Decisione UE In vigore

Decisione UE 0273/2023

Decisione (UE) 2023/273 del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Centro per la cibersicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 30/01/2023 In vigore dal: 30/01/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2023/273 riguardo alla partecipazione degli Stati EFTA al Centro europeo di competenza per la cibersicurezza?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/273 del 30 gennaio 2023 modifica il Protocollo 31 dell'Accordo SEE per estendere la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nel settore della cibersicurezza. In particolare, integra nell'accordo il Regolamento UE 2021/887, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca. La cooperazione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023.

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo alle attività del Centro, con rappresentanza nel consiglio di direzione con gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri UE, fatta eccezione per il diritto di voto. I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati nel gruppo consultivo strategico e assunti dal direttore esecutivo del Centro, con deroghe specifiche al regime degli agenti dell'Unione europea.

Il Centro beneficia di privilegi e immunità equivalenti a quelli dell'Unione europea negli Stati EFTA, e si applica il Regolamento UE 1049/2001 sull'accesso ai documenti pubblici. La normativa garantisce parità di trattamento linguistico, considerando le lingue degli Stati EFTA come lingue dell'Unione per le finalità del Centro.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/273 del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Centro per la cibersicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2023/273 of 30 January 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Cybersecurity Centre) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

9.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 39/51 DECISIONE (UE) 2023/273 DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Centro per la cibersicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, e l’articolo 188, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») dell’accordo SEE. (3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1 o gennaio 2023. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente P. KULLGREN ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento ( GU L 202 dell’8.6.2021, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento ( 1 ) . (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1 o gennaio 2023, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2 del protocollo 31 dell'accordo SEE, dopo il punto 7 (Reti transeuropee di telecomunicazione) è inserito il punto seguente: "8. a) A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto: 1) 32021 R 0887 : regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento ( GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1 ); b) gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di direzione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto; c) i cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati membri del gruppo consultivo strategico; d) in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo del Centro di competenza; e) in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo sono considerate dal Centro di competenza, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea; f) gli Stati EFTA concedono al Centro di competenza e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; g) il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2021/696, a qualsiasi documento del Centro di competenza riguardante gli Stati EFTA; h) in conformità dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo si applica a tale paragrafo.". Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2023. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, […]. Per il comitato misto SEE Il president I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.

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La Decisione 2023/273 riguarda la cooperazione SEE in cibersicurezza, l'integrazione del Regolamento UE 2021/887 e la partecipazione degli Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) al Centro europeo di competenza. Professionisti del diritto internazionale e della governance istituzionale consultano questa normativa per comprendere privilegi e immunità, diritti di partecipazione negli organi decisionali e deroghe al regime degli agenti UE.

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