Decisione (UE) 2023/413 del Consiglio del 21 febbraio 2023 relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
Cosa prevede la Decisione UE 2023/413 riguardo alle coproduzioni audiovisive tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/413 del Consiglio del 21 febbraio 2023 prolunga di tre anni (dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026) il diritto delle coproduzioni audiovisive UE-Corea di beneficiare dei rispettivi regimi nazionali per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali. Questo diritto era stato inizialmente concesso per tre anni a partire dal 2015 e poteva essere rinnovato automaticamente se nessuna delle parti notificava la volontà di non prolungarlo almeno tre mesi prima della scadenza. La decisione si applica alle produzioni audiovisive realizzate in coproduzione tra soggetti dell'Unione europea e della Repubblica di Corea, permettendo loro di accedere ai benefici e agli incentivi previsti dalle normative nazionali di ciascuna parte per i contenuti culturali. Questa proroga riconosce il valore della cooperazione culturale e audiovisiva tra le due parti, considerata reciprocamente vantaggiosa sia dal punto di vista economico che culturale, e potrebbe creare ulteriori opportunità per gli Stati membri dell'UE, inclusi quelli che finora non hanno sviluppato coproduzioni bilaterali significative.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/413 del Consiglio del 21 febbraio 2023 relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
EN: Council Decision (EU) 2023/413 of 21 February 2023 as regards the extension of the period of entitlement for audiovisual co-productions as provided for in Article 5 of the Protocol on Cultural Cooperation to the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part
Testo normativo
24.2.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 59/13
DECISIONE (UE) 2023/413 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2023
relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1
o
ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
(
1
)
, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 1
o
ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169.
(2)
Il protocollo sulla cooperazione culturale
(
2
)
(«protocollo») allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
(
3
)
(«accordo di libero scambio»), definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.
(3)
Il protocollo contiene eccezionalmente disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi che, in linea di principio, è riservato ai paesi in via di sviluppo che dispongono di industrie audiovisive in via di sviluppo.
(4)
A norma di tali disposizioni del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni, tale periodo di concessione del diritto è rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. In conformità di tali disposizioni, il periodo di concessione del diritto è stato prolungato da ultimo fino al 30 giugno 2023, dato che nessuna delle parti vi ha posto termine. Le effettive conseguenze del protocollo in relazione alle coproduzioni audiovisive devono essere valutate a tempo debito dal comitato per la cooperazione culturale («comitato») e fungere da base per la decisione dell’Unione di prolungare o meno il periodo di concessione del diritto di un ulteriore periodo di tre anni fino al 2026.
(5)
Conformemente alla decisione (UE) 2015/2169, la Commissione avvisa la Repubblica di Corea dell’intenzione dell’Unione di non prolungare il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni secondo la procedura prevista nel protocollo, salvo che il Consiglio convenga, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. Qualora il Consiglio convenga di prolungare la concessione del diritto, la procedura in questione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga.
(6)
Il 22 dicembre 2022 il gruppo consultivo interno dell’Unione previsto dal protocollo è stato consultato in merito alla proroga del periodo di concessione del diritto, conformemente alle disposizioni sulla concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive del protocollo.
(7)
Il 7 dicembre 2022 il comitato ha valutato i risultati ottenuti grazie al riconoscimento di questo diritto per quanto riguarda il rafforzamento della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa sulle opere coprodotte, come previsto dal protocollo.
(8)
Considerata la relazione stretta, storica e unica tra l’Unione e la Repubblica di Corea e dato che le coproduzioni UE-Repubblica di Corea sono potenzialmente reciprocamente vantaggiose sia dal punto di vista economico che culturale, il Consiglio conviene sulla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali come previsto dal protocollo. Il diritto audiovisivo può creare ulteriori opportunità per tutti gli Stati membri, compresi quelli che finora non sono stati in grado di sviluppare coproduzioni a livello bilaterale.
(9)
La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri. In particolare, non dovrebbe incidere sulle competenze degli Stati membri di concludere accordi di coproduzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali di cui all’articolo 5, paragrafi da 4 a 7, del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, dal 1
o
luglio 2023 fino al 30 giugno 2026.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(
1
)
GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2
.
(
2
)
GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418
.
(
3
)
GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6
.
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La Decisione UE 2023/413 riguarda coproduzioni audiovisive, accordo di libero scambio UE-Corea e protocollo sulla cooperazione culturale. È rilevante per produttori audiovisivi, società di produzione cinematografica e televisiva, e per chi opera nel settore dei contenuti culturali che intenda beneficiare dei regimi di promozione dei contenuti locali e regionali previsti dalle normative nazionali delle parti contraenti.
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