Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0151/2023

Decisione (UE) 2023/151 del Consiglio del 17 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato APE §per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Pubblicato: 17/01/2023 In vigore dal: 17/01/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/151 del Consiglio del 17 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato APE §per l’agricoltura e lo sviluppo rurale EN: Council Decision (EU) 2023/151 of 17 January 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the Interim Agreement in view of an Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part as regards the establishment of the EPA Subcommittee on Agriculture and Rural Development

Testo normativo

23.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/41 DECISIONE (UE) 2023/151 DEL CONSIGLIO del 17 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato APE §per l’agricoltura e lo sviluppo rurale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, («accordo») ( 1 ) è stato firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009 ai sensi della decisione 2009/152/CE del Consiglio ( 2 ) e si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014. (2) A norma dell’accordo, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun. (3) A norma dell’articolo 92 dell’accordo, è costituito un comitato APE UE-Africa centrale responsabile dell’amministrazione di tutti i settori oggetto dell’accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. (4) A norma dell’articolo 5 del regolamento interno del comitato APE UE-Africa centrale, adottato il 15 dicembre 2016 con decisione n. 1/2016 del comitato APE ( 3 ) , per l’esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE UE-Africa centrale può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all’accordo. Il comitato APE UE-Africa centrale può di conseguenza costituire un sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale al fine di conseguire gli obiettivi dell’accordo. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla costituzione di un sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale in quanto ciò avrà effetti giuridici nell’Unione. (6) La posizione dell’Unione per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato per l’agricoltura e lo sviluppo rurale dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato APE, istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, per quanto riguarda la costituzione di un sottocomitato per l’agricoltura e lo sviluppo rurale si basa sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione. Articolo 2 Dopo l’adozione la decisione del comitato APE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente E. SVANTESSON ( 1 ) GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2 . ( 2 ) Decisione 2009/152/CE del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra ( GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1 ). ( 3 ) GU L 17 del 21.1.2017, pag. 46 . PROGETTO DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO APE istituito dall'ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO tra LA COMUNITÀ EUROPEA e I SUOI STATI MEMBRI, da una parte, e LA PARTE AFRICA CENTRALE, dall'altra, del … relativa alla costituzione del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale IL COMITATO APE, visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra e in particolare l'articolo 92, vista la decisione n. 1/2016 del comitato APE, del 15 dicembre 2016, in merito all'adozione del suo regolamento interno, in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) L'articolo 92 dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra ("accordo") ( 1 ) , stabilisce che il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. (2) L'articolo 5 della decisione n. 1/2016 del comitato APE, del 15 dicembre 2016, in merito all'adozione del suo regolamento interno ( 2 ) stabilisce che il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. (3) È necessario costituire un sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   È costituito il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per il partenariato tra la Comunità europea e la parte Africa centrale, cui sono affidati i compiti di cui all'articolo 2. 2.   L'obiettivo principale del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è facilitare gli scambi sulle questioni relative all'agricoltura, alla pastorizia e allo sviluppo rurale. Articolo 2 1.   Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è incaricato di studiare i documenti al fine di elaborare ed esprimere pareri nonché avanzare suggerimenti su questioni relative all'agricoltura, alla pastorizia e allo sviluppo rurale. Esso consente alle parti di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori prassi e di consultarsi su tutte le questioni riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui al titolo I, articolo 2, dell'accordo e che rientrano nell'ambito di applicazione del sottocomitato come descritto di seguito. 2.   Sotto l'autorità del comitato APE, il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è incaricato di: a) monitorare tutti gli aspetti dei titoli II, III e V dell'accordo relativi al commercio di prodotti agricoli e animali, alle questioni sanitarie e fitosanitarie, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo rurale, nonché alla proprietà intellettuale e allo sviluppo sostenibile, nella misura in cui si applicano ai prodotti agricoli e animali; b) instaurare un dialogo politico sull'agricoltura, l'allevamento e lo sviluppo rurale nei settori seguenti: i) produzione, consumo, promozione commerciale e rispettivi sviluppi del mercato dei prodotti agricoli e animali; ii) promozione degli investimenti nei settori dell'agricoltura e della pastorizia, comprese le attività su piccola scala; iii) politiche e disposizioni legislative e regolamentari in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comprese le politiche in materia di indicazioni geografiche e di agricoltura biologica; iv) nuove tecnologie, ricerca e innovazione e trasferimento di conoscenze ai settori agricoli, nonché azioni necessarie per promuovere la transizione verso sistemi alimentari sostenibili. 3.   Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è altresì incaricato di monitorare l'attuazione delle raccomandazioni del comitato APE relative al settore di competenza definito al paragrafo 2. 4.   Il sottocomitato APE presenta i suoi pareri al comitato APE. Articolo 3 Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è composto, da una parte, da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altra, da rappresentanti della parte Africa centrale. Le parti rappresentate possono decidere congiuntamente di invitare altri partecipanti, in particolare rappresentanti di portatori di interessi nei settori di competenza del sottocomitato. Articolo 4 Il sottocomitato APE si riunisce in presenzao con qualsiasi altro mezzo appropriato stabilito di comune accordo dalle parti. L'ordine del giorno e la frequenza delle riunioni del sottocomitato sono stabiliti per consenso tra le parti. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a …, … Per la Repubblica del Camerun Per l'Unione europea ( 1 ) GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2 . ( 2 ) GU L 17 del 21.1.2017, pag. 46 .

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