cui il 28,99% come quota
pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr. la circolare n. 37 del 7 marzo 2019).
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle
retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n.
146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale;
sull’argomento si rimanda a quanto esposto con la circolare n. 57 del 14 aprile 2006.
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente
interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate
dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale del 30 maggio 2019, ha
determinato le retribuzioni medie giornaliere valevoli per il corrente anno. Tali retribuzioni sono
utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai
quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno
e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo
determinato, sopra specificate, per l’anno 2019.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa
ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari. Tale tabella nella colonna “retribuzione” reca la
retribuzione imponibile giornaliera determinata dal predetto decreto direttoriale (Allegato n. 1).
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo n. 184/1997, i coloni e i
mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi
volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata
in vigore del citato decreto legislativo.
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2019, dovuti dai
contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997,
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 (Allegato n. 2).
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di
contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo
della vita.
b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del
contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno
precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2019, il
contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,53;
importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni
percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti
volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista
per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio
1982, n. 297);
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS,
calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base IVS 0,005654
Quota Pensione 0,994346
Totale 1,000000
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato 1
Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa
ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2019
VERSAMENTI VOLONTARI 2019
Contributo Contributo
Retribuzione
Provincia giornaliero base in
in euro
in euro euro
AGRIGENTO 67,15 19,47 0,07
ALESSANDRIA 77,41 22,44 0,09
ANCONA 76,52 22,18 0,08
AOSTA 63,68 18,46 0,07
AREZZO 72,45 21,00 0,08
ASCOLI PICENO 70,69 20,49 0,08
ASTI 76,34 22,13 0,08
AVELLINO 69,35 20,10 0,08
BARI 71,49 20,72 0,08
BELLUNO 74,74 21,67 0,08
BENEVENTO 70,23 20,36 0,08
BERGAMO 74,78 21,68 0,08
BIELLA 75,74 21,96 0,08
BOLOGNA 75,14 21,78 0,08
BOLZANO 76,79 22,26 0,08
BRESCIA 74,59 21,62 0,08
BRINDISI 70,69 20,49 0,08
CAGLIARI 71,06 20,60 0,08
CALTANISSETTA 69,97 20,28 0,08
CAMPOBASSO 66,11 19,16 0,07
CASERTA 65,98 19,13 0,07
CATANIA 70,11 20,32 0,08
CATANZARO 67,98 19,71 0,07
CHIETI 68,71 19,92 0,08
COMO 77,74 22,54 0,09
COSENZA 67,36 19,53 0,07
CREMONA 77,02 22,33 0,08
CROTONE 62,07 17,99 0,07
CUNEO 74,84 21,70 0,08
ENNA 69,55 20,16 0,08
FERRARA 74,99 21,74 0,08
FIRENZE 75,59 21,91 0,08
FOGGIA 77,65 22,51 0,09
FORLÌ CESENA 74,36 21,56 0,08
FROSINONE 61,59 17,85 0,07
GENOVA 73,41 21,28 0,08
GORIZIA 73,08 21,19 0,08
GROSSETO 75,52 21,89 0,08
IMPERIA 68,57 19,88 0,08
ISERNIA 65,74 19,06 0,07
LA SPEZIA 72,25 20,94 0,08
L'AQUILA 72,44 21,00 0,08
LATINA 72,04 20,89 0,08
LECCE 64,48 18,69 0,07
LECCO 77,74 22,54 0,09
LIVORNO 73,02 21,17 0,08
LODI 74,98 21,74 0,08
LUCCA 72,77 21,10 0,08
MACERATA 72,15 20,92 0,08
MANTOVA 77,05 22,34 0,08
MASSA CARRARA 64,10 18,58 0,07
MATERA 70,06 20,31 0,08
MESSINA 71,80 20,81 0,08
MILANO 73,41 21,28 0,08
MODENA 76,15 22,07 0,08
MONZA BRIANZA 73,41 21,28 0,08
NAPOLI 70,69 20,49 0,08
NOVARA 77,00 22,32 0,08
NUORO 71,62 20,76 0,08
ORISTANO 74,74 21,67 0,08
PADOVA 76,60 22,21 0,08
PALERMO 69,49 20,15 0,08
PARMA 75,27 21,82 0,08
PAVIA 77,34 22,42 0,09
PERUGIA 74,15 21,50 0,08
PESARO URBINO 70,88 20,55 0,08
PESCARA 69,09 20,03 0,08
PIACENZA 76,88 22,29 0,08
PISA 74,38 21,56 0,08
PISTOIA 78,45 22,74 0,09
PORDENONE 73,09 21,19 0,08
POTENZA 64,91 18,82 0,07
PRATO 76,17 22,08 0,08
RAGUSA 63,04 18,27 0,07
RAVENNA 74,27 21,53 0,08
REGGIO CALABRIA 88,71 25,72 0,10
REGGIO EMILIA 79,68 23,10 0,09
RIETI 68,59 19,88 0,08
RIMINI 75,20 21,80 0,08
ROMA 74,42 21,57 0,08
ROVIGO 73,05 21,18 0,08
SALERNO 67,35 19,53 0,07
SASSARI 71,79 20,81 0,08
SAVONA 70,37 20,40 0,08
SIENA 77,24 22,39 0,08
SIRACUSA 71,85 20,83 0,08
SONDRIO 73,84 21,41 0,08
TARANTO 70,65 20,48 0,08
TERAMO 69,60 20,18 0,08
TERNI 72,94 21,14 0,08
TORINO 77,20 22,38 0,08
TRAPANI 69,68 20,20 0,08
TRENTO 82,15 23,82 0,09
TREVISO 78,53 22,77 0,09
TRIESTE 72,59 21,04 0,08
UDINE 72,83 21,11 0,08
VARESE 75,23 21,81 0,08
VENEZIA 76,57 22,20 0,08
VERB. C. OSSOLA 77,95 22,60 0,09
VERCELLI 76,63 22,21 0,08
VERONA 76,12 22,07 0,08
VIBO VALENTIA 66,45 19,26 0,07
VICENZA 76,14 22,07 0,08
VITERBO 72,21 20,93 0,08
ALLEGATO 2
Allegato 2
Importi dei contributi volontari per l’anno 2019, dovuti dai contribuenti
autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in
vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Retribuzione
settimanale
Retr.Settimanale Base IVS Contributi Totale
media
imponibile
Da.. ..a in €.. in €.. in €.. in €..
205,27 205,19 0,22 38,69 38,91
205,27 218,87 212,19 0,23 39,36 39,59
218,87 233,54 226,32 0,24 40,66 40,90
233,54 249,75 241,75 0,26 42,11 42,37
249,75 268,20 258,84 0,27 43,70 43,97
268,20 288,10 277,98 0,29 45,49 45,79
288,10 307,94 298,05 0,32 47,37 47,69
307,94 330,83 319,38 0,34 49,36 49,70
330,83 357,35 344,29 0,37 51,69 52,06
357,35 384,02 370,88 0,39 54,17 54,56
384,02 410,26 397,34 0,42 56,64 57,07
410,26 437,07 423,90 0,46 59,12 59,58
437,07 462,99 450,24 0,48 61,58 62,06
462,99 492,71 478,20 0,51 64,20 64,71
492,71 522,24 507,68 0,54 66,95 67,49
522,24 551,69 536,94 0,58 69,68 70,26
551,69 581,31 566,47 0,61 72,43 73,04
581,31 610,69 595,84 0,64 75,18 75,83
610,69 640,00 625,42 0,66 77,95 78,62
640,00 669,31 654,72 0,70 80,68 81,38
669,31 699,00 684,26 0,73 83,44 84,17
699,00 728,72 713,66 0,76 86,19 86,95
728,72 757,77 743,23 0,81 88,96 89,76
757,77 787,36 772,60 0,84 91,68 92,52
787,36 817,14 802,33 0,87 94,47 95,34
817,14 846,81 831,83 0,89 97,23 98,12
846,81 876,52 861,57 0,94 100,00 100,93
876,52 906,11 891,24 0,96 102,77 103,73
906,11 906,60 0,98 104,20 105,18
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 92/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Altre normative del 2019
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen…
Interpello AdE 10
Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art…
Interpello AdE 267
Strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati (Carried interest) e PIR A…
Interpello AdE 124
Cambio valute estere del mese di luglio 2019
Provvedimento AdE 1756730
Cambio valute estere del mese di agosto 2019
Provvedimento AdE 1860152