Decisione UE In vigore

Decisione UE 0384/2023

Decisione (PESC) 2023/384 del Consiglio del 20 febbraio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate giordane

Pubblicato: 20/02/2023 In vigore dal: 20/02/2023 Documento ufficiale

Qual è l'obiettivo della Decisione UE 2023/384 e quali attrezzature finanzia per le forze armate giordane?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2023/384 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 20 febbraio 2023, istituisce una misura di assistenza finanziata dallo Strumento Europeo per la Pace (EPF) a favore del Regno Hascemita di Giordania. L'obiettivo principale è rafforzare le capacità operative delle forze armate giordane (FAG) per garantire la sicurezza nazionale e la stabilità del paese, con particolare focus sulla protezione dei civili durante crisi ed emergenze. La misura si applica specificamente al potenziamento dei servizi medici militari, delle brigate di ingegneri e delle unità incaricate della sicurezza delle frontiere.

Il finanziamento totale stanziato ammonta a 7 milioni di euro e copre l'acquisto di attrezzature non letali, tra cui: un ospedale mobile completamente equipaggiato (ruolo 1) con ambulanze MEDEVAC per il trattamento dei soldati feriti; unità del genio equipaggiate per supportare le operazioni sul terreno lungo le frontiere; sistemi aerei senza equipaggio (UAS) e sistemi di contrasto ai droni (C-UAV), oltre al supporto tecnico per sviluppare capacità di contrasto ai sistemi senza equipaggio.

La misura è vincolata al rispetto rigoroso del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Gli accordi tra l'UE e la Giordania includono obblighi specifici: uso corretto ed efficiente delle attrezzature, manutenzione appropriata, divieto di trasferimento senza consenso dell'UE, e rispetto del diritto internazionale da parte delle unità supportate. L'UE si riserva il diritto di sospendere o cessare l'assistenza in caso di violazioni.

L'attuazione è responsabilità dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, con durata di 36 mesi dalla firma del contratto. Sono previsti controlli rigorosi: certificati di consegna, relazioni annuali del beneficiario, ispezioni in loco, relazioni semestrali al Comitato Politico e di Sicurezza, e una valutazione finale per verificare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/384 del Consiglio del 20 febbraio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate giordane EN: Council Decision (CFSP) 2023/384 of 20 February 2023 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Jordanian Armed Forces

Testo normativo

21.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 53/10 DECISIONE (PESC) 2023/384 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate giordane IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) , istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) Nel giugno 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha partecipato al 14 o consiglio di associazione UE-Giordania, durante il quale sono state adottate le nuove priorità del partenariato. Attraverso tali priorità del partenariato, l’Unione e la Giordania hanno confermato la loro volontà di continuare a sostenere la loro cooperazione in materia di pace e sicurezza in Giordania e di continuare a rafforzare la cooperazione in materia di stabilità e sicurezza regionali, compresa la lotta al terrorismo. (3) Il 14 novembre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione ha ricevuto una richiesta affinché l’Unione sostenga le forze armate giordane (FAG) rafforzando le capacità militari, in particolare nei servizi medici militari, nelle brigate di ingegneri nonché nelle unità operative incaricate di garantire la sicurezza delle frontiere della Giordania. (4) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (5) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, portata e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Regno hascemita di Giordania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità delle forze armate giordane (FAG) per garantire la sicurezza nazionale e la stabilità della Giordania attraverso il potenziamento dei suoi servizi medici militari, delle brigate di ingegneri e delle unità operative incaricate di garantire la sicurezza delle sue frontiere e, pertanto, di proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) un ospedale mobile completamente attrezzato (ruolo 1) per curare i soldati feriti, cui si aggiungono ambulanze completamente attrezzate con capacità MEDEVAC; b) unità del genio attrezzate per sostenere più efficacemente le unità schierate sul terreno, in particolare lungo le frontiere; c) apparecchiature tattiche [sistemi aerei senza equipaggio (UAS) e contrasto ai sistemi aerei senza equipaggio (C-UAV)], nonché sostegno alle FAG per sviluppare una capacità di contrasto ai sistemi senza equipaggio. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall’amministratore delle misure di assistenza, che agisce come ordinatore, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509, anche nel contesto delle intese amministrative a norma dell’articolo 37 della stessa decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 7 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle FAG sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall’amministratore delle misure di assistenza, anche mediante intese amministrative in conformità dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza è finalizzata a conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle FAG sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna: i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni: il beneficiario deve riferire annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature fornite dalla misura di assistenza e in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tale relazione; c) ispezioni in loco: il beneficiario deve facilitare e concedere l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettuerà una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire l’obiettivo dichiarato di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese, conformemente all’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0384/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2023/384 rappresenta un'applicazione dello Strumento Europeo per la Pace (EPF) nel contesto della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), disciplinata dalla Decisione (PESC) 2021/509. Professionisti che operano in ambito di cooperazione internazionale, diritto umanitario e controllo delle esportazioni militari consultano questa normativa insieme alla Posizione Comune 2008/944/PESC per comprendere i criteri di concessione dell'assistenza militare, gli obblighi di compliance in materia di diritti umani e le modalità di monitoraggio e controllo delle attrezzature fornite.

Normative correlate

Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1379/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, c…
Decisione UE 1399/2026
Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la d…
Decisione UE 1411/2026
Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio, del 22 giugno 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1396/2026
Decisione (PESC) 2026/1396 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la d…
Decisione UE 1408/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1408 della Commissione, del 22 giugno 2026, c…
Decisione UE 1403/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1403 della Commissione, del 19 giugno 2026, c…
Decisione UE 1387/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1387 della Commissione, del 17 giugno 2026, c…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124 Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 212 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevan… Interpello AdE 36

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1389 della Commissione, del 17 giugno 2026, relativa ad… 1389/2026 Decisione (UE) 2026/1400 del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla nomina di un me… 1400/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un supplente d… 03350/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un membro del … 03364/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un membro del … 03347/2026 Decisione (PESC) 2026/1346 del Consiglio, del 15 giugno 2026, che modifica la decisione (… 1346/2026
Vedi tutti i Decisione UE →