Decreto interministeriale 21 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, di sostituzione del D.I. n. 104125 del 27 dicembre 2019 istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prestazione di assegno di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Decreto interministeriale 21 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, di sostituzione del D.I. n. 104125 del 27 dicembre 2019 istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prestazione di assegno di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 10/06/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 99
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto interministeriale 21 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, di sostituzione del D.I. n. 104125
del 27 dicembre 2019 istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per
le attività professionali. Adeguamento alle disposizioni di cui agli
articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015.
Prestazione di assegno di integrazione salariale. Istruzioni contabili.
Variazione al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative, operative e
contabili in ordine alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate
dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, a seguito
dell’adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-
bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
introdotti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposto con il
decreto interministeriale 21 maggio 2024.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità
3. Prestazione di assegno di integrazione salariale
3.1 Accesso alla prestazione. Termini di presentazione della domanda
3.2 Ambito di applicazione: datori di lavoro
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
3.4 Causali di intervento
3.5 Misura della prestazione
3.6 Durata dell’intervento
3.7 Informativa sindacale
3.8 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
3.9 Contributi di finanziamento
4. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento, del contributo
addizionale e del conguaglio dell’assegno di integrazione salariale
5. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022, ha modificato il
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riordinando l’impianto normativo relativo agli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Come illustrato nella circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, nonché nella circolare n. 76 del 30
giugno 2022, le nuove norme introducono, tra le altre, novità sulle disposizioni in merito alla
platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, alle causali di
intervento, alla misura del trattamento di integrazione salariale - ordinario e straordinario -
nonché alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (cfr. gli artt. 26, 27 e 40 del
decreto legislativo n. 148/2015) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Si rammenta che i Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovevano
adeguarsi, in particolare, a quanto prescritto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del decreto
legislativo n. 148/2015, che prevede l’obbligo di ricomprendere nel campo di applicazione dei
Fondi medesimi i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, entro il 31 dicembre
2022. Il medesimo termine del 31 dicembre 2022 era richiesto anche per adeguarsi alle
disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo, il quale
prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1°
gennaio 2022, i Fondi assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione
salariale di importo almeno pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 148/2015, e stabiliscano la durata della prestazione in misura almeno pari ai
trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della
causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste
dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Successivamente, l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nel modificare gli articoli 26,
comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, ha prorogato tale termine al 30 giugno 2023.
In conformità al citato obbligo di adeguamento, in data 27 dicembre 2022 Confprofessioni,
Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs, hanno manifestato, nei termini previsti dalla legge, la
volontà di adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (di seguito,
Fondo), già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all’articolo 26,
comma 7-bis, ampliando la platea dei destinatari del Fondo, e all’articolo 30, comma 1-
bis,adeguando l’importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno
di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015, introdotti dalla legge n.
234/2021.
A seguito dell’accordo del 27 dicembre 2022 è stato emanato il decreto 21 maggio 2024 del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125,
adeguando la disciplina del Fondo alla novella introdotta dalla legge n. 234/2021.
Rispetto alla previgente disciplina, le novità più rilevanti riguardano l’ampliamento della platea
dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, la durata e la misura dell’assegno di
integrazione salariale, l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, la misura della
contribuzione ordinaria.
Si precisa che il D.I. 21 maggio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9
luglio 2024 e, pertanto, è entrato in vigore il 24 luglio 2024 (cfr. il messaggio n. 2651 del 19
[1]
luglio 2024) . Per la disciplina di dettaglio del Fondo, che non costituisce oggetto della
presente circolare, si rinvia a quanto illustrato con le circolari n. 77 del 26 maggio 2021, n. 16
del 31 gennaio 2022 e n. 29 del 21 febbraio 2022 in ordine ai profili non espressamente
trattati.
Per quanto non espressamente previsto nel D.I. 21 maggio 2024 si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 148/2015 e successive modificazioni.
2. Finalità
Il Fondo ha lo scopo di assicurare, nei confronti del personale dei datori di lavoro del settore
delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, tutele in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli
articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148/2015.
3. Prestazione di assegno di integrazione salariale
Ai sensi dall’articolo 5, comma 1, del D.I. 21 maggio 2024 il Fondo garantisce un assegno di
integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla
sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del
decreto legislativo n. 148/2015 e successive modificazioni, secondo le modalità di seguito
descritte.
3.1 Accesso alla prestazione. Termini di presentazione della domanda
Le domande di accesso alle prestazioni di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5,
comma 1, del D.I. in argomento devono essere presentate nei termini previsti dall'articolo 30,
comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, ovvero non prima di 30 giorni dall'inizio della
sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15
giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
3.2 Ambito di applicazione: datori di lavoro
Destinatari del Fondo sono i datori di lavoro del settore delle attività professionali (come
individuati, da ultimo, nella tabella di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 16/2022).
Con il D.I. 21 maggio 2024, in adeguamento a quanto previsto dall’articolo 26, comma 7-bis,
del decreto legislativo n. 148/2015, sono destinatari del Fondo i datori di lavoro con media
occupazionale di almeno 1 dipendente.
La soglia dimensionale, ai fini della durata della prestazione dell’assegno di integrazione
salariale, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente la data di
presentazione della domanda.
Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del
decreto (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti
nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non
sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo
contributivo e possono accedere alle prestazioni erogate dal Fondo per periodi di sospensione o
di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
Ai sensi dell’articolo 5 del D.I. 21 maggio 2024 sono destinatari della prestazione di assegno di
integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
decorrenti dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati
assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo, nonché i lavoratori a domicilio, per le
causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a
condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è
stata richiesta la prestazione, di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda
di concessione del trattamento (cfr. l’art. 7,comma 4, del D.I. 21 maggio 2024).
Il comma 1 del medesimo articolo 5 statuisce l’esclusione dei dirigenti dal novero dei
destinatari delle prestazioni del Fondo. Per quanto attiene gli apprendisti, il successivo comma
3 prevede che alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario
di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle
ore di sospensione o riduzione fruite.
3.4 Causali di intervento
Come anticipato, l’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o
di sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21
(straordinarie) del decreto legislativo n. 148/2015 e successive modificazioni.
In merito ai criteri di valutazione delle domande di assegno di integrazione salariale, con
particolare riferimento alle causali straordinarie, si evidenzia che l’articolo 21, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 148/2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 199, della
legge n. 234/2021, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’applicabilità della causale di
riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione.
In attuazione del citato articolo 21, comma 1, lettera a), il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha emanato il decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n. 33, che ha modificato il decreto
ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033, fornendo indicazioni sui criteri per l’approvazione del
programma di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, nonché
specifici criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie del
FIS, incluso il contratto di solidarietà.
Sul punto, si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022, in particolare
al paragrafo 4, ribadendo che i criteri di valutazione delle istanze con causale straordinaria
applicabili ai datori di lavoro afferenti al FIS trovano applicazione, ai fini dell’ammissione
all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie erogato dai Fondi di solidarietà,
per le istanze relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel
semestre precedente. Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media
superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento operano, invece, i criteri previsti dagli
articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.
Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo possono
presentare istanze al Fondo medesimo per tutte le causali straordinarie previste dalla
normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016 e successive
modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla
data della domanda.
Si ricorda, infine, che le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria sono
valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 (cfr. la circolare n. 139 del
1° agosto 2016).
3.5 Misura della prestazione
Per quanto concerne la misura dell’assegno di integrazione salariale si precisa che, come
illustrato nella circolare n. 18/2022, l’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n.
234/2021, ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, introducendo il comma
5-bis, che dispone che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, in relazione al
calcolo della prestazione di integrazione salariale, trova applicazione il solo massimale mensile
di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, annualmente rivalutato.
A tale proposito, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.I. 21 maggio 2024, la misura
dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di
integrazione salariale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, anche in
relazione ai massimali.
Pertanto, l'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ossia all’80% della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e il limite
dell’orario contrattuale, che per l’anno 2024 è pari a 1.392,89 euro (cfr. la circolare n. 25 del
29 gennaio 2024) e per l’anno 2025 è pari a 1.404,03 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29
gennaio 2025). Tale importo viene rivalutato annualmente con le modalità e i criteri in atto per
il trattamento di integrazione salariale ordinaria.
In relazione alla misura dell’assegno di integrazione salariale, l’applicazione della trattenuta del
5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene esclusa in quanto
non espressamente prevista dal D.I. 21 maggio 2024.
Si rammenta, inoltre, come illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 18/2022, che la legge n.
234/2021 ha esteso ai Fondi di solidarietà le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, del
decreto legislativo n. 148/2015, modificando in questo senso il dettato dell’articolo 39, comma
1, del medesimo decreto legislativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Conseguentemente, anche ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale
erogato dal Fondo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in rapporto al periodo di paga
adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo
familiare (ANF) a carico della gestione del Fondo stesso. Come illustrato nella circolare n. 34
del 28 febbraio 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, la predetta tutela dell’ANF è stata
riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute
nel decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno Unico e Universale per
i figli a carico.
Infine, in continuità con la previgente disciplina e in ossequio alla normativa generale di cui
all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, il comma 3 dell’articolo 6 del D.I.
21 maggio 2024 prevede che per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale
sia versata a carico del Fondo, alla gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori interessati,
la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto a pensione,
compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
3.6 Durata dell’intervento
In ordine alla durata della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo,
l’articolo 7, comma 2, del D.I. 21 maggio 2024 recepisce le indicazioni previste dall'articolo 30,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e prevede i seguenti limiti di durata:
• ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda
abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un
biennio mobile per le causali sia ordinarie che straordinarie;
• ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda
abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti:
− una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, per le causali ordinarie;
− una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria della
riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
− una durata massima di 12 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di crisi
aziendale;
− una durata massima di 36 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di
contratto di solidarietà.
Si riepiloga nella seguente tabella la durata garantita dal Fondo.
Datori di lavoro Durata garantita dal Fondo
datori di lavoro che
occupano mediamente fino a 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le
15 dipendenti nel semestre causali sia ordinarie che straordinarie in un biennio mobile
precedente
datori di lavoro che
occupano mediamente oltre
15 dipendenti nel semestre 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le
precedente causali ordinarie in un biennio mobile
12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per
la causale straordinaria crisi aziendale
24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per
la causale straordinaria riorganizzazione aziendale, anche
per realizzare processi di transizione
24 mesi o 36 mesi alle condizioni di cui al comma 5
dell’articolo 22 del D.lgs n. 148/2015, anche continuativi,
in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria per
contratto di solidarietà
Le durate sopra indicate sono garantite sempre nel rispetto della durata massima complessiva
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015 e successive modificazioni.
Per i datori di lavoro rientranti nel Fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti nel biennio e nel
quinquennio mobile, sono considerati i periodi di assegno di integrazione salariale autorizzati
dal FIS, con l’eccezione dei periodi relativi a prestazioni con causale COVID-19, nonché
l'assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi del comma 11–sexies dell’articolo 44 del
decreto legislativo n. 148/2015, introdotto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
Tenuto conto che il D.I. 21 maggio 2024 è entrato in vigore il 24 luglio 2024, si precisa che
sono istruite, in accordo alla vigente normativa, le domande di assegno di integrazione salariale
presentate dalla data di entrata in vigore del decreto, riguardanti periodi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 9 luglio 2024. Fanno eccezione le
istanze relative a causali ordinarie per eventi oggettivamente non evitabili, c.d. EONE, ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, per le quali sono riconosciuti
periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° giorno del mese
precedente alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, ossia dal 1° giugno 2024.
3.7 Informativa sindacale
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.I. 21 maggio 2024 l'accesso alla prestazione di assegno
di integrazione salariale è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e
consultazione sindacale previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015.
In particolare, il citato articolo 8, comma 1, prevede che nei casi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle
articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell’accordo del 27 dicembre 2022 le cause di
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di
lavoratori interessati.
Sul punto trovano applicazione le indicazioni fornite con il messaggio n. 2372 del 26 giugno
2023, riguardo gli adempimenti prescritti dal citato articolo 14 in materia di informativa
sindacale per i datori di lavoro che accedono al trattamento di integrazione salariale ordinaria
(CIGO).
Pertanto, anche per la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo, non è
obbligatorio produrre la documentazione probatoria dell’avvenuto espletamento della procedura
di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015, ma è possibile
fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per eventuali
controlli disposti dagli Uffici in ordine alla veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo
71 del medesimo D.P.R.
Resta ferma la facoltà, anche per il Comitato amministratore del Fondo, al fine di avere a
disposizione ulteriori elementi di valutazione per la conseguente delibera di concessione della
prestazione di assegno di integrazione salariale, di richiedere la suddetta documentazione ai
datori di lavoro e di verificare la veridicità della dichiarazione di responsabilità resa al momento
dell’inoltro dell’istanza.
Per le istanze di assegno di integrazione salariale riportanti la causale contratto di solidarietà di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, invece, deve essere necessariamente
allegato il verbale di accordo adottato nel rispetto delle procedure sindacali previste dall’articolo
21, comma 5, del medesimo decreto legislativo che, ai fini della sua validità, deve essere
corredato dall’elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario.
3.8 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
Una volta deliberata dal Comitato amministratore del Fondo la concessione dell’intervento, è
rilasciata conforme autorizzazione quale presupposto per la corresponsione diretta del
trattamento economico ai lavoratori interessati o per le operazioni di conguaglio e rimborso
delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono
notificate al datore di lavoro con posta elettronica certificata (PEC) con procedura centralizzata.
Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso/conguaglio delle
prestazioni, ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 148/2015, si applicano le
medesime disposizioni vigenti in materia di trattamenti di integrazione salariale stabilite
dall’articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di
ogni periodo di paga unitamente all’assegno per il nucleo familiare (dal 1° gennaio 2022), ove
spettante (cfr. il precedente paragrafo 3.5), e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da
quest’ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e
prestazioni corrisposte.
A tale ultimo fine il legislatore ha stabilito, all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n.
148/2015, dei termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro, che devono essere effettuate, a pena di
decadenza, entro 6 mesi:
a) dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
b) dalla data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS, se successiva.
Una volta intervenuto il termine decadenziale, la richiesta di rimborso/conguaglio non sarà più
operabile, né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro
espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza
dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197 del 2
dicembre 2015 e relativo Allegato n. 2).
3.9 Contributi di finanziamento
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.I. 21 maggio 2024 le aliquote del contributo ordinario,
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli
apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti,
sono pari allo:
a) 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i
datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5
dipendenti;
b) 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per
tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5
dipendenti e fino a 15 dipendenti;
c) 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i
datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15
dipendenti.
Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di versamento della contribuzione ordinaria, i
datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e
realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole,
devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire
l’attribuzione dei codici di autorizzazione “6G” (Azienda con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che
opera su più posizioni) e “2C” (Azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni)
(cfr. il messaggio n. 2651/2024).
Si rammenta altresì che è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in
rapporto alle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della
prestazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la
data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che
non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro
mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del
contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.
Ai contributi di finanziamento ordinari e addizionali si applicano le disposizioni vigenti in
materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n.
148/2015, e 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’art. 6, comma 2, del D.I. 21
maggio 2024).
4. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento, del
contributo addizionale e del conguaglio dell’assegno di integrazione salariale
Al fine di semplificare le procedure, si ritiene opportuno unificare i codici di esposizione degli
eventi nel flusso Uniemens e i codici di conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione
salariale e per l’accredito della contribuzione correlata alla prestazione, nonché per il
versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale
contratto di solidarietà.
Per tutte le istanze presentate dal mese di luglio 2024 i datori di lavoro o i loro
consulenti/intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).
I datori di lavoro devono indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del ticket.
A tale fine i medesimi devono compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di
riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento
<EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>
(contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento>
deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta
compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico
Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (Ticket), ottenuto
dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro
della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo
avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito>
deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AIO”, avente il significato di “Assegno di
integrazione salariale Circ. n. 29/2022”. Il codice evento “AIS” non deve essere più utilizzato.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di
autorizzazione “0S” del Fondo in esame.
Per i periodi di erogazione dell’assegno viene accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore,
la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n.
183.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai
lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve
essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento
<FondoSol>.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari devono operare nel seguente modo:
- nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> deve essere esposto il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
- negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di
<CongFSolADebito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale del
versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il
codice causale già in uso “A104”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di
integrazione salariale - attività professionali”;
- negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di
<CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale
dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice
causale già in uso “L009”avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale –
attività professionali”.
I codici “A105” e “L012” non devono essere più utilizzati.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso
Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di
decadenza delle autorizzazioni.
5. Istruzioni contabili
A seguito del recepimento delle novità normative introdotte dall’articolo 1, commi 208 e 212,
della legge n. 234/2021, che hanno previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, rispettivamente,
la corresponsione dell’assegno di integrazione salariale in luogo dell’assegno ordinario
precedentemente previsto e degli ANF a carico del Fondo, per le connesse registrazioni
contabili, si rappresenta che i conti sono stati ridenominati con la citata circolare n. 29/2022.
Con la medesima circolare sono stati istituiti i conti di rilevazione della contribuzione
addizionale, mentre con la richiamata circolare n. 77/2021, sono stati istituiti i conti di
rilevazione della contribuzione ordinaria per il finanziamento delle prestazioni.
Al fine di uniformare le varie causali, compresa quella relativa al contratto di solidarietà, si
provvede a integrare con il riferimento al D.I. 21 maggio 2024 la denominazione dei conti che
rilevano l’onere, il debito, il recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la contribuzione
ordinaria e addizionale dovuta, di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo D.I. Viene
conseguentemente adeguata anche la descrizione del Fondo.
Si precisa altresì che i conti istituiti per rilevare gli oneri delle prestazioni con causale contratto
di solidarietà e della contribuzione addizionale dovuta, esposti nel flusso Uniemens, con i codici
conguaglio “A105” e “L012”, rimangono validi ai fini della movimentabilità fino a quando
saranno ammesse le regolarizzazioni.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
1] Si ricorda che la data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale rappresenta la
data da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina
recata entra in vigore, e che, pertanto, il decreto è entrato in vigore dal 24 luglio 2024.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto CPR30130
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale e ANF ove spettanti, a favore
dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di
solidarietà conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema
D.M. 5/02/69 - articolo 1, comma 208, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 - articolo 5, comma 1, del D.I. del
21/05/2024 di modifica del D.I. n. 104125/2019 - anni
precedenti.
Denominazione abbreviata ASS.INTEG.SAL.CONG. ART.5 C.1 DI 21/05/24-AP
Validità e movimentabilità 12/21- M/ P10
Capitolo/Voci bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto CPR30190
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale e ANF ove spettanti, a
favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa compresa la causale di
solidarietà, conguagliati dalle aziende che utilizzano il
sistema D.M. 5/02/69 - articolo 1, comma 208, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 - articolo 5, comma 1, del D.I. del
21/05/2024 di modifica del D.I. n. 104125/2019 - anno in
corso.
Denominazione abbreviata ASS. INTEG.SAL.CONG. ART.5 C.1 DI 21/05/24-AC
Validità e movimentabilità 12/21- M/ P10
Capitolo/Voci bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto CPR32141
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di
erogazione degli assegni di integrazione salariale,
compresa la causale di solidarietà – art. 6, comma 3, del
D.I. 21/05/2024 di modifica del D.I. n. 104125/2019.
Denominazione abbreviata ONERE CONTR.FIG.PERIODI ASSEGNI INTEG.SAL
Validità e movimentabilità 12/21-M /P10
Capitolo/Voci bilancio UTB14001604
Tipo variazione V
Codice conto CPR21106
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli assegni
di integrazione salariale, di cui all’articolo 5, comma 1, del
D.I. del 21/05/2024 compresa la causale di solidarietà,
dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema
di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti - art. 6, comma 1, lett. d), del 21/05/2024, di
modifica del D.I. n. 104125/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL-DM-A6C1D.I. 21/05/24-AP
Validità e movimentabilità 02/22- M/P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto CPR21176
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli assegni
di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del
D.I. del D.I. del 21/05/2024 compresa la causale di
solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con
il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso - art. 6, comma 1, lett. d), del
21/05/2024, di modifica del D.I. n. 104125/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.-DM-A6.D.I. 21/05/24-AC
Validità e movimentabilità 02/22-M/P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto CPR21126
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli assegni
di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del
D.I. del 21/05/2024, insoluto, compresa la causale di
solidarietà di competenza degli anni precedenti - art. 6,
comma 1, lett. d), del 21/05/2024, di modifica del D.I. n.
104125/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.AS.INT.SL.INS. A6 C1-D.I. 21/05/24-AP
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto CPR21186
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli assegni di
integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I.
del 21/05/2024, insoluto, compresa la causale di
solidarietà, di competenza dell’anno in corso - art. 6,
comma 1, lett. d), del 21/05/2024, di modifica del D.I. n.
104125/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE. ASS.INT.SL.INS.A6 C1- D.I. 21/05/24-AC
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto CPR30100
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale e ANF ove spettanti, a
favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di
solidarietà, corrisposti direttamente – articolo 1, comma
208, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - articolo 5,
comma 1, del D.I. del 21/05/2024 di modifica del D.I. n.
104125/19.
Denominazione abbreviata ASS. INT.SAL.PAG.DIR.- ART.5 C1 D.I. 21/05/2024.
Validità e Movimentabilità 12/21-M/P10
Capitolo/Voci bilancio 3U1205096
Tipo variazione V
Codice conto CPR10130
Denominazione completa Debiti per assegni di integrazione salariale e ANF ove
spettanti, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o
sospensione temporanea dell’attività lavorativa,
compresa la causale di solidarietà - articolo 1, comma
208, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - articolo 5,
comma 1, del D.I. del 21/05/2024 di modifica del D.I. n.
104125/19 - corrisposti direttamente.
Denominazione abbreviata DEB. ASS. INT.SAL. DIR.- ART.5 C1 D.I. 21/05/2024
Validità e Movimentabilità 12/21-M /P10
Capitolo/Voci bilancio 3U1205096
Tipo variazione V
Codice conto CPR24130
Denominazione completa Entrate Varie – Recuperi e reintroiti di assegni di
integrazione salariale, compresa la causale di solidarietà di
cui articolo 5, comma 1, del D.I. del 21/05/2024 di
modifica del D.I. n. 104125/19.
Denominazione abbreviata E.V. – REC.ASS. INTEGR SAL. - A5 C1 D.I. 21/05/24
Validità e Movimentabilità 12/21- M/S
Capitolo/Voci bilancio 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto CPR00104
Denominazione completa Crediti per contribuzione addizionale sugli assegni di
integrazione salariale compresa la causale di solidarietà,
erogati direttamente - art. 6, comma 1, lett. d), del
21/05/2024, di modifica del D.I. n. 104125/2019.
Denominazione abbreviata CRED.CTR.ADD.ASS.INT.SAL E C.D.S.-F.DO PROF–RACE
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Capitolo/Voci bilancio 3E1101074
Tipo variazione V
Codice conto CPR21104
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento degli
assegni di integrazione salariale, compresa la causale di
solidarietà, corrisposti direttamente - art. 6, comma 1,
lett. d), del 21/05/2024, di modifica del D.I. n.
104125/2019 - RACE
Denominazione abbreviata CTR.ADD. ASS INTEGR SAL.–F.DO PROFESS.-RACE
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Capitolo/Voci bilancio 3E1101074
Tipo variazione V
Codice conto CPR21110
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. del
21/05/2024, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e
al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza degli anni precedenti – art. 6,
comma 1, lettere a), b), c), del D.I. del 21/05/2024 di
modifica del D.I. n. 104125/2019.
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM-A6 C.1.LETT.A) B) C), DI 21/05/24–AP
Validità e movimentabilità 05/21-M/P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto CPR21170
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. del
21/05/2024, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e
al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza dell’anno in corso – art. 6, comma
1, lettere a), b), c), del D.I. del 21/05/2024 di modifica del
D.I. n. 104125/2019.
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM -A6 C.1.LETT.A) B) C), DI 21/05/24–AC
Validità e movimentabilità 05/21-M/P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto CPR21120
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’ articolo 5, comma 1, del D.I. del
21/05/2024, accertato mediante modd. DM10 insoluti e
DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni
precedenti – art. 6, comma 1, lettere a), b), c), del D.I. del
21/05/2024 di modifica del D.I. n. 104125/2019.
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM NON RISC. A6 C1 LETT.A) B) C), DI 21/05/24–AP
Validità e movimentabilità 05/21-M/P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto CPR21180
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’ articolo 5, comma 1, del D.I. del
21/05/2024, accertato mediante modd. DM10 insoluti e
DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in
corso – art. 6, comma 1, lettere a), b), c), del D.I. del
21/05/2024 di modifica del D.I. n. 104125/2019.
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM NON RISC. A6 C1 LETT.A) B) C), DI 21/05/24–AC
Validità e movimentabilità 05/21-M/P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
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