Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0178/2023

Decisione (UE) 2023/178 della Commissione del 14 dicembre 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento notificata con il numero C(2022) 9236 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai f

Pubblicato: 14/12/2022 In vigore dal: 14/12/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/178 della Commissione del 14 dicembre 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 9236] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Decision (EU) 2023/178 of 14 December 2022 on the consistency of the performance targets contained in the revised draft performance plan submitted by Switzerland pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the third reference period (notified under document C(2022) 9236) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

27.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 25/87 DECISIONE (UE) 2023/178 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 9236] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo ( 1 ) , visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ( 2 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ( 3 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue: CONSIDERAZIONI GENERALI (1) A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che includano obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. (2) Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione ( 4 ) . Dal momento che tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati membri nell’ottobre 2019 erano stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020 non hanno tenuto conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi per contenere la pandemia. (3) Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione ( 5 ) erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione ( 6 ) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3. (4) La Svizzera ha presentato alla Commissione il proprio progetto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello di FAB, in questo caso a livello di blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale («FABEC»), insieme a Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi («Stati membri che fanno parte del FABEC»). Con la decisione di esecuzione (UE) 2022/780 ( 7 ) la Commissione ha notificato alla Svizzera che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. In tale decisione di esecuzione la Commissione ha concluso che gli obiettivi prestazionali applicabili ai servizi di navigazione aerea prestati nello spazio aereo della Svizzera non destavano preoccupazioni quanto alla loro coerenza con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. (5) In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno comportato cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19. (6) Il 13 luglio 2022 la Svizzera, congiuntamente a Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per l’RP3. (7) Il 24 ottobre 2022 la Commissione ha concluso che permangono dubbi in merito alla coerenza degli obiettivi prestazionali rivisti di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha avviato l’esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC. La Commissione ne ha informato la Svizzera con la decisione (UE) 2022/2256 ( 8 ) . (8) Il 4 novembre 2022 la Svizzera ha informato la Commissione di essersi ritirata dal progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC e ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 stabilito a livello nazionale («progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale»). Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale mantiene gli obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea prestati nello spazio aereo della Svizzera al livello stabilito nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato il 13 luglio 2022. Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC non ha di fatto prodotto sinergie o benefici aggiuntivi in termini di prestazioni per la Svizzera. Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale non riporta alcun impatto negativo derivante dall’interruzione delle attività di pianificazione del miglioramento delle prestazioni e di definizione degli obiettivi a livello del FABEC. (9) L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente la sua valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale. (10) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione, tenendo conto delle circostanze locali, ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale della Svizzera sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (11) Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («STATFOR») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto del mutamento di circostanze di cui al considerando 5. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Svizzera non dovrebbe subire cambiamenti significativi nei flussi di traffico aereo durante l’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina. Pertanto tali mutamenti di circostanze non incidono direttamente sugli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale o sulla valutazione di tali obiettivi per quanto riguarda la loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. (12) La Svizzera acconsente all’adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (13) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea («ANSP») in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (14) Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Svizzera in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti: Svizzera Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione , dal livello A al livello D dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato Obiettivo di gestione della sicurezza 2022 2023 2024 Obiettivi a livello dell’Unione (2024) Skyguide Politica e obiettivi di sicurezza C C C C Gestione dei rischi per la sicurezza C D D D Garanzia di sicurezza C C C C Promozione della sicurezza C C C C Cultura della sicurezza C C C C (15) Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti dalla Svizzera per il fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia Skyguide, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. (16) La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale presentato dalla Svizzera stabilisce per Skyguide misure volte al conseguimento degli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza, quali l’analisi rafforzata dei dati sulla sicurezza, l’integrazione della gestione dei rischi con la continuità operativa e la gestione delle crisi e l’introduzione di un sistema informativo centralizzato per la gestione dei rischi. (17) Pertanto, alla luce di quanto affermato nei considerando 14, 15 e 16, e tenendo presente che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale dovrebbero considerarsi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente (18) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. (19) Per quanto riguarda l’anno 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, che prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 era stato inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in quanto il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare retroattivamente gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per l’anno 2021, stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Alla luce di tali considerazioni, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione è stata valutata per gli anni 2022, 2023 e 2024. (20) Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Svizzera e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti: Svizzera 2022 2023 2024 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente , espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 3,95  % 3,95  % 3,95  % Valori di riferimento 3,95  % 3,95  % 3,95  % (21) La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Svizzera equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. (22) La Commissione osserva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale la Svizzera ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono l’attuazione dello spazio aereo con rotte libere, la diffusione di uno strumento di ottimizzazione per consentire rotte più efficienti, il maggiore impiego dello strumento relativo al gestore degli arrivi per lo spazio aereo di rotta e una migliore gestione dello spazio aereo militare. La Commissione invita inoltre la Svizzera a mettere in atto tutte le misure raccomandate dall’ERNIP, volte a migliorare le traiettorie di rotta. (23) Pertanto, alla luce di quanto affermato nei considerando 20, 21 e 22, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale dovrebbero considerarsi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità (24) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. (25) Per quanto riguarda l’anno 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, che prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 era stato inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è stato rivisto dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in quanto il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare retroattivamente gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per l’anno 2021, stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni 2022, 2023 e 2024. (26) Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Svizzera per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti: Svizzera 2022 2023 2024 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità , espressi in minuti di ritardo ATFM per volo 0,19 0,19 0,19 Valori di riferimento 0,19 0,19 0,19 (27) La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Svizzera equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. (28) La Commissione osserva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale la Svizzera ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono lo spazio aereo con rotte libere, il miglioramento degli strumenti e delle procedure decisionali e di previsione, nonché, se del caso, turni e assunzioni flessibili, al fine di mantenere livelli adeguati di personale. (29) Pertanto, alla luce di quanto affermato nei considerando 26, 27 e 28, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale dovrebbero considerarsi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali (30) Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Per quanto riguarda la Svizzera, tali obiettivi non sono stati ritenuti fonte di preoccupazione. Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica (31) La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi di efficienza economica proposti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (32) Gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Svizzera per l’RP3 sono i seguenti: Zona tariffaria di rotta della Svizzera Valore di riferimento 2014 Valore di riferimento 2019 2020-2021 2022 2023 2024 Obiettivi di efficienza economica di rotta , espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) 107,06 CHF 97,59 CHF 226,30 CHF 114,58 CHF 103,45 CHF 95,61 CHF 96,35 EUR 87,82 EUR 203,64 EUR 103,11 EUR 93,10 EUR 86,04 EUR (33) Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che la tendenza del costo unitario determinato («DUC») di rotta a livello di zona tariffaria, pari a -0,5 % nell’RP3, è migliore rispetto alla tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. (34) Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che la tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a -1,2 %, è peggiore rispetto alla tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. (35) Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento per il DUC della Svizzera, pari a EUR 87,82, espresso ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è superiore del +22,0 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a EUR 72,01 in EUR2017, del pertinente gruppo ai fini comparativi. (36) È evidente che la Svizzera supera la tendenza del DUC a livello dell’Unione per l’RP3. Inoltre il DUC della Svizzera nel 2024 è inferiore ai valori di riferimento del 2014 e del 2019, il che dimostra che si ottengono effettivi guadagni in termini di efficienza economica sia a medio sia a lungo termine. La Commissione ritiene pertanto che, per quanto riguarda la Svizzera, la lieve deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui al considerando 34 e la differenza tra il valore di riferimento e la media del gruppo ai fini comparativi di cui al considerando (35) non osti a che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica siano coerenti con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell’Unione. (37) Pertanto, alla luce di quanto affermato nei considerando da 32 a 36, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale dovrebbero considerarsi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali (38) Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (39) Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/780 la Commissione ha espresso preoccupazioni in merito agli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti dalla Svizzera nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Svizzera dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. La Commissione osserva tuttavia che la Svizzera non ha rivisto tali obiettivi né fornito ulteriori giustificazioni. (40) La Commissione osserva che la tendenza del DUC presso i terminali dell’RP3, pari a + 2,7 %, rimane superiore alla tendenza del DUC di rotta dell’RP3, pari al -0,5 %, e alla tendenza effettiva del DUC presso i terminali, pari al -3,4 %, osservata nell’RP2. La Commissione osserva altresì che, secondo le stime, il DUC presso i terminali per gli aeroporti di Ginevra e Zurigo rimarrà significativamente molto al di sopra del DUC medio del pertinente gruppo ai fini comparativi. (41) Pertanto, alla luce di quanto affermato ai considerando 39 e 40, la Commissione conclude che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica presso i terminali della Svizzera continuano a destare preoccupazioni. La Commissione ribadisce pertanto la sua opinione secondo cui la Svizzera dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi o fornire giustificazioni adeguate per tali obiettivi. La Svizzera dovrebbe dissipare tali preoccupazioni in relazione all’adozione del proprio piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che integra la valutazione, da parte della Commissione, degli obiettivi di capacità (42) Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità con una revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 di tale regolamento di esecuzione. A tale riguardo, la Commissione ha esaminato se i sistemi di incentivi proposti soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (43) Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/780 la Commissione ha concluso che la Svizzera debba rivedere i propri sistemi di incentivi per il conseguimento degli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali in modo che lo svantaggio finanziario massimo derivante da tali sistemi di incentivi sia fissato a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio. La Commissione osserva che la Svizzera non ha apportato modifiche a tali sistemi di incentivi rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021 e al progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel luglio 2022. (44) Pertanto, alla luce di quanto affermato al considerando 43, la Commissione conclude che i sistemi di incentivi stabiliti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale continuano a destare preoccupazioni. La Commissione ribadisce pertanto il suo parere secondo cui la Svizzera dovrebbe rivedere i propri sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in relazione all’adozione del piano definitivo di miglioramento delle prestazioni conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in modo che gli svantaggi finanziari massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento di esecuzione. Secondo la Commissione, ciò dovrebbe comportare uno svantaggio finanziario massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati. CONCLUSIONI (45) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale presentato dalla Svizzera sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svizzera il 4 novembre 2022, a norma del Regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891. Articolo 2 La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022 Per la Commissione Adina-Ioana VĂLEAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73 . ( 2 ) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 . ( 3 ) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1 . ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1 o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 ( GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 ( GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 ( GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3 ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/780 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi ( GU L 139 del 18.5.2022, pag. 218 ). ( 8 ) Decisione (UE) 2022/2256 della Commissione, del 15 novembre 2022, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocco funzionale di spazio aereo dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 297 del 17.11.2022, pag. 80 ). ALLEGATO Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA Efficienza della gestione della sicurezza Svizzera Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza , espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato Obiettivo di gestione della sicurezza 2022 2023 2024 Skyguide Politica e obiettivi di sicurezza C C C Gestione dei rischi per la sicurezza C D D Garanzia di sicurezza C C C Promozione della sicurezza C C C Cultura della sicurezza C C C SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva Svizzera 2022 2023 2024 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente , espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 3,95  % 3,95  % 3,95  % SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo Svizzera 2022 2023 2024 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità , espressi in minuti di ritardo ATFM per volo 0,19 0,19 0,19 SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta Zona tariffaria di rotta della Svizzera Valore di riferimento 2014 Valore di riferimento 2019 2020-2021 2022 2023 2024 Obiettivi di efficienza economica di rotta , espressi come costo unitario determinato di rotta (ai prezzi del 2017) 107,06 CHF 97,59 CHF 226,30 CHF 114,58 CHF 103,45 CHF 95,61 CHF 96,35 EUR 87,82 EUR 203,64 EUR 103,11 EUR 93,10 EUR 86,04 EUR

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