Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0310/2023

Decisione (UE) 2023/310 del Consiglio del 6 febbraio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni

Pubblicato: 06/02/2023 In vigore dal: 06/02/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/310 del Consiglio del 6 febbraio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento EN: Council Decision (EU) 2023/310 of 6 February 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Specialised Committee on Social Security Coordination established under the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other

Testo normativo

10.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 40/20 DECISIONE (UE) 2023/310 DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 2 ) (“’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1 o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1 o gennaio 2021. (2) A norma dell’articolo 778, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. A norma dell’articolo 783, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dalla data di applicazione provvisoria ‘di tale accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono considerati come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l’accordo è stato applicato in via provvisoria. (3) L’articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale («comitato specializzato») il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da tale accordo. A norma dell’articolo 10 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate da un comitato sono vincolanti per le parti. (4) A norma dell’articolo SSCI.71, paragrafo 4, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale»), ai fini dell’attuazione di tale protocollo, il Regno Unito può partecipare al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale e sostenere i relativi costi. (5) A norma dell’articolo SSCI.4, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento degli Stati membri e quelli del Regno Unito avviene, previa approvazione del comitato specializzato, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Nella misura in cui sono scambiati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i moduli e i documenti devono rispettare le norme che si applicano al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. (6) L’utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale ai fini dell’attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sarebbe vantaggioso per gli Stati membri e il Regno Unito, le istituzioni di sicurezza sociale e le persone che si spostano tra l’Unione europea e il Regno Unito, in quanto garantirebbe uno scambio più rapido, accurato e sicuro di informazioni sulla sicurezza sociale nell’ambito del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale. Il comitato specializzato dovrebbe pertanto adottare una decisione che approvi la trasmissione dei dati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione figura nel progetto di decisione del comitato specializzato acclusa alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. ROSWALL ( 1 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ). ( 2 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . PROGETTO DECISIONE n. .../2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA p), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA del … per quanto riguarda l'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE, visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ( 1 ) ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo SSCI.4, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo SSCI.71, paragrafo 4, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale"), ai fini dell'attuazione di tale protocollo, il Regno Unito può partecipare al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale e sostenere i relativi costi. (2) A norma dell'articolo SSCI.4, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento degli Stati membri e quelli del Regno Unito avviene, previa approvazione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Nella misura in cui sono scambiati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i moduli e i documenti devono rispettare le norme che si applicano al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. (3) L'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale ai fini dell'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sarebbe vantaggioso per gli Stati membri e il Regno Unito, le istituzioni di sicurezza sociale e le persone che si spostano tra l'Unione europea e il Regno Unito, in quanto garantirebbe uno scambio più rapido, accurato e sicuro di informazioni sulla sicurezza sociale nell'ambito del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale dovrebbe pertanto adottare una decisione che approvi la trasmissione dei dati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. (4) Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale osserva che, sebbene le norme sul coordinamento della sicurezza sociale stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ( 2 ) siano giuridicamente distinte da quelle stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'articolo 34, paragrafo 2, del primo accordo prevede che il Regno Unito debba partecipare al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) e sostenere i relativi costi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento degli Stati membri e quelli del Regno Unito avviene attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Ciò non pregiudica situazioni eccezionali e oggettivamente giustificate. Articolo 2 Il Regno Unito sostiene i relativi costi derivanti dalla sua partecipazione al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale a norma dell'articolo SSCI.71, paragrafo 4, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, Per il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale I copresidenti ( 1 ) GU UE L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ( 2 ) GU UE L 29 del 31.1.2020, pag. 7 .

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