Decisione (UE) 2023/275 del Consiglio del 6 febbraio 2023 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica italiana
Cosa stabilisce la Decisione UE 2023/275 sulla nomina del supplente del Comitato delle regioni proposto dall'Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/275 del Consiglio del 6 febbraio 2023 nomina Enzo Lattuca come supplente (membro alternativo) del Comitato delle regioni per conto dell'Italia. La nomina è stata necessaria a seguito della scadenza del mandato nazionale di Federico Borgna, che aveva precedentemente ricoperto questo incarico. Lattuca, in qualità di Presidente della Provincia di Forlì-Cesena e Sindaco di Cesena, possiede i requisiti richiesti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: essere titolare di un mandato elettorale o essere politicamente responsabile dinanzi a un'assemblea eletta a livello locale o regionale. La nomina ha validità fino al 25 gennaio 2025, coincidendo con la scadenza del mandato dell'intero Comitato delle regioni per il periodo 2020-2025. La decisione entra in vigore immediatamente dalla data di adozione, permettendo a Lattuca di esercitare le funzioni di supplente presso l'organo consultivo dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/275 del Consiglio del 6 febbraio 2023 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica italiana
EN: Council Decision (EU) 2023/275 of 6 February 2023 appointing an alternate member, proposed by the Italian Republic, of the Committee of the Regions
Testo normativo
9.2.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 39/61
DECISIONE (UE) 2023/275 DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 2023
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni
(
1
)
,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.
(2)
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157
(
2
)
, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
(3)
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Federico BORGNA.
(4)
Il governo italiano ha proposto il sig. Enzo LATTUCA, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, presidente
della Provincia di Forlì-Cesena e Sindaco di Cesena
, quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Enzo LATTUCA, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, presidente
della Provincia di Forlì-Cesena e Sindaco di Cesena
, è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(
1
)
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13
.
(
2
)
Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (
GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78
).
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La Decisione UE 2023/275 riguarda la nomina di rappresentanti nel Comitato delle regioni, organo consultivo dell'UE composto da esponenti delle collettività regionali e locali. La normativa si applica ai rappresentanti locali e regionali che devono possedere mandati elettorali o responsabilità politica secondo l'articolo 300 del TFUE, garantendo la rappresentanza delle autonomie territoriali nelle istituzioni europee.
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