Decisione UE In vigore

Decisione UE 0418/2023

Decisione (UE) 2023/418 del Consiglio del 24 febbraio 2023 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord

Pubblicato: 24/02/2023 In vigore dal: 24/02/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2023/418 riguardo alle operazioni della Guardia di Frontiera e Costiera europea nella Repubblica di Macedonia del Nord?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/418 del Consiglio del 24 febbraio 2023 approva e conclude un accordo di status tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord. Questo accordo consente all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di svolgere attività operative nel territorio macedone, permettendo ai membri delle squadre di gestione delle frontiere di esercitare poteri esecutivi in un paese terzo. L'accordo è stato firmato il 26 ottobre 2022 e la presente decisione ne sancisce l'approvazione definitiva a livello dell'UE.

La normativa si applica alle operazioni transfrontaliere e alla cooperazione nel controllo delle frontiere esterne dell'Unione. Riguarda direttamente la Repubblica di Macedonia del Nord e gli Stati membri dell'UE che partecipano alle operazioni Frontex. L'accordo disciplina lo status giuridico del personale europeo operante nel territorio macedone, garantendo protezione legale e chiarezza normativa durante le attività di gestione delle frontiere.

In pratica, l'accordo consente a Frontex di dispiegare squadre operative in Macedonia del Nord per attività di controllo e sorveglianza frontaliera, con il personale che mantiene poteri esecutivi secondo le regole stabilite. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e il Presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 22 dell'accordo stesso.

Aspetto rilevante: l'Irlanda non partecipa a questa decisione in quanto non aderisce all'acquis di Schengen, mentre la Danimarca ha sei mesi per decidere se recepirla nel proprio ordinamento interno, conformemente al suo protocollo speciale.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/418 del Consiglio del 24 febbraio 2023 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord EN: Council Decision (EU) 2023/418 of 24 February 2023 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of North Macedonia on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of North Macedonia

Testo normativo

27.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61/1 DECISIONE (UE) 2023/418 DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2023 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (UE) 2022/1958 del Consiglio ( 2 ) , l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord («accordo») è stato firmato il 26 ottobre 2022, con riserva della sua conclusione in una data successiva. (2) Ai norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , in circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione è tenuta a concludere un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 4 ) ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull' acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. (5) È opportuno approvare l'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord («accordo») è approvato a nome dell'Unione ( 5 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo ( 6 ) . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. ROSWALL ( 1 ) Approvazione del 15 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2022/1958 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord ( GU L 270 del 18.10.2022, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 ( GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 5 ) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale. ( 6 ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.

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La Decisione UE 2023/418 riguarda l'accordo di status tra UE e Macedonia del Nord per le operazioni Frontex, disciplinando lo status giuridico del personale della guardia di frontiera e costiera europea. Professionisti del diritto amministrativo e della cooperazione internazionale consultano questa normativa per comprendere i poteri esecutivi, l'acquis di Schengen, le competenze territoriali e le modalità di cooperazione transfrontaliera nel controllo delle frontiere esterne dell'Unione.

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