Decisione UE In vigore

Decisione UE 0396/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/396 della Commissione del 20 febbraio 2023 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 20/02/2023 In vigore dal: 20/02/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/396 della Commissione del 20 febbraio 2023 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/396 of 20 February 2023 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right to free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by Hong Kong Special Administrative Region to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

21.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 53/101 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/396 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2023 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 prevede l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) Il 5 luglio 2022 la Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)". La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha riferito alla Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)" contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi dello Spazio economico europeo in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (5) Il 23 novembre 2022, in seguito a una richiesta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)", sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, il che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)" contengono i dati necessari. (6) La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha altresì informato la Commissione che rilascia attualmente certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19 Comirnaty e CoronaVac. (7) La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico. (8) La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. (9) La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente, ad eccezione dei dati sanitari delle persone che risultano positive al test all'arrivo, che saranno registrati nell'ambito dell'indagine epidemiologica. (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)" sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (11) I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)" dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (14) Al fine di collegare quanto prima la Regione amministrativa speciale di Hong Kong al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)" sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 La Regione amministrativa speciale di Hong Kong è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ).

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