Decisione UE In vigore

Decisione UE 0188/2023

Decisione (UE) 2023/188 del Consiglio del 23 gennaio 2023 relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica d’Austria

Pubblicato: 23/01/2023 In vigore dal: 23/01/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2023/188 sulla nomina dei membri del Comitato delle regioni?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/188 del Consiglio del 23 gennaio 2023 riguarda la nomina di un membro del Comitato delle regioni su proposta della Repubblica d'Austria. Nello specifico, nomina Anton Mattle, Presidente del Tirolo (Landeshauptmann von Tirol), quale membro del Comitato per la restante durata del mandato fino al 25 gennaio 2025. La nomina sostituisce il precedente membro Günther Platter, il cui mandato è scaduto per esaurimento del mandato nazionale austriaco. Il Comitato delle regioni è un organo consultivo dell'Unione europea composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che devono essere titolari di un mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. La decisione si basa sul Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 305) e sulla precedente decisione 2019/852 che determina la composizione complessiva dell'organo. La nomina entra in vigore il giorno dell'adozione, ossia il 23 gennaio 2023.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/188 del Consiglio del 23 gennaio 2023 relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica d’Austria EN: Council Decision (EU) 2023/188 of 23 January 2023 appointing a member, proposed by the Republic of Austria, of the Committee of the Regions

Testo normativo

30.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 26/41 DECISIONE (UE) 2023/188 DEL CONSIGLIO del 23 gennaio 2023 relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica d’Austria IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305, vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ( 1 ) , vista la proposta del governo austriaco, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ( 2 ) , relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Günther PLATTER. (4) Il governo austriaco ha proposto il sig. Anton MATTLE, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale, Landeshauptmann von Tirol (presidente del Tirolo), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il sig. Anton MATTLE, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale, Landeshauptmann von Tirol (presidente del Tirolo), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13 . ( 2 ) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 ( GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78 ).

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La Decisione UE 2023/188 disciplina la nomina dei rappresentanti regionali al Comitato delle regioni, un organo consultivo dell'UE composto da esponenti delle collettività locali e regionali. I candidati devono possedere un mandato elettorale regionale o locale oppure essere politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta, secondo quanto previsto dall'articolo 300 del TFUE. Questa normativa è rilevante per le amministrazioni regionali e locali che partecipano ai processi decisionali dell'Unione europea attraverso i loro rappresentanti.

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