Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 98/2019
Datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che impiegano lavoratori assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Riferimento normativo
Datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che impiegano lavoratori assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 28/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 98
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo
2001, n. 165, che impiegano lavoratori assicurati al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo
SOMMARIO: Con la presente circolare si provvede ad una ricognizione dell’assetto degli
obblighi contributivi derivanti dai rapporti di lavoro instaurati da enti pubblici
di cui al D.Lgs n. 165/2001 con soggetti appartenenti alle categorie
professionali da iscrivere ai fini IVS al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo e si forniscono indicazioni per la classificazione previdenziale di
detti enti
INDICE
1. Premessa
2. Assetto degli obblighi contributivi
3. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle Strutture territoriali
1. Premessa
L’Istituto ha effettuato una complessiva ricognizione degli obblighi contributivi di previdenza e
di assistenza gravanti su categorie datoriali pubbliche operanti nel settore dello spettacolo
relativamente alle prestazioni svolte per loro conto da lavoratori di cui all’articolo 3 del D.Lgs
del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, preordinata a favorire il corretto
inquadramento ai fini previdenziali dei predetti datori di lavoro, nonché ad assicurare ai
lavoratori l’effettività delle tutele previste dal vigente ordinamento.
Tale disamina è stata effettuata tenendo conto, da un lato, delle particolari caratteristiche
distintive dell’assicurazione IVS ex Enpals e, dall’altro, della particolare natura del soggetto
giuridico che si avvale delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo. Infatti, nel settore dello
spettacolo si trovano ad operare, accanto alle classiche categorie datoriali private, anche enti
aventi natura giuridica pubblica (quali a titolo esemplificativo, istituzioni concertistiche
orchestrali facenti capo ad enti locali e enti teatrali/lirici regionali) che, in deroga al processo di
privatizzazione che ha interessato gli enti operanti nel settore della lirica, hanno mantenuto la
personalità giuridica di diritto pubblico.
L’attività svolta ha messo in luce, stante la natura pubblica del datore di lavoro, talune criticità
nella definizione di alcuni obblighi contributivi derivanti, per lo più, dalla sovrapposizione della
normativa di carattere generale che regola il regime dell’assicurazione che nel tempo è stata
oggetto di esame e dalla disciplina peculiare in ambito previdenziale dedicata alla generalità
dei lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947.
2. Assetto degli obblighi contributivi
Sulla base della ricognizione dei complessivi profili normativi - effettuata tenendo conto delle
disposizioni che, con riferimento alla singole assicurazioni previdenziali ed assistenziali,
sanciscono il diritto alle varie prestazioni sociali e l’esistenza o meno dei correlati obblighi
contributivi correlandoli a volte alla natura giuridica pubblica del datore di lavoro e, talvolta,
all’applicazione ai rapporti di lavoro della disciplina di diritto comune - si illustra di seguito
l’assetto degli obblighi contributivi che viene a delinearsi per le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 che impiegano lavoratori dello spettacolo
avendo a riferimento sia i rapporti di lavoro dipendente sia i rapporti di lavoro autonomo.
IVS
L’obbligo assicurativo presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) insorge per
effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative
analiticamente riportate nel testo di legge che regola l’assicurazione IVS dello spettacolo e, in
particolare, nell’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 (artisti lirici, attori di prosa, registi,
sceneggiatori, maestranze teatrali, etc.) prescindendosi, peraltro, dagli ulteriori tratti distintivi
[1]
del datore di lavoro (natura imprenditoriale, forma pubblica o privata, etc.) . Tale elenco, da
considerarsi tassativo, è stato adeguato con il decreto 15 marzo 2005, n. 17445 del Ministro
[2]
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Pertanto, anche le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.
165/2001, qualora nello svolgimento della loro attività si avvalgano di soggetti appartenenti
alle qualifiche professionali di cui al citato articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 come
adeguato dal decreto ministeriale 15 marzo 2005, hanno l’obbligo di versare la contribuzione
dovuta ai fini IVS al FPLS.
MALATTIA E MATERNITA’
Secondo la normativa vigente in materia (cfr. il D.Lgs n. 151/2001 e l’art. 71 del D.L. n.
112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) per la generalità dei lavoratori dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, durante
l’evento viene corrisposto, dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale (in
caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e
contrattuali (per la maternità).
Al riguardo, tenuto conto della particolare tutela riconosciuta dal legislatore ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, deve essere applicata nel caso di specie la disciplina prevista per i
medesimi di cui all’articolo 71 del D.L. n. 112/2008 e all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 57
del D.Lgs n. 151/2001, con conseguente esonero dall’obbligo contributivo relativo alle
assicurazioni economiche di malattia e di maternità per i lavoratori di cui all’articolo 3 di cui al
D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato, diversamente da quanto previsto per la generalità delle imprese dello
spettacolo.
Viceversa, per i rapporti di rapporto autonomo instaurati tra enti pubblici di cui all’articolo 1,
comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e lavoratori rientranti nelle categorie elencate dall’articolo 3
del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, non potendosi applicare le norme previste per il pubblico
impiego vale, invece, la disciplina prevista nel settore dello spettacolo secondo la quale in
favore degli “iscritti” al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (cfr. art. 2 del D.lgs C.P.S. n.
708/1947) l’assicurazione economica di malattia opera in regime sostitutivo dell’assicurazione
generale. Il riferimento agli “iscritti” in genere fa sì che l’obbligazione contributiva prescinda
dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro (cfr. circolare n. 124/2017).
Pertanto, i lavoratori autonomi dello spettacolo beneficiano della tutela assicurativa della
malattia e della maternità, con conseguente obbligo contributivo a carico sia del datore di
lavoro privato che pubblico.
NASPI
Secondo la disciplina che regola l’assicurazione contro la disoccupazione NaSPI, in
considerazione della natura giuridica pubblica del datore di lavoro, la tutela assicurativa opera
unicamente in favore del personale dipendente a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, della legge n. 92/2012. Pertanto, solo per tali lavoratori (subordinati a tempo
determinato) è dovuto dal datore di lavoro pubblico il contributo ordinario NaSPI; viceversa
non è dovuto il contributo addizionale, operando nella fattispecie l’espressa esclusione stabilita
dall’articolo 2, comma 29, lett. d), della legge n. 92/2012.
CUAF
Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, secondo quanto disposto
dall’articolo 79 del D.P.R. n. 797/1955 recante “Testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari” (TUAF), gli enti pubblici, i comuni, le province, etc., sono esonerati
dall’applicazione della normativa della cassa unica assegni familiari quando per legge,
regolamento o atto amministrativo corrispondano al personale dipendente un trattamento per
carichi di famiglia non inferiore a quello dalla disciplina vigente in materia di ANF (cfr. l’art. 79
del TUAF).
FONDO DI TESORERIA
La disciplina relativa al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS)
di cui all’articolo 1, comma 755 e ss., della legge n. 296/2006, trova applicazione solo nei
confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato; ne consegue l’esclusione dal relativo
obbligo contributivo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Tuttavia, qualora i rapporti di lavoro degli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.
165/2001 siano costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune, dalla quale
deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui all’articolo 2120 del codice civile, i
medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della disciplina sempreché sussistano gli
ulteriori requisiti previsti dalle norme istitutive del Fondo di Tesoreria (es. limite dimensionale).
Pertanto, in tali ultimi casi, sussisterà l’obbligo per l’ente pubblico di versare il contributo
dovuto al Fondo di Tesoreria con riguardo ai lavoratori subordinati che non abbiano optato per
destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.
Si ricorda che le necessarie indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di lavoro tenuti al
versamento delle quote di TFR al predetto Fondo di Tesoreria e le istruzioni ed i chiarimenti in
ordine all’assolvimento dell’obbligo di versamento sono stati forniti con circolare n. 70 del 3
aprile 2007.
Fa eccezione a quanto sopra precisato, in relazione agli obblighi da assolvere al Fondo di
Tesoreria, la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato sottoscritti da amministrazioni
pubbliche nei casi in cui ricorrano i presupposti giuridici per l’iscrizione ai fondi dei trattamenti
di previdenza della Gestione pubblica (Enpas e Inadel) o il diritto a specifici trattamenti di
previdenza dei dipendenti pubblici erogati direttamente dal datore di lavoro.
FONDO DI GARANZIA
La natura di ente pubblico rientrante nell’ambito dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.
165/2001, da un lato esclude la qualifica imprenditoriale dell’ente medesimo e dall’altro
l’assoggettabilità alle disposizioni di cui alla legge fallimentare (R.D. n. 276/1942 e s.m.i. e
D.Lgs n. 14/2019 recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”). Non sussistono,
pertanto, i requisiti necessari per ritenere operante la tutela relativa all’intervento del Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 in
favore dei lavoratori dipendenti degli enti pubblici di cui al citato D.Lgs n. 165/2001, ancorché
possa essere applicata ai medesimi lavoratori la disciplina di cui all’articolo 2120 del codice
civile (cfr. circolare n. 122/1993).
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Sulla base della natura giuridica pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 sono soggetti datoriali a cui non si applica la normativa
relativa al fondo di integrazione salariale e, pertanto, non sussistono i relativi obblighi
contributivi.
In conclusione, sulla base della ricostruzione degli obblighi come innanzi descritta, per i
rapporti di lavoro intrattenuti tra enti pubblici di cui al D.Lgs n. 165/2001 e lavoratori dello
spettacolo di cui all’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, le contribuzioni dovute sono quelle
relative alle seguenti assicurazioni:
lavoro subordinato a tempo indeterminato: IVS (FPLS);
lavoro subordinato a tempo determinato: IVS (FPLS) e NaSPI (solo contributo ordinario);
lavoro autonomo: IVS (FPLS), malattia e maternità.
Inoltre, qualora i rapporti di lavoro subordinato con i lavoratori iscritti al FPLS siano costituiti e
regolamentati secondo la normativa di diritto comune, dalla quale deriva l’applicazione ai
lavoratori della normativa di cui all’articolo 2120 del codice civile, e sempre che ricorrano gli
altri requisiti previsti dalla legge, anche per gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.
165/2001 sussistono gli altri obblighi relativi al Fondo di Tesoreria.
3.Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle
Strutture territoriali
In considerazione di quanto sopra, si rende necessario giungere ad una classificazione
uniforme dei datori di lavoro in argomento, nonché procedere ad una loro puntuale
individuazione. A tal fine, è stato istituito il nuovo codice statistico contributivo 1.18.10 -
che andrà associato al codice Ateco2007 90.04.00, avente il significato di "Enti pubblici non
economici ed Enti territoriali ex art. 1, comma 2, del D. Lgs.n. 165/2001 per lavoratori dello
spettacolo” - atto ad identificare in maniera puntuale i soggetti datoriali pubblici che si
avvalgano di prestazioni di soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Le Strutture territorialmente competenti provvederanno a riclassificare le posizioni interessate.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995, tale
variazione di inquadramento produrrà effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, a
decorrere dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Damato
[1] Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare come l’assicurazione IVS per i
lavoratori dello spettacolo si strutturi “in un sistema che fa riferimento alle categorie
professionali ed è proprio la categoria che delimita l’ambito di interventi e quindi l’arca dei
soggetti tutelati”; il D.Lgs.C.P.S. del 1947 prevede infatti la iscrizione obbligatoria solo per
determinate categorie ed è sufficiente l’appartenenza ad una di esse per far scattare l’obbligo
del soggetto che ne utilizza le prestazioni (sia in regime di subordinazione, che in regime di
autonomia) al versamento dei contributi all’Enpals” (cfr. sentenza Cass. Civ. n. 12824/2002),
classificando, quindi, coloro che debbono essere inquadrati nel Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo in modo eccezionale rispetto ai principi generali che vigono in materia.
[2] Per la disamina delle figure professionali assicurate al FPLS, si rinvia alla circolare ex
Enpals n. 7/2006.
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