Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 98/2018

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 2 del 27/09/2017. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei

Pubblicato: 25/09/2018 In vigore dal: 25/09/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 2 del 27/09/2017. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 26/09/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 98 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.4 OGGETTO: Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 2 del 27/09/2017. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2017. INDICE Premessa 1. Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 2. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio 3. Iter istruttorio 4. Calcolo della riduzione contributiva 5. Adempimenti delle Strutture territoriali 6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso e aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2017 7. Istruzioni contabili Premessa Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/96 prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35 per cento per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione. Il successivo comma 4-bis, così come modificato dall’articolo 1, comma 240, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall'anno 2017, è pari ad euro 30 milioni annui. Con decreto interministeriale n. 83312 del 7 luglio 2014 sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n. 510/96 in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2014 e 2015. Con successivo decreto interministeriale n. 17981 del 14 settembre 2015 sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla predetta riduzione contributiva, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2016. Con le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017 e n. 165/2017 sono state illustrate le modalità di fruizione dello sgravio di cui al citato articolo 6. Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017. 1. Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 Con il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 (allegato n. 1) sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Diversamente da quanto richiesto nei precedenti decreti interministeriali, ai fini dell’ammissione allo sgravio, non è più necessaria l’individuazione nel contratto di solidarietà di strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Il decreto in commento indica i termini di presentazione delle istanze a far tempo dall’anno 2017. Altra rilevante novità rispetto alla previgente disciplina riguarda l’indicazione, nell’istanza presentata da ciascuna impresa, dell’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio. Quindi, l’Istituto non è più chiamato a stimare, in via preventiva, l’onere connesso alle richieste di riduzione contributiva presentate dalle imprese interessate ed a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei relativi decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione ai sensi del D.L. n. 510/96. Con circolare n. 18 del 22.11.2017 (allegato n. 2) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal citato D.I. n. 2/2017. 2. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio Per l’anno 2017 destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016. Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro. 3. Iter istruttorio Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza. L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni CIGS conguagliate riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà. Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni CIGS conguagliate, si richiama l’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori dalle aziende deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Tanto premesso, si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva ai sensi del D.L. n. 510/96 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 dicembre 2017 (allegato n. 3). Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 6. Le aziende non indicate nell’elenco allegato alla presente circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive circolari. Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 4. 4. Calcolo della riduzione contributiva Come già illustrato nelle precedenti circolari n. 192/1994, n. 178/1999 e n. 153/2014 la riduzione dell'orario contrattuale va commisurata e la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento. Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati: il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014; il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997. Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento. Conseguentemente, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce del beneficio di cui all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/96, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. L’applicazione del beneficio in parola rimane inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. 5. Adempimenti delle Strutture territoriali La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro. La Struttura competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", che assume il più ampio significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2". 6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso e aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2017 Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (allegato n. 3), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: • nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”; • nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo. In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26.03.1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. 7. Istruzioni contabili La rilevazione contabile degli oneri relativi agli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà in oggetto, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 e contraddistinti nella dichiarazione Uniemens dal codice evento “L942” secondo le istruzioni riportate nel precedente paragrafo, avverrà nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), al seguente conto di nuova istituzione: GAW37339 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto- legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2017. Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale. Si riporta nell’allegato n. 4 la variazione intervenuta al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 m_lps.40.Repertorio_Decreto_div_III.REGISTRAZIONE.0000002.27 -09-2017 ALLEGATO 2 CIRCOLARE n. 18 del 22.11.2017 OGGETTO: Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148. Premessa Il decreto interministeriale n. 2 del 27.09.2017, pubblicato il 28.09.2017, prevede una riduzione contributiva in base all’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96, entro il limite finanziario aumentato a 30 mln annui dalla L. n. 232/16, in favore delle imprese che, come meglio specificato al successivo par. 1, stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148 (art. 1, D.I. n. 2/17). In merito ai criteri ed alle modalità procedurali di inoltro dell’istanza di decontribuzione, acquisito il parere positivo dell'Ufficio Legislativo prot. n. 8599 del 21.11.2017, si forniscono le seguenti istruzioni, alla luce di quanto disposto dall’art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, dall’art.1, comma 240, lett. c), L. n. 232/2016, nonché del susseguente decreto interministeriale n. 2/17. 1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva. Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del citato D. Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III pec : sgravicds@pec.lavoro.gov.it Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali Via Flavia 6, 00187, Roma mail: sgravicds@lavoro.gov.it e della formazione Tel 06 4683 4082 www.lavoro.gov.it solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 (art. 3, comma 4, D.I. n. 2/17). Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del citato D. Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (art. 3, comma 5, D.I. n. 2/17). 2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva. La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 2, D.I. n. 2/17). La domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e –comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà, secondo le indicazioni impartite da questa Direzione Generale con propria circolare n. 17 dell' 8.11.2017. Conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 4, D.I. n. 2/17, il raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo verrà comunicato nella pagina internet del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it . In caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conseguentemente, non istruirà le istanze che non abbiano ottenuto positivo riscontro, le quali perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo, sempre che ricorrano le condizioni specificate all’art. 3, commi 4 e 5, D.I. n. 2/17 e al precedente par. 1, come distinte per l’anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti. 3. Modalità di presentazione della domanda. L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, è prodotta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it. La domanda – inoltre- al solo fine di un primo e preventivo monitoraggio della spesa delle singole istanze, deve essere contestualmente inoltrata telematicamente anche all’INPS ed all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale. M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III pec:: sgravicds@pec.lavoro.gov.it Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali Via Flavia 6, 00187, Roma mail: sgravicds@lavoro.gov.it e della formazione Tel 06 4683 4082 www.lavoro.gov.it Importante innovazione rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla necessità che l’impresa dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”. All’istanza va – altresì- allegato l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20% (art. 3, comma 2, D.I. n. 2/17). L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza. 4. Termini di presentazione della domanda Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Le istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio effettuato secondo le modalità di cui al superiore par. 3. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti all’articolo 3, commi da 2 a 5, D.I. n. 2/17, come ribaditi nel presente paragrafo e nel precedente, comporta l’inammissibilità dell’istanza. A tal proposito, si indicano – senza pretesa di esaustività- le seguenti fattispecie in contrasto con le previsioni contenute nel D.I. n. 2/17: 1. riduzione oraria inferiore o pari al 20% (art.2); 2. omessa indicazione della stima della riduzione contributiva (art. 3, commi 2 e 6); 3. difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica (art. 3, commi 3 e 6); 4. mancato rispetto delle modalità di inoltro dell’istanza (art. 3, commi 3 e 6); 5. inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza (art. 3, commi 4, 5 e 6). Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l’aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la medesima unità produttiva, della riduzione contributiva per ventiquattro mesi nel quinquennio mobile (V. supra par. 2). Premesso che le prescrizioni sub 1) – 5) devono considerarsi perentorie, sicché la loro carenza o violazione comporterà l’inammissibilità dell’istanza, nelle ipotesi in cui quest’ultime risultino – invece - irregolari, incomplete o prive della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle medesime. In merito, appare congruo utilizzare l’art. 6, lett. b), L. n. 241/1990, che consente all’unità organizzativa responsabile del procedimento di ottenere dagli interessati la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete, nonché - ove occorra - ordinare le necessarie esibizioni M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III pec:: sgravicds@pec.lavoro.gov.it Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali Via Flavia 6, 00187, Roma mail: sgravicds@lavoro.gov.it e della formazione Tel 06 4683 4082 www.lavoro.gov.it documentali, entro il termine perentorio all’uopo assegnato. Conseguentemente, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali rimarrà quella di presentazione delle stesse, se la regolarizzazione avviene entro il termine assegnato dall’Ufficio, ovvero sarà quella della data di acquisizione della regolarizzazione richiesta, se questa avviene oltre il termine assegnato. Ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie risulteranno – allo stato degli atti – improcedibili. 5. Provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo. La riduzione contributiva di cui all’art. 1, D.I. n. 2/17 è riconosciuta, su istanza dell’impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione- per l’intero periodo richiesto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile (V. supra par. 2). Il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio per difetto dei sopraccitati presupposti essenziali, delle istanze collocate in posizione utile, va adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza per l’importo massimo in essa indicato nel rispetto del limite di spesa di € 30 mln annui, con invio di copia all’impresa interessata e all’INPS e all’INPGI per la gli adempimenti di competenza in ordine alla quantificazione dell’onere effettivo connesso alla riduzione contributiva (art. 3, comma 8, D.I. n.2/17). Entro il 31 dicembre di ogni anno l’INPS e l’INPGI comunicano – infatti- alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue (art. 3, comma 8, D.I. n. 2/17). Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 510 del 1996, l’INPS e l’INPGI, d’intesa tra loro, controllano i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento delle riduzioni contributive di cui al D.I. n. 2/17 e alla presente Circolare, dandone sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, con specificazione delle somme residue da impegnare per ogni esercizio finanziario di riferimento (art. 4, comma 1 , D.I. n. 2/17). A far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it dell’avviso del raggiungimento del limite di spesa annuo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica – altresì- l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue. In tal caso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue. M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III pec:: sgravicds@pec.lavoro.gov.it Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali Via Flavia 6, 00187, Roma mail: sgravicds@lavoro.gov.it e della formazione Tel 06 4683 4082 www.lavoro.gov.it 6. Validità ed efficacia. Il D.I. n. 2/17 e la presente Circolare hanno validità a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, condizionatamente alle disponibilità di bilancio nel limite delle risorse annualmente stanziate e sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it. Per il biennio 2014-2015 e per l’anno 2016 continuano ad avere applicazione – invece - rispettivamente i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, che tuttora individuano, limitatamente a dette annualità, i criteri per la concessione della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie di riferimento. Ne consegue che: - le istanze presentate negli anni 2014-2015 ai sensi del D.I. n. 83312/14, che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio, perdono definitivamente validità (art. 4, comma 2, D.I. n. 2/17); - le istanze presentate dal 12.10.2015 ai sensi del D.I. n. 17981/15, che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento del fondo corrente e residuo stanziato per l’anno 2016, possono essere ripresentate, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, D.I. n. 2/17 e al par. 1, alinea 1, della presente Circolare, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 (art. 4, comma 3, D.I. n. 2/17); - le istanze presentate negli anni 2017 e seguenti ai sensi del D.I. n. 2/17 e della presente Circolare sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione entro il relativo limite di spesa annuo (€ 30 mln). Quelle che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento delle risorse correnti e residue ogni anno stanziate perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 5, D.I. n. 2/17 e al par. 1, alinea 2, della presente Circolare, a valere sulle risorse stanziate per l’anno successivo (art. 4, comma 4, D.I. n. 2/17). IL DIRETTORE GENERALE Dott. Ugo Menziani RC/CV Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. L.gs 7/3/2005, n.82, recante “Codice Amministrazione Digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio. M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III pec:: sgravicds@pec.lavoro.gov.it Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali Via Flavia 6, 00187, Roma mail: sgravicds@lavoro.gov.it e della formazione Tel 06 4683 4082 www.lavoro.gov.it ALLEGATO 3 All. 3 - Elenco delle aziende ammesse DATA AUTORIZZATO AUTORIZZATO DATA ANNO MATRICOLA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE DOMANDA DAL AL DECRETO STANZIAMENTO 4206991047 01804670493 12/10/2015 ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO Spa 01/01/2017 30/06/2017 08/09/2017 2017 5524157852 04643530829 30/11/2017 LA FONTE Srl 01/09/2016 31/08/2017 03/01/2018 2017 7002968947 00441670585 30/11/2017 API ANONIMA PETROLI ITALIANA Spa 15/11/2015 23/09/2017 03/01/2018 2017 8142007992 08766390010 30/11/2017 C.M. SERVICE Srl 02/03/2015 01/03/2016 03/01/2018 2017 8904568211 05783620015 30/11/2017 TECNO V Srl 14/09/2015 09/09/2016 03/01/2018 2017 5136796410 05656031217 30/11/2017 CON.FOR. SERVICE Srl 16/12/2016 15/12/2017 03/01/2018 2017 5524157852 04643530829 30/11/2017 LA FONTE Srl 01/09/2015 31/08/2016 03/01/2018 2017 9012097879 04248780233 30/11/2017 V.R. TRASPORTI Srl 14/07/2016 13/07/2017 03/01/2018 2017 7900288178 00061290672 30/11/2017 M.I.V.V. Spa 17/10/2016 28/02/2017 03/01/2018 2017 9012097879 04248780233 30/11/2017 V.R. TRASPORTI Srl 14/07/2015 13/07/2016 03/01/2018 2017 3214410582 04059960403 30/11/2017 CFV TRASPORTI Srl 14/04/2016 13/04/2017 03/01/2018 2017 8303772871 01250460225 30/11/2017 TOP CENTER PORFIDO Srl 20/07/2015 19/07/2016 03/01/2018 2017 9000798746 00658500236 30/11/2017 MECCANICA FADINI di Luigi, Gaetano e Carlo Snc 16/09/2016 15/09/2017 03/01/2018 2017 3214946292 04236260404 30/11/2017 CESA EVENT Srl 01/01/2017 31/12/2017 03/01/2018 2017 2416777875 08243260018 30/11/2017 SERRATURE MERONI Spa 01/09/2015 31/08/2016 04/01/2018 2017 3010772138 03438440483 30/11/2017 MEMAR Srl 01/02/2016 31/01/2017 04/01/2018 2017 8406620941 03321030268 30/11/2017 INDUSTRIE COTTO POSSAGNO Spa 01/01/2016 31/10/2016 04/01/2018 2017 5528316064 04033760820 30/11/2017 EUROSERVICE di Mosca Francesca & C. Sas 01/07/2017 30/09/2017 04/01/2018 2017 0301900599 00693740425 30/11/2017 WHIRLPOOL EMEA Spa 31/12/2016 31/08/2017 04/01/2018 2017 3104266213 02408210710 30/11/2017 GRAFICHE GRILLI Srl 11/02/2015 10/02/2016 15/01/2018 2017 3104266213 02408210710 30/11/2017 GRAFICHE GRILLI Srl 11/02/2016 10/02/2017 15/01/2018 2017 9108061005 03013000249 30/11/2017 GRASSI PIETRE Srl 19/10/2015 18/10/2016 15/01/2018 2017 DATA AUTORIZZATO AUTORIZZATO DATA ANNO MATRICOLA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE DOMANDA DAL AL DECRETO STANZIAMENTO 2301308438 00238610687 30/11/2017 ICO Srl 12/03/2015 11/03/2016 15/01/2018 2017 5008193996 08245890010 30/11/2017 MASERATI Spa 01/12/2016 31/05/2017 15/01/2018 2017 0700967962 00813020054 30/11/2017 GENERAL CAB Srl 24/08/2016 23/08/2017 15/01/2018 2017 5116129160 05910070639 30/11/2017 MIDA ELETTRA Srl 18/03/2016 17/03/2017 15/01/2018 2017 1101508840 00607220621 30/11/2017 TIM Srl 09/06/2017 30/11/2017 15/01/2018 2017 1516324396 03196290989 30/11/2017 CO.FE.MO INDUSTRIE Srl 01/04/2015 31/03/2016 15/01/2018 2017 4200058320 12499510159 30/11/2017 ARCELORMITTAL PIOMBINO Spa 01/04/2016 31/08/2017 15/01/2018 2017 5114686982 07464360630 30/11/2017 DEA PRINT Srl 01/01/2017 31/12/2017 15/01/2018 2017 5128818535 06231111219 30/11/2017 SERFER CALABR Scarl 13/08/2015 12/08/2016 15/01/2018 2017 5128818535 06231111219 30/11/2017 SERFER CALABR Scarl 13/08/2016 12/08/2017 15/01/2018 2017 5133805812 07635371219 30/11/2017 FERROVIAL Srl 20/12/2016 19/12/2017 15/01/2018 2017 7205562245 03485420651 30/11/2017 MEDITEL Srl 01/01/2017 31/12/2017 15/01/2018 2017 9300319317 00074410937 30/11/2017 JACUZZI EUROPE Spa 18/01/2016 17/01/2017 23/01/2018 2017 5503811443 03130190824 30/11/2017 RI.MA.T. Srl 01/10/2016 30/09/2017 23/01/2018 2017 8806905226 02571200274 30/11/2017 FIRAS Srl 14/09/2015 13/09/2016 09/03/2018 2017 0301900599 00693740425 30/11/2017 WHIRLPOOL EMEA Spa 31/12/2016 31/08/2017 23/01/2018 2017 3009160449 03076410483 30/11/2017 S.I.M.S. Srl 01/06/2015 31/05/2016 23/01/2018 2017 4913065807 09965410153 30/11/2017 ALTAECO Spa 01/01/2016 31/03/2016 25/01/2018 2017 0606039994 01495680447 30/11/2017 EUROINGA GROUP Spa 09/01/2017 08/07/2017 25/01/2018 2017 0301821399 01837990587 30/11/2017 API RAFFINERIA di ANCONA Spa 01/07/2015 30/06/2016 25/01/2018 2017 7015602661 01052730585 30/11/2017 C. LOTTI & ASSOCIATI SOCIETA' DI INGEGNERIA Spa 06/07/2015 05/07/2016 25/01/2018 2017 7027932909 07670260582 30/11/2017 NOVA Spa 01/08/2015 31/07/2016 25/01/2018 2017 DATA AUTORIZZATO AUTORIZZATO DATA ANNO MATRICOLA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE DOMANDA DAL AL DECRETO STANZIAMENTO 9000798746 00658500236 30/11/2017 MECCANICA FADINI di LUIGI, GAETANO E CARLO Snc 16/09/2017 31/12/2017 25/01/2018 2017 2400131148 00192220135 30/11/2017 TESSITURA CARLO VALLI Spa 05/10/2016 04/10/2017 25/01/2018 2017 0607237692 02208680443 30/11/2017 ELISABET Srl 15/02/2016 31/12/2017 25/01/2018 2017 1709343878 03515730921 30/11/2017 GH CAGLIARI Srl 01/12/2016 30/06/2017 25/01/2018 2017 8604179784 01705880308 30/11/2017 THERMOKEY Spa 01/07/2016 30/06/2017 30/01/2018 2017 9000798746 00658500236 30/11/2017 MECCANICA FADINI di LUIGI, GAETANO E CARLO Snc 01/01/2016 15/09/2016 30/01/2018 2017 1101508840 00607220621 30/11/2017 TIM Srl 09/06/2016 08/06/2017 02/02/2018 2017 8406620941 03321030268 30/11/2017 INDUSTRIE COTTO POSSAGNO Spa 01/11/2016 31/10/2017 02/02/2018 2017 9300319317 00074410937 30/11/2017 JACUZZI EUROPE Spa 18/01/2017 17/04/2017 02/02/2018 2017 0301821399 01837990587 30/11/2017 API RAFFINERIA di Ancona Spa 01/07/2016 30/06/2017 02/02/2018 2017 5900292795 00112530415 30/11/2017 SARTORIA SAINT ANDREWS MILANO Spa 01/09/2016 31/08/2017 02/02/2018 2017 8121050401 07973780013 30/11/2017 FCA ITALY Spa 01/04/2016 08/05/2016 02/02/2018 2017 4913065807 09965410153 30/11/2017 ALTAECO Spa 01/02/2016 30/09/2017 06/02/2018 2017 1201561776 01780680169 30/11/2017 ZAMBAITI PARATI Spa 07/03/2016 25/02/2017 06/02/2018 2017 7057048102 10729511005 30/11/2017 GRUPPO SECUR Spa 06/03/2016 15/01/2017 06/02/2018 2017 3025093882 62473204181 30/11/2017 ILIOPESCA Srl 11/01/2016 10/01/2017 06/02/2018 2017 5203616076 03788210015 30/11/2017 MERITOR HVS CAMERI Spa 22/08/2016 21/09/2017 08/02/2018 2017 2416777875 08243260018 30/11/2017 SERRATURE MERONI Spa 01/09/2016 31/08/2017 08/02/2018 2017 8121050401 07973780013 30/11/2017 FCA ITALY Spa 09/05/2016 30/09/2016 08/02/2018 2017 8121050401 07973780013 30/11/2017 FCA ITALY Spa 20/03/2017 01/10/2017 08/02/2018 2017 8121050401 07973780013 30/11/2017 FCA ITALY Spa 09/05/2016 03/07/2016 08/02/2018 2017 0300769968 00096570429 30/11/2017 ELICA Spa 01/12/2016 30/11/2017 08/02/2018 2017 DATA AUTORIZZATO AUTORIZZATO DATA ANNO MATRICOLA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE DOMANDA DAL AL DECRETO STANZIAMENTO 1504651781 00873510176 30/11/2017 INDUSTRIE POLIECO M.P.B. 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MANIFATTURE Srl 01/12/2015 30/11/2016 27/02/2018 2017 5203616076 03788210015 30/11/2017 MERITOR HVS CAMERI Spa 14/11/2016 21/09/2017 06/03/2018 2017 DATA AUTORIZZATO AUTORIZZATO DATA ANNO MATRICOLA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE DOMANDA DAL AL DECRETO STANZIAMENTO 5408478079 00800140246 30/11/2017 FERRIERA DI CITTADELLA Spa 01/11/2016 30/10/2017 06/03/2018 2017 0606484585 01128030440 30/11/2017 CALZATURIFICIO ROSSI Srl 01/09/2015 31/08/2016 06/03/2018 2017 6703149468 01586560805 30/11/2017 INTERNATIONAL SHIPPING Srl 01/08/2016 31/07/2017 06/03/2018 2017 1517786757 03578690988 30/11/2017 MARZOLI MACHINES TEXTILE Srl 01/09/2016 31/08/2017 06/03/2018 2017 5524555670 04994100826 30/11/2017 GH PALERMO Spa 11/05/2015 08/05/2016 09/03/2018 2017 8410757433 04515580266 30/11/2017 AGEF Srl 03/02/2015 02/02/2016 09/03/2018 2017 7902186342 00831810676 30/11/2017 HATRIA Srl 01/09/2015 31/08/2016 09/03/2018 2017 7500242514 00045890522 30/11/2017 COTTOSENESE Spa 01/01/2016 30/11/2016 19/03/2018 2017 7500242514 00045890522 30/11/2017 COTTOSENESE Spa 01/12/2016 30/11/2017 19/03/2018 2017 0606105860 01703260446 30/11/2017 CALZATURIFICIO ELGAM Srl 01/01/2016 31/12/2016 19/03/2018 2017 5125835403 05159111219 30/11/2017 GIPSY PRODUCTION Srl 01/03/2016 28/02/2017 19/03/2018 2017 4403409976 01526000433 30/11/2017 CONFEZIONI ANTONY Srl 01/01/2016 13/09/2016 19/03/2018 2017 6204268062 04773200011 30/11/2017 PIAGGIO & C. 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Lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2017 Denominazione abbreviata SGRAVI CTR.CONTR.SOLID.ART.1.L.863/84-ANNO 2017.

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