Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0055/2023

Decisione (UE) 2023/55 della Banca centrale europea del 16 dicembre 2022 che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2022/1521 relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (ECB/2022/30) (BCE/2022/47)

Pubblicato: 16/12/2022 In vigore dal: 16/12/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/55 della Banca centrale europea del 16 dicembre 2022 che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2022/1521 relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (ECB/2022/30) (BCE/2022/47) EN: Decision (EU) 2023/55 of the European Central Bank of 16 December 2022 amending Decision (EU) 2019/1743 on the remuneration of holdings of excess reserves and of certain deposits (ECB/2019/31) and Decision (EU) 2022/1521 on temporary adjustments to the remuneration of certain non-monetary policy deposits held with national central banks and the European Central Bank (ECB/2022/30) (ECB/2022/47)

Testo normativo

5.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 3/16 DECISIONE (UE) 2023/55 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 dicembre 2022 che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2022/1521 relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (ECB/2022/30) (BCE/2022/47) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 17 e 18, considerando quanto segue: (1) Come indicato nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) ( 1 ) e nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l’istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti ( 2 ) , il fabbisogno di finanziamenti per il supporto all’Ucraina da parte dell’Unione richiede una mobilitazione e un’erogazione efficaci in termini di costi e improntate a una sana gestione finanziaria, che integrino tutte le esigenze di finanziamento, anche relativamente al NextGenerationEU («NGEU»). È opportuno, dunque, che le attività di finanziamento siano organizzate utilizzando un metodo di finanziamento unico per poter soddisfare differenti esigenze strategiche dell’Unione contemporaneamente, garantendo il finanziamento parallelo di tutti i programmi dell’Unione per i quali è necessaria l’assunzione di prestiti. (2) L’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , stabilisce che un conto dedicato venga acceso presso la Banca centrale europea (BCE) per le giacenze monetarie prudenziali. A seguito dell’istituzione di un metodo di finanziamento unico che garantisca il finanziamento parallelo di tutti i programmi dell’Unione per i quali è necessaria l’assunzione di prestiti, il conto dedicato acceso presso la BCE deve essere utilizzato anche nell’ambito di tale metodo di finanziamento unico ai fini delle giacenze monetarie prudenziali relative allo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +). (3) Il Consiglio direttivo ha deciso che è opportuno che il conto dedicato acceso presso la BCE, attualmente utilizzato per le giacenze monetarie prudenziali relative all’NGEU e il cui utilizzo sarà esteso anche alle giacenze monetarie prudenziali relative allo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +), continui ad essere remunerato sulla base delle norme e delle disposizioni stabilite nella decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ( 4 ) e nella decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea (BCE/2022/30) ( 5 ) . (4) La decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) resterà in vigore fino al 30 aprile 2023. Fino a tale data, ai sensi dell’articolo 3 di tale decisione, in caso di conflitto fra quest’ultima e, tra gli altri, l’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31), prevale la decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30). Pertanto, la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) devono essere interpretate in combinato disposto. (5) Alla luce dell’attuale situazione in Ucraina, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore ed applicarsi con urgenza. (6) Pertanto, è opportuno modificare la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche alla decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) All’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31), il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il conto dedicato acceso presso la BCE ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) e utilizzato ai fini delle giacenze monetarie prudenziali relative al NextGenerationEU (“NGEU”) e relative allo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +), di cui a tale articolo, è remunerato al tasso dello zero per cento o all’euro short-term rate (EURSTR), se superiore, eccetto ove l’importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato ecceda l’importo di 20 miliardi di euro, nel cui caso l’importo in eccesso è remunerato come segue: a) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero (positivo), allo zero per cento oppure all’euro short-term rate (EURSTR), se inferiore; b) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è inferiore a zero (negativo), al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all’euro short-term rate (EURSTR), se inferiore. Articolo 2 Modifiche alla decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) All’articolo 2 della decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30), il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il conto dedicato acceso presso la BCE ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) e utilizzato ai fini delle giacenze monetarie prudenziali relative al NextGenerationEU (“NGEU”) e relative allo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) è remunerato al tasso dello zero per cento o all’euro short-term rate (EURSTR), se superiore, eccetto ove l’importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato ecceda i 20 miliardi di euro, nel cui caso l’importo in eccesso rispetto ai 20 miliardi di euro è remunerato al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all’euro short-term rate (EURSTR), se inferiore. Articolo 3 Entrata in vigore 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 2.   Si applica a decorrere dal 9 gennaio 2023. Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2022 La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) COM(2022) 597 final. ( 2 ) COM(2022) 596 final. ( 3 ) C(2021) 2502 final. ( 4 ) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) ( GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12 ). ( 5 ) Decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2022, relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30) ( GU L 236I del 13.9.2022, pag. 1 ).

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