Decisione di esecuzione (UE) 2023/414 della Commissione del 17 febbraio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna notificata con il numero C(2023) 1270 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/414 della Commissione del 17 febbraio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2023) 1270] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/414 of 17 February 2023 amending Implementing Decision (EU) 2022/2333 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Spain (notified under document C(2023) 1270) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
24.2.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 59/15
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/414 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna
[notificata con il numero C(2023) 1270]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
(2)
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
2
)
. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
3
)
integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione
(
4
)
è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia, nelle quali formano due cluster distinti, uno in ciascuna regione.
(4)
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(5)
Inoltre, nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza sono raggruppate per periodo di applicazione delle misure, per ciascun cluster, che tiene conto della data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari più recenti in modo che tutti i focolai all’interno della stessa area siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione preliminari.
(6)
Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell’Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio e nel resto dell’Unione.
(7)
Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione di Castiglia-La Mancia. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza, nonché le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato di tale decisione sono state pertanto modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/10 della Commissione
(
5
)
.
(8)
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/10 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri tre focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati tutti nella regione di Castiglia-La Mancia, all’interno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni già istituita in tale regione. Due dei focolai sono localizzati nella provincia di Cuenca, mentre il terzo è localizzato nella provincia di Ciudad Real ed è il primo focolaio segnalato in tale provincia.
(9)
Nella regione dell’Andalusia non sono stati finora segnalati nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, dopo la conferma degli ultimi, il 7 novembre 2022. Di conseguenza, dal 16 gennaio 2023 sono state revocate tutte le zone soggette a restrizioni in tale regione.
(10)
L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali tre nuovi focolai e l’ampliamento dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni attorno ad esse.
(11)
La Spagna ha altresì fornito alla Commissione aggiornamenti periodici sulla situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini nel proprio territorio. Tali aggiornamenti comprendono le misure di controllo della malattia adottate dalla Spagna che la Commissione riesamina al fine di valutarne l’efficacia, tenuto conto dell’evoluzione della malattia.
(12)
Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e/o temporali, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nella regione di Castiglia-La Mancia. Inoltre, data l’attuale situazione epidemiologica, è necessario adottare misure più rigorose in relazione ai movimenti di ovini e caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso stabilimenti al di fuori di tale zona, per prevenire la diffusione della malattia al resto del territorio della Spagna e del resto dell’Unione. A tal fine, i movimenti di ovini e caprini al di fuori dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni dovrebbero essere autorizzati solo verso un macello per la macellazione immediata.
(13)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(14)
Tenuto altresì conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 luglio 2023.
(15)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333.
(16)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità competente può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna:
—
i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per la macellazione immediata.»;
2)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2023.»;
3)
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Destinatario
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 (
GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/10 della Commissione, del 20 dicembre 2022, che modifica decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (
GU L 2 del 4.1.2023, pag. 126
).
ALLEGATO
«ALLEGATO
A.
Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati
Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Regione di Castiglia-La Mancia
ES-CAPRIPOX-2023-00001
ES-CAPRIPOX-2023-00002
ES-CAPRIPOX-2023-00003
Zona di protezione:
le parti delle province di Cuenca e Ciudad Real, situate entro una circonferenza con un raggio di 5 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. – 2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. – 2.1693509 (2023/2); lat. 39.3779337 e long. – 3.2065384 (2023/3)
22.3.2023
Zona di sorveglianza:
le parti delle province di Cuenca, Ciudad Real, Toledo e Albacete situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. – 2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. – 2.1693509 (2023/2); lat. 39.3779337 e long. – 3.2065384 (2023/3)
7.4.2023
Zona di sorveglianza:
le parti delle province di Cuenca e Ciudad Real, situate entro una circonferenza con un raggio di 5 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. – 2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. – 2.1693509 (2023/2); lat. 39.3779337 e long. – 3.2065384 (2023/3)
23.3.2023 - 7.4.2023
B.
Ulteriori zone soggette a restrizioni
Regione
Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Regione di Castiglia-La Mancia
Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le seguenti province:
—
Albacete
—
Ciudad Real
—
Cuenca
—
Toledo
17.5.2023.
»
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