Decisione di esecuzione (UE) 2023/235 della Commissione del 1o febbraio 2023 relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile notificata con il numero C(2023) 663 (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, franc
Decisione di esecuzione (UE) 2023/235 della Commissione del 1o febbraio 2023 relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile [notificata con il numero C(2023) 663] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/235 of 1 February 2023 granting a derogation requested by certain Member States pursuant to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council to use means other than electronic data-processing techniques for the exchange and storage of information for the notification of
Testo normativo
3.2.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 32/220
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/235 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
febbraio 2023
relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile
[notificata con il numero C(2023) 663]
(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato del codice doganale,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. A tal fine, e a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione definisce requisiti comuni in materia di dati.
(2)
L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, per la Commissione, la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all’uso di procedimenti informatici come mezzi di scambio e archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione
(
2
)
stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Tale programma specifica, tra l’altro, la finestra di attuazione e di utilizzazione per la notifica di arrivo a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16 e 133 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(4)
Inoltre l’articolo 278, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni relative alla notifica di arrivo in relazione alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
(5)
Data l’importanza della notifica di arrivo per la vigilanza delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione, alcuni Stati membri hanno già sviluppato sistemi elettronici per gestire tali notifiche, ad esempio attraverso sistemi per gli operatori portuali. Tali sistemi richiedono adeguamenti a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e dei relativi atti della Commissione, in particolare per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati. A norma dell’articolo 278, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, tali adeguamenti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2022.
(6)
Tuttavia si sono verificate tre circostanze importanti e parzialmente impreviste che hanno avuto un impatto significativo sulle risorse degli Stati membri e le hanno sottoposte a sfide complementari. La pandemia di COVID-19 ha causato notevoli ritardi negli sviluppi informatici in Austria, Belgio, Cechia, Francia, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna. Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea e il conseguente aumento del numero di dichiarazioni doganali hanno indotto Belgio, Francia, Paesi Bassi e Spagna a modificare le risorse e le priorità. Le conseguenze finanziarie dell’invasione russa dell’Ucraina sulle attività doganali dei paesi confinanti o geograficamente vicini hanno ulteriormente aggravato la situazione e hanno portato alla necessità di risorse supplementari in Austria e in Polonia. In particolare difficoltà in materia di appalti e gare d’appalto, nonché questioni relative al bilancio e al personale derivanti dalle circostanze summenzionate, hanno avuto un impatto significativo sulla capacità degli Stati membri di rispettare i termini, come segnalato da Austria, Bulgaria, Cipro, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(7)
Tali circostanze specifiche hanno causato ritardi significativi negli sviluppi informatici in corso e hanno impedito ad alcuni Stati membri di completare l’introduzione dei mezzi informatici per il trattamento della notifica di arrivo entro il 31 dicembre 2022. Pertanto il 21 aprile 2022 l’Austria, il 3 maggio 2022 Cipro, il 6 maggio 2022 la Spagna, il 23 maggio 2022 la Slovenia, il 3 giugno 2022 la Bulgaria, il 3 giugno 2022 la Grecia, il 7 giugno 2022 la Francia, il 7 giugno 2022 il Portogallo, il 24 giugno 2022 il Belgio, il 24 giugno 2022 la Svezia, il 29 giugno 2022 la Danimarca, il 4 luglio 2022 la Slovacchia, il 4 luglio 2022 i Paesi Bassi, il 6 luglio 2022 l’Estonia, il 7 luglio 2022 la Polonia, il 13 luglio 2022 Malta, il 19 luglio 2022 la Croazia, il 22 luglio 2022 l’Ungheria, il 22 luglio 2022 il Lussemburgo, il 10 ottobre 2022 la Cechia e il 17 ottobre 2022 la Romania hanno chiesto di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, tali deroghe non pregiudicheranno lo scambio di informazioni tra lo Stato membro al quale sono indirizzate e gli altri Stati membri né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell’applicazione della normativa doganale.
(8)
È pertanto opportuno consentire a tali Stati membri di continuare a utilizzare i rispettivi sistemi informatici esistenti conformemente ai requisiti in materia di dati stabiliti dagli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione
(
3
)
per un periodo di tempo limitato.
(9)
L’Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Cechia, Cipro, la Croazia, la Danimarca, l’Estonia, la Francia, la Grecia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l’Ungheria devono notificare alla Commissione i progressi compiuti nello sviluppo del sistema elettronico per la notifica di arrivo nell’ambito del processo di comunicazione dei progressi di cui all’articolo 278
bis
del regolamento (UE) n. 952/2013. Occorre garantire la comunicazione e la condivisione delle informazioni relative alla pianificazione nazionale di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
(10)
La presente decisione lascia impregiudicato l’obbligo di un operatore aereo, a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/414 della Commissione
(
4
)
, di presentare, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
5
)
(«ICS2»), le informazioni relative alle notifiche di arrivo di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e all’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, una volta stabilita una connessione a tale sistema entro la finestra di utilizzazione prevista nella decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 2 di tale sistema.
(11)
Considerando l’impatto delle circostanze eccezionali che hanno causato ritardi negli sviluppi informatici in corso per il trattamento della notifica di arrivo negli Stati membri, lo stato attuale di tali sviluppi negli Stati membri e la necessità di evitare ulteriori ritardi significativi, la deroga dovrebbe durare al più tardi fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda un aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione e al più tardi fino al 29 febbraio 2024 per quanto riguarda una nave marittima che entra nel territorio doganale dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici, di cui all’articolo 133 del regolamento (UE) n. 952/2013, per la notifica dell’arrivo di un aeromobile fino al 31 dicembre 2023 e per la notifica dell’arrivo di una nave marittima fino al 29 febbraio 2024.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda un aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione e al più tardi fino al 29 febbraio 2024 per quanto riguarda una nave marittima che entra nel territorio doganale dell’Unione.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
febbraio 2023
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (
GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/414 della Commissione, dell’8 marzo 2021, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 81 del 9.3.2021, pag. 37
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
).
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