Convenzione fra l’INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l’INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 05/07/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 99
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e il SINDACATO LAVORATORI
COMUNICAZIONE (SLC CGIL) per la riscossione delle quote sindacali
sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative
all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il SINDACATO
LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), per la riscossione delle quote
sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione e decorrenza della delega
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Codice INPS
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 4 aprile 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione
sindacale SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), sulla base dello schema
convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 116 del 7 luglio 2017, per la
riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a
7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far
pervenire all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della
data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà
di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione
delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
I titolari delle prestazioni di cui ai commi da 1 a 7-ter dell’articolo 4 della legge n. 92/2012
hanno la facoltà di versare i contributi sindacali all’Organizzazione sindacale SINDACATO
LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle
prestazioni che l’Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro.
La riscossione dei suddetti contributi sindacali sarà effettuata dall'INPS a favore delle
Organizzazioni sindacali, in regola con gli obblighi contributivi.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di
consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione
dell’Organizzazione destinataria della suddetta quota.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. La delega deve
essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un
documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che, in caso di presentazione contestuale alla domanda
di prestazione, la delega sarà trasmessa all’INPS dal datore di lavoro, con le stesse modalità di
trasmissione della domanda di prestazione. In tale caso la delega produce i suoi effetti dalla
data di decorrenza della prestazione stessa.
Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione, per consentire le eventuali verifiche
da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di
conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale
della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e copia del documento d’identità. La
conservazione assicura l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua
integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di
sicurezza.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere,
l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in
modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio
l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di
un documento d’identità del titolare della prestazione in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di prestazione produrrà i suoi effetti a partire dalla
prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della delega stessa.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega deve custodire, con le modalità sopra
descritte per il datore di lavoro, l’originale firmato e la copia del documento di identità del
titolare della prestazione.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
È ammessa un’unica delega su singola prestazione.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più
breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione
sindacale competente.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione, come sopra specificato, è ammessa un’unica delega
su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla
quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà
effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione
dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del
revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega
deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli
originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel
precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha
inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
6. Misura del contributo sindacale
La misura del contributo associativo, indicato dall’Organizzazione sindacale nel testo di delega,
è pari allo 0,50% della quota della prestazione erogata ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-
ter, della legge n. 92/2012.
Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare alla Direzione centrale Organizzazione e
sistemi informativi dell’Istituto ogni eventuale, successiva variazione.
La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere
comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre e avrà decorrenza dal 1° gennaio
successivo.
Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati,
firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote
associative.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione
sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione
dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione
presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle
attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:
Revoca delega cartacea (residuale) € 0,29
Gestione delega € 0,11
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano
contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione
sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della
perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere
alla stipula della convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti
i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da
parte dell’Organizzazione.
9. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è AS.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle
prestazioni di cui ai commi da 1 a 7-ter dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per
conto dell’Organizzazione sindacale SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), si
istituiscono i seguenti conti:
- GPA25705, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate
nell’anno in corso;
- GPA27705, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate negli
anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
di rendicontazione delle prestazioni pagate.
È inoltre istituito il seguente nuovo conto:
- GPA11705, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi
sindacali trattenuti sulle prestazioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto di nuova
istituzione GPA35705 appositamente dedicato.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni
sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di
consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti sopra indicati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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