Decisione (UE) 2023/404 del Consiglio del 20 febbraio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardo alla modifica dell’allegato XLIV di tale accordo
Decisione (UE) 2023/404 del Consiglio del 20 febbraio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardo alla modifica dell’allegato XLIV di tale accordo
EN: Council Decision (EU) 2023/404 of 20 February 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the amendment of Annex XLIV to that Agreement
Testo normativo
23.2.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 56/21
DECISIONE (UE) 2023/404 DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardo alla modifica dell’allegato XLIV di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
(
1
)
(«accordo»), è entrato in vigore il 1
o
settembre 2017.
(2)
Il preambolo dell’accordo riconosce il desiderio delle parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell’Ucraina e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all’approfondimento dell’associazione politica e alla realizzazione dell’integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo.
(3)
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo fa riferimento all’obiettivo di sostenere gli sforzi dell’Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un’economia di mercato funzionante mediante, tra l’altro, il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell’Unione.
(4)
Ai sensi dell’articolo 459, paragrafo 1, dell’accordo, le parti devono attuare l’assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborare per tutelare gli interessi finanziari dell’UE e dell’Ucraina, secondo quanto enunciato nell’allegato XLIII dell’accordo. Le parti devono adottare misure effettive per prevenire e combattere la frode, la corruzione e le altre attività illegali, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall’accordo.
(5)
Ai sensi dell’articolo 459, paragrafo 2, dell’accordo, l’Ucraina deve procedere anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui all’allegato XLIV dell’accordo.
(6)
L'articolo 474 dell’accordo prevede l’impegno generale dell’Ucraina a procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell’UE, sulla base degli impegni previsti, tra l’altro, nel titolo VI dell’accordo. Gli impegni relativi al graduale ravvicinamento della legislazione ucraina al diritto dell’UE previsti nel titolo VI dell’accordo comprendono la tutela degli interessi finanziari dell’UE e dell’Ucraina nel contesto dell’assistenza finanziaria fornita attraverso i pertinenti meccanismi e strumenti di finanziamento dell’UE al fine di conseguire gli obiettivi dell’accordo, tenendo conto delle esigenze, delle capacità settoriali e dei progressi dell’Ucraina in materia di riforme.
(7)
Ai sensi dell’articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell’accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell’accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo, tenendo conto dell’evoluzione del diritto dell’UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengono pertinenti.
(8)
Dalla conclusione dei negoziati relativi all’accordo, il diritto dell’UE relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, le cui disposizioni sono state integrate nell’allegato XLIV dell’accordo, è stato sostituito dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, e pertanto sono cambiati anche gli impegni dell’Ucraina previsti dall’attuazione dell’accordo. Al fine di tener conto di tali modifiche del diritto dell’UE, occorre pertanto aggiornare l’allegato XLIV dell’accordo.
(9)
Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l’allegato XLIV dell’accordo e adeguare il termine di attuazione delle disposizioni previste in tale allegato per tenere conto delle nuove modifiche del diritto dell’UE.
(10)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione riguardo alla modifica dell’l’allegato XLIV dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardo alla modifica dell’allegato XLIV di tale accordo si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3
.
(
2
)
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (
GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2023 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA
del …
relativa alla modifica dell'allegato XLIV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 463,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
(
1
)
("accordo"), è entrato in vigore il 1
o
settembre 2017.
(2)
Il preambolo dell'accordo riconosce il desiderio delle parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all'approfondimento dell'associazione politica e alla realizzazione dell'integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo.
(3)
L'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo fa riferimento all'obiettivo di sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante mediante, tra l'altro, il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.
(4)
Ai sensi dell'articolo 459, paragrafo 1, dell'accordo, le Parti devono attuare l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborare per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina, secondo quanto enunciato nell'allegato XLIII dell'accordo. Le parti devono adottare misure effettive per prevenire e combattere la frode, la corruzione e le altre attività illegali, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall'accordo.
(5)
Ai sensi dell'articolo 459, paragrafo 2, dell'accordo, l'Ucraina deve procedere anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XLIV dell'accordo.
(6)
L'articolo 474 dell'accordo prevede l'impegno generale dell'Ucraina a procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'UE, sulla base degli impegni previsti, tra l'altro, nel titolo VI dell'accordo. Gli impegni relativi al graduale ravvicinamento della legislazione ucraina al diritto dell'UE previsti nel titolo VI dell'accordo comprendono la tutela degli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina nel contesto dell'assistenza finanziaria fornita attraverso i pertinenti meccanismi e strumenti di finanziamento dell'UE al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo, tenendo conto delle esigenze, delle capacità settoriali e dei progressi dell'Ucraina in materia di riforme.
(7)
Ai sensi dell'articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengono pertinenti.
(8)
Dalla conclusione dei negoziati relativi all'accordo, il diritto dell'UE relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, le cui disposizioni sono state integrate nell'allegato XLIV dell'accordo, è stato sostituito dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, e pertanto sono cambiati anche gli impegni dell'Ucraina previsti dall'attuazione dell'accordo. Al fine di tener conto di tali modifiche del diritto dell'UE, occorre pertanto aggiornare l'allegato XLIV dell'accordo.
(9)
Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XLIV dell'accordo e adeguare il termine di attuazione delle disposizioni previste in tale allegato per tenere conto delle nuove modifiche del diritto dell'UE.
(10)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, riguardo alla modifica dell' l'allegato XLIV dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XLIV dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
(
1
)
GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3
.
(
2
)
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (
GU UE L 198 del 28.7.2017, pag. 29
).
ALLEGATO
«ALLEGATO XLIV DEL TITOLO VI
COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE
L'Ucraina provvede entro i termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'UE:
direttiva (UE) 2017/731 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
(
1
)
:
—
articolo 3: frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione,
—
articolo 4: altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione,
—
articolo 6: responsabilità delle persone giuridiche,
—
articolo 7: sanzioni per le persone fisiche,
—
articolo 9: sanzioni per le persone giuridiche,
—
articolo 12: termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
Calendario: le disposizioni sono attuate entro il 31 dicembre 2023.
»
(
1
)
GU UE L 198 del 28.7.2017, pag. 29
.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0404/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.