Decisione UE In vigore

Decisione UE 0385/2023

Decisione (PESC) 2023/385 del Consiglio del 20 febbraio 2023 relativa alla partecipazione del Canada al progetto PESCO Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni

Pubblicato: 20/02/2023 In vigore dal: 20/02/2023 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni che uno Stato terzo deve soddisfare per partecipare a un progetto PESCO, e come si applica al caso del Canada nel progetto NetLogHubs?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2023/385 autorizza il Canada a partecipare al progetto PESCO "Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni" (NetLogHubs), un'iniziativa di cooperazione strutturata permanente dell'Unione europea nel settore della difesa. Il Canada ha presentato richiesta di partecipazione nel maggio 2022 e, dopo valutazione unanime dei 13 Stati membri partecipanti al progetto, è stato ritenuto idoneo. La decisione si applica agli Stati terzi che desiderano aderire a progetti PESCO specifici, secondo le condizioni generali stabilite dalla Decisione (PESC) 2020/1639. Per il Canada, il Comitato Politico e di Sicurezza ha verificato il soddisfacimento di sei condizioni fondamentali: condivisione dei valori e principi dell'UE; valore aggiunto sostanziale al progetto; contributo al rafforzamento della politica di sicurezza e difesa comune; assenza di rischi di dipendenza tecnologica o restrizioni sulle esportazioni di armi; coerenza con gli impegni PESCO più vincolanti; e disponibilità di accordi di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. Il Canada parteciperà a NetLogHubs a decorrere dalla data specificata in un accordo amministrativo da concludere tra i membri del progetto e il Canada stesso, godendo dei diritti e degli obblighi ivi stabiliti.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/385 del Consiglio del 20 febbraio 2023 relativa alla partecipazione del Canada al progetto PESCO Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni EN: Council Decision (CFSP) 2023/385 of 20 February 2023 on the participation of Canada in the PESCO project Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations

Testo normativo

21.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 53/14 DECISIONE (PESC) 2023/385 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2023 relativa alla partecipazione del Canada al progetto PESCO Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46 paragrafo 6, vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO ( 2 ) , in particolare l’articolo 2, paragrafo 4, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto di cooperazione strutturata permanente (PESCO) desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio debba decidere conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, TUE se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio. (2) Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 ( 3 ) che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. L’articolo 1 di tale decisione dispone che un progetto denominato Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni (NetLogHubs) sia elaborato nell’ambito di tale elenco dai 13 membri del progetto, compresa la Germania in qualità di coordinatore del progetto. (3) Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639 che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio debba decidere a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. (4) Nel maggio 2022 il Canada ha inviato al coordinatore di NetLogHubs la sua richiesta di partecipazione a tale progetto PESCO, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. Sulla base delle informazioni fornite dal Canada, i membri del progetto hanno quindi valutato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639, se quest’ultimo soddisfacesse le condizioni generali di cui all’articolo 3 di tale decisione. (5) Il 29 novembre 2022, a seguito dell’accordo unanime dei membri del progetto raggiunto il 14 settembre 2022, il coordinatore di NetLogHubs ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, la proposta di invitare il Canada a partecipare a tale progetto. La notifica stabiliva la portata, la forma e l’ampiezza della partecipazione del Canada, e confermava che il Canada soddisfacesse le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. (6) Il 1 o dicembre 2022 il CPS ha approvato un parere sulla notifica riguardante la richiesta del Canada di partecipare a NetLogHubs. In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione di NetLogHubs che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione, il suo processo decisionale e i suoi settori di lavoro prioritari. Ha altresì rilevato che, nell’ambito di tale progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’UE e che esso non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa (AED) ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639. Ha inoltre rilevato che NetLogHubs non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca o lo sviluppo di capacità, oppure l’uso o l’esportazione di armi o di capacità o tecnologie, e che non coinvolge entità, investimenti o finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto. (7) Il CPS ha inoltre approvato la portata, la forma e l’ampiezza proposte della partecipazione del Canada a NetLogHubs, quali descritte nella notifica. Ha constatato che il Canada aveva dichiarato di sostenere pienamente la portata di tale progetto quale definita nella notifica. (8) Nello stesso parere, il CPS ha confermato l’opinione concordata all’unanimità dai membri del progetto secondo cui il Canada soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639, come segue: — il Canada soddisfa la condizione di cui all’articolo 3, lettera a), che richiede di condividere i valori su cui si fonda l’Unione, stabiliti all’articolo 2 TUE, i principi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, TUE, nonché gli obiettivi della PESC di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), TUE; di non contravvenire agli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri, e di intrattenere un dialogo politico con l’Unione, che dovrebbe anche riguardare gli aspetti di sicurezza e difesa allorché partecipa a NetLogHubs; — per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera b), sul valore aggiunto sostanziale del Canada a NetLogHubs, la notifica fornisce una presentazione dettagliata del contributo del Canada, anche per quanto riguarda la portata, la forma e l’ampiezza della partecipazione al progetto, che dimostra il soddisfacimento di tale condizione; — per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera c), la partecipazione del Canada a NetLogHubs contribuirà a rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il livello di ambizione dell’Unione, anche a sostegno delle missioni e operazioni PSDC, come anche indicato nella notifica; — per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera d), NetLogHubs non comporta l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca o lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi, capacità o tecnologie né sviluppa alcuna capacità o tecnologia; pertanto, la partecipazione del Canada a tale progetto non porterà a dipendenze dal Canada, né a restrizioni imposte da quest’ultimo nei confronti di qualsiasi Stato membro; — è altresì rispettata la necessaria coerenza di cui all’articolo 3, lettera e), della partecipazione del Canada ai pertinenti impegni PESCO più vincolanti, anche per quanto riguarda la schierabilità e l’interoperabilità delle forze che il presente progetto contribuisce a realizzare, che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2017/2315, come indicato più in dettaglio nella notifica, e poiché NetLogHubs non è un progetto orientato alle capacità, la condizione secondo cui la partecipazione del Canada deve contribuire alla realizzazione delle priorità derivanti dal piano di sviluppo delle capacità e dalla revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) o avere un impatto positivo sulla base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) non è applicabile in tale contesto; — il requisito di cui all’articolo 3, lettera f), è soddisfatto, in quanto l’accordo tra l’Unione europea e il Canada sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( 4 ) è in vigore dal 1 o giugno 2018; — la condizione di cui all’articolo 3, lettera g), non è applicabile in questo caso, in quanto NetLogHubs non è attuato con il sostegno dell’AED e non è pertanto richiesto un accordo amministrativo che abbia preso effetto con l’AED; — per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera h), il Canada ha assunto l’impegno di cercare di concludere un accordo amministrativo specifico per il progetto e di elaborare qualsiasi altra documentazione necessaria per il progetto conformemente alle decisioni (PESC) 2017/2315 e (PESC) 2018/909 ( 5 ) . (9) Il CPS ha concluso il suo parere con una raccomandazione affinché il Consiglio prenda una decisione favorevole sul fatto che la partecipazione del Canada a NetLogHubs soddisfi le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. (10) Pertanto, è opportuno che il Consiglio decida che la partecipazione del Canada a NetLogHubs soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. Successivamente, il coordinatore del progetto deve trasmettere al Canada, a nome dei membri del progetto, un invito a partecipare a NetLogHubs. Il Canada deve aderire a tale progetto a decorrere dalla data specificata nell’accordo amministrativo che deve essere concluso tra i membri del progetto e il Canada, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2020/1639, e deve godere dei diritti ed essere soggetto agli obblighi stabiliti in tale accordo amministrativo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione. Il Consiglio deve esercitare la sua sorveglianza conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639 ed è in grado di prendere altre decisioni conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di tale decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La partecipazione del Canada al progetto PESCO NetLogHubs soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57 . ( 2 ) GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3 . ( 3 ) Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO ( GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24 ). ( 4 ) Accordo tra il Canada e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 333 del 15.12.2017, pag. 2 ). ( 5 ) Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO ( GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37 ).

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La Decisione (PESC) 2023/385 riguarda la cooperazione strutturata permanente (PESCO), gli accordi di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate e la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC). Esperti di diritto internazionale e funzionari della difesa consultano questa normativa per comprendere i criteri di ammissione degli Stati terzi ai progetti PESCO, le condizioni di interoperabilità delle forze, la schierabilità delle capacità militari e i vincoli relativi all'approvvigionamento di armamenti e tecnologie di difesa.

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