Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Nuove disposizioni introdotte dalla legge del 27 dicembre 2017, n. 205 per le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91
Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Nuove disposizioni introdotte dalla legge del 27 dicembre 2017, n. 205 per le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 14/08/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 95
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Nuove
disposizioni introdotte dalla legge del 27 dicembre 2017, n. 205 per
le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono fornite indicazioni in merito
all’applicazione delle nuove norme introdotte dall’articolo 1, comma 368,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per l’utilizzo
delle prestazioni occasionali da parte delle società sportive di cui alla legge n.
91/1981, con riferimento alle prestazioni rese dagli steward negli impianti
sportivi.
INDICE
1. Premessa
2. I soggetti coinvolti
3. Utilizzo della procedura “Prestazioni occasionali”.
4. Limiti economici per il prestatore - compensi percepibili
5. Limiti economici per l’utilizzatore - compensi erogabili alla totalità dei
prestatori
6. Profili sanzionatori
1. Premessa
L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione
23 giugno 2017, n. 96, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro
occasionale (cfr. circolare n. 107/2017). La norma citata attribuisce all’INPS la gestione delle
operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle
relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un'apposita piattaforma
informatica.
L’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha
introdotto alcune integrazioni al citato articolo 54-bis. In primo luogo, alla predetta
disposizione è stata aggiunta la lettera c-bis), da cui consegue che possono essere riconosciute
come prestazioni di lavoro occasionale anche le attività lavorative indicate dal decreto del
Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, svolte dal prestatore (steward negli impianti sportivi) nei
confronti di ciascun utilizzatore (società sportiva di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91) da cui
derivino, nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, compensi di importo complessivo
non superiore a 5.000 euro.
Un’ulteriore modifica è stata apportata dall’articolo 1, comma 368, al comma 6 dell’articolo
54-bis citato con l’introduzione della lettera b-bis), che ha diversificato la platea dei possibili
utilizzatori di prestazioni occasionali aggiungendo alle due categorie, precedentemente
individuate, delle persone fisiche non nell’esercizio di un’attività di impresa o professionale e di
tutti gli altri utilizzatori, la categoria delle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n.
91.
Infine, l’introduzione della lettera c-bis), aggiunta all’elenco di cui al comma 10 dell’articolo in
argomento, determina la possibilità dell’utilizzo del c.d. "Libretto Famiglia" per il pagamento
delle prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive.
2. I soggetti coinvolti
Rientrano nell’ambito di applicazione delle modifiche normative apportate dall’articolo 1,
comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le società sportive di cui alla legge n.
91/1981.
Tali società possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lo svolgimento delle
attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 in cui rientra l’organizzazione
delle competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi, con capienza superiore a
7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.
Le stesse società sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso,
all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso
dell'impianto, attraverso propri addetti, c.d. steward, assicurandone la direzione ed il controllo
da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi.
In considerazione delle particolarità del regime descritto, si precisa che non è applicabile alla
fattispecie in argomento il limite di cinque dipendenti previsto in via generale dal decreto legge
n. 50/2017 per l’accesso alle prestazioni occasionali da parte degli utilizzatori diversi dalle
persone fisiche non nell’esercizio di un’attività economica.
3. Utilizzo della procedura “Prestazioni occasionali”
La nuova norma prevede che gli utilizzatori sopra indicati possano accedere alle prestazioni
occasionali effettuando le dichiarazioni di prestazioni lavorative tramite le modalità operative
previste per il Libretto Famiglia, che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative
dopo il loro effettivo svolgimento.
E’ previsto, in particolare, che al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il
terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa,
l’utilizzatore, tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center
messi a disposizione dall’INPS, comunichi i dati identificativi del prestatore, il luogo di
svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione,
la durata della prestazione, l’ambito di svolgimento della prestazione e le altre informazioni per
la gestione del rapporto.
Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi previsti
per il Libretto Famiglia di seguito indicati:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e
dell’erogazione del compenso al prestatore.
Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle
prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi
identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”.
Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. E’ esclusa la facoltà
di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
E’ possibile anche procedere al versamento tramite strumenti di pagamento elettronico con
addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento
“pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio “Prestazioni Occasionali” del Portale
dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps,
Carta Nazionale dei Servizi o SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Per consentire l’accesso delle società sportive alle modalità di dichiarazione sopra descritte, la
procedura informatica sarà implementata con apposita sezione denominata “Società sportive
steward stadi”, accessibile dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all’interno del servizio “Prestazioni
di lavoro occasionali e Libretto di famiglia”.
Con successivo messaggio verranno rese note le modalità di accesso a detta sezione.
Per accedere alla predetta sezione le società sportive dovranno preliminarmente inviare a
mezzo PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti un’apposita richiesta, corredata
della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n.
91/1981 e svolgere attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, e chiedere
che gli importi versati vengano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni
delle “Società sportive steward stadi”.
Si precisa che le società sportive ricorrono all’utilizzo della sezione della procedura informatica
denominata “Società sportive steward stadi” limitatamente alle prestazioni rese dagli steward,
rimanendo immutata la necessità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per
l’attività svolta da eventuali ulteriori prestatori per finalità diverse rispetto alle attività indicate
nel decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007.
4. Limiti economici per il prestatore - compensi percepibili
L’art. 54-bis, comma 1, lett. c-bis), eleva da € 2.500 a € 5.000 il limite dei compensi che
possono essere percepiti da ogni singolo prestatore di lavoro occasionale per prestazioni rese
in favore del medesimo utilizzatore, limitatamente alle ipotesi di società sportive che
assumono steward negli stadi.
Resta fermo il limite di cui al citato articolo 54-bis, comma 1, lett. a), pari ad € 5.000, relativo
ai compensi percepibili da ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori.
5. Limiti economici per l’utilizzatore - compensi erogabili alla totalità dei prestatori
Tenuto conto della ratio della norma, volta ad agevolare l’utilizzo delle prestazioni occasionali
da parte delle società in questione, si ritiene che la disposizione di cui alla lettera c-bis) del
comma 1 del citato articolo 54-bis abbia introdotto, per le società sportive di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91, uno specifico regime dei limiti economici applicato con riferimento alle
attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007.
Ne discende che le società sportive in oggetto sono escluse dall’applicazione del limite di cui al
comma 1, lett. b), pari a € 5.000, relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo
utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward.
6. Profili sanzionatori
Con riferimento ai profili sanzionatori, definiti nella circolare n. 107/2017 dell’Istituto
(paragrafo 9) e nella circolare n. 5/2017 dell’INL, si ricorda che in via generale, ai sensi
dell’articolo 54-bis, comma 20, del decreto-legge n. 50/2017, nel caso in cui vengano superati
i limiti complessivi di cui al comma 1, lett. c), o comunque il limite di durata della prestazione
pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, la prestazione lavorativa si trasforma in un
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Alla luce di quanto chiarito dalla presente circolare, relativa alle prestazioni degli steward negli
impianti sportivi, la conversione del rapporto di lavoro avverrà al superamento del limite di cui
alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 54-bis citato, pari a € 5.000, oppure al
superamento del limite di 625 ore nell’arco dello stesso anno civile, corrispondenti al rapporto
tra il limite economico annuale e il compenso orario previsto per i prestatori del Libretto
Famiglia.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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