Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria
Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Roma, 05/06/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 98
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità
di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla
prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del
rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da
una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale
nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione
involontaria
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in ordine alle
novità legislative introdotte dall’articolo 1, comma 171, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, in materia di indennità di disoccupazione NASpI, che
ha modificato l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, introducendo un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla
prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di
lavoro per cui si richiede l’indennità sia preceduta da una cessazione
volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per
dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto
evento di disoccupazione involontaria.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la
prestazione NASpI
3. Requisito di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nell’arco
temporale che va dalla data di cessazione volontaria dal rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alla data di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro per cui si richiede la
prestazione NASpI
4. Misura e durata della prestazione
1. Premessa e quadro normativo
L’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio
2025), ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, inserendo al
comma 1 la lettera c-bis), la quale prevede che: “con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione
dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per
dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al
comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per
dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si
richiede la prestazione”.
La citata disposizione introduce, con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare
data dal 1° gennaio 2025, un nuovo requisito contributivo di accesso all’indennità di
disoccupazione NASpI, in presenza di specifiche condizioni, come precisato nei paragrafi
successivi.
2. Cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si
richiede la prestazione NASpI
Come anticipato, la nuova lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n.
22/2015 introduce un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI per gli
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Al riguardo, si evidenzia che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal
rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la norma in esame
trova applicazione per le sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione
involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025.
La novella legislativa, in particolare, prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria
intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici
settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione
volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di
lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
La medesima disposizione esclude, tuttavia, dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni
per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità
di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di
risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto
legislativo n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI.
Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a
seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il
trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò
indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
Infine, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione
consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede
della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente
raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Tali ipotesi, anche se non espressamente previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo n. 22/2015, devono ritenersi escluse dalle ipotesi di cessazione per
dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
richiedono il nuovo requisito delle tredici settimane nel periodo previsto dalla novella
legislativa.
Si precisa, inoltre, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale
deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione
involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Requisito di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione
nell’arco temporale che va dalla data di cessazione volontaria dal rapporto di lavoro a
tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro per
cui si richiede la prestazione NASpI
L’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015 prevede, rispetto
all’ordinario quadriennio di osservazione di cui alla lettera b) del medesimo comma 1
dell’articolo 3 un diverso periodo di osservazione per la ricerca del requisito delle tredici
settimane di contribuzione.
Qualora, infatti, sia presente una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la
prestazione NASpI, la norma prevede che l’assicurato deve fare valere almeno tredici
settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per
dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato
alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione
NASpI.
Ai fini del diritto, si precisa che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se
rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito
contributivo, come precisato nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015.
In particolare, si considerano utili:
i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di
lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione
risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché
regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la
possibilità di totalizzazione;
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di
cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Si evidenzia che, se nel periodo di osservazione che va dalla data di cessazione volontaria del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di
lavoro per cui si richiede la prestazione, sono presenti anche settimane di contribuzione nel
settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito
delle tredici settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che
prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Accertato il requisito di accesso di cui al presente paragrafo, resta comunque ferma la
disciplina generale sulla verifica della prevalenza nel caso in cui il lavoratore abbia alternato
periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, secondo le
ordinarie regole di cui al paragrafo 2.2, lettera b) (nel quadriennio), della circolare n. 94/2015
e di cui al paragrafo 10 (ultimi dodici mesi) della circolare n. 194 del 27 novembre 2015.
4. Misura e durata della prestazione
Le novità introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015
si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione che
l’assicurato deve fare valere nel caso di una cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione
consensuale da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta nei dodici mesi
precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione
NASpI.
Pertanto, la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della
misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22/2015, nonché secondo le
indicazioni fornite con le relative circolari attuative (cfr. la circolare n. 94/2015).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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