Decisione (UE) 2023/270 del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Cedefop) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa prevede la Decisione UE 2023/270 riguardo alla partecipazione degli Stati EFTA al Cedefop?
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La Decisione UE 2023/270 del Consiglio del 30 gennaio 2023 modifica il Protocollo 31 dell'Accordo SEE per estendere la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nel settore della formazione professionale. In particolare, integra nell'accordo il Regolamento UE 2019/128 che istituisce il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), con effetto dal 1° gennaio 2023.
Gli Stati EFTA acquisiscono il diritto di partecipare alle attività del Cedefop a pieno titolo, senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione, e si impegnano a contribuire finanziariamente secondo le modalità previste dal Protocollo 32 dell'Accordo SEE. I cittadini degli Stati EFTA possono essere assunti dal Cedefop con contratto, godendo dei medesimi diritti civili e politici dei cittadini UE, e le loro lingue sono riconosciute come lingue di lavoro dell'organismo.
La disposizione prevede inoltre che il Cedefop goda di personalità giuridica e di privilegi e immunità equivalenti a quelli dell'Unione europea in tutti gli Stati contraenti. Gli Stati EFTA devono concedere al Centro e al suo personale protezioni legali specifiche, garantendo anche l'applicazione del Regolamento UE 1049/2001 sull'accesso ai documenti pubblici per quanto riguarda i dati relativi agli Stati EFTA.
Questa modifica rappresenta un'estensione della cooperazione SEE in materia di politiche di formazione professionale, permettendo ai tre Stati EFTA di partecipare attivamente alle iniziative europee nel settore della formazione continua e dello sviluppo delle competenze, pur mantenendo una posizione di osservatori senza potere decisionale.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/270 del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Cedefop) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2023/270 of 30 January 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (CEDEFOP) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
9.2.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 39/36
DECISIONE (UE) 2023/270 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Cedefop)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 165, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») dell’accordo SEE.
(3)
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(4)
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1
o
gennaio 2023.
(5)
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (
GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del protocollo 31, le parti contraenti incoraggiano l'opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori, quando ciò contribuisca al potenziamento e all'espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).
(2)
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio
(
1
)
.
(3)
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1
o
gennaio 2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 4, paragrafo 6, del protocollo 31 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:
"a)
A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
—
32019 R 0128
: Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (
GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90
);
b)
gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo;
c)
gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione del Cedefop;
d)
in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo del Cedefop;
e)
in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo sono considerate dal Cedefop, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;
f)
il Cedefop ha personalità giuridica. Esso gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni;
g)
gli Stati EFTA concedono al Cedefop e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
h)
il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/696, a qualsiasi documento del Cedefop riguardante gli Stati EFTA.".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(
*
)
.
Essa si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2023.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles,
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(
1
)
GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90
.
(
*
)
[Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio
Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.
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La Decisione 2023/270 riguarda l'integrazione nell'Accordo SEE del Regolamento UE 2019/128 sul Cedefop, disciplinando la partecipazione degli Stati EFTA, i contributi finanziari secondo il Protocollo 32, e l'applicazione del regime di privilegi e immunità dell'Unione europea. Consulenti e professionisti che operano con organizzazioni internazionali consultano questa normativa per comprendere lo status giuridico, la capacità contrattuale, il trattamento fiscale e previdenziale del personale EFTA presso il Cedefop, nonché le modalità di accesso ai documenti pubblici e la responsabilità civile dell'ente.
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