Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0272/2023

Decisione (UE) 2023/272 del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE (regolamento sulla cibersicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 30/01/2023 In vigore dal: 30/01/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/272 del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE (regolamento sulla cibersicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2023/272 of 30 January 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XI (Electronic communication, audiovisual services and information society) and Protocol 37 (containing the list provided for in Article 101) to the EEA Agreement (Cybersecurity Act) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

9.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 39/45 DECISIONE (UE) 2023/272 DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE (regolamento sulla cibersicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XI e il protocollo 37. (3) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI e il protocollo 37 dell’accordo SEE. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente P. KULLGREN ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») ( GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15 ). PROGETTO DECISIONE n. … DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") ( 1 ) . (2) Il regolamento (UE) 2019/881 abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato XI dell'accordo SEE, il testo del punto 5cp [regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito dal seguente: " 32019 R 0881 : regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") ( GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15 ). Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue: a) se non altrimenti stipulato di seguito e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono alle loro autorità contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità; b) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti; c) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE; d) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: "5.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto." ; e) all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente: "4.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA." ; f) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente: "3.   Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine si applicano, mutatis mutandis , le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE." ; g) all'articolo 34 è aggiunto il comma seguente: "In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia."; h) all'articolo 35 è aggiunto il comma seguente: "Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea."; i) all'articolo 40 è aggiunto il paragrafo seguente: "3.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea." ; j) all'articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente: "6.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, ad eccezione del diritto di voto."." Articolo 2 Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto: "44. Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza (regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio).". Articolo 3 Il testo del regolamento (UE) 2019/881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) , oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [...] ( 3 ) [che integra {la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS)} nell'accordo SEE]. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, […]. Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE ( 1 ) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15 . ( 2 ) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] ( 3 ) GU L ... Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. .../..., che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.

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