Decisione UE In vigore

Decisione UE 0422/2023

Decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2022/1241

Pubblicato: 24/02/2023 In vigore dal: 24/02/2023 Documento ufficiale

Quali sono le persone, i gruppi e le entità designati come terroristi dall'Unione Europea secondo la Decisione (PESC) 2023/422?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio dell'UE del 24 febbraio 2023 aggiorna l'elenco ufficiale delle persone, dei gruppi e delle entità designate come terroristi, a cui si applicano misure restrittive specifiche secondo la Posizione Comune 2001/931/PESC. L'elenco include 13 persone fisiche (tra cui individui di nazionalità iraniana, saudita, pakistana e altri) e 21 gruppi/entità terroristiche riconosciute internazionalmente, come Hamas, Hezbollah, PKK, PFLP e altre organizzazioni. Questa decisione sostituisce la precedente del luglio 2022 e rappresenta il risultato di un riesame regolare effettuato dal Consiglio per verificare che il mantenimento dei nominativi nell'elenco sia ancora giustificato. Le misure restrittive applicate includono il congelamento dei beni, il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche, e altre sanzioni specifiche previste dalla normativa antiterrorismo dell'UE.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2022/1241 EN: Council Decision (CFSP) 2023/422 of 24 February 2023 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2022/1241

Testo normativo

27.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61/58 DECISIONE (PESC) 2023/422 DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2023 che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2022/1241 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ( 1 ) . (2) Il 18 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1241 ( 2 ) , che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»). (3) Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell’elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato. (4) Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC. (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui alla posizione comune 2001/931/PESC. (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare la decisione (PESC) 2022/1241, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La decisione (PESC) 2022/1241 è abrogata. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. ROSWALL ( 1 ) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ( GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2022/1241 del Consiglio, del 18 luglio 2022, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2022/152 ( GU L 190 del 19.7.2022, pag. 133 ). ALLEGATO ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1 I   PERSONE 1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878. 2. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita. 3. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita. 4. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA, numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA). 5. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657. 6. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l’8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi). 7. EL HAJJ Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese). 8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019. 9. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sàid, alias Salwwan Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese. 10. MELIAD Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano). 11. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 o l’1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555. 12. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran. 13. SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran. II.   GRUPPI ED ENTITÀ 1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»). 2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa». 3. «Al-Aqsa e.V.». 4. «Babbar Khalsa». 5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine. 6. Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell’intelligence e della sicurezza. 7. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»). 8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»). 9. «Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem». 10. «Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)]. 11. «Hizbul Mujahideen» — «HM». 12. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF». 13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»). 14. «Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE». 15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»). 16. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ». 17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP». 18. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»). 19. «Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»). 20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»). 21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons» («Falchi per la libertà del Kurdistan»), alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].

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La Decisione (PESC) 2023/422 è lo strumento normativo principale per l'implementazione delle sanzioni antiterrorismo dell'Unione Europea, basato sulla Posizione Comune 2001/931/PESC e applicabile a persone fisiche, gruppi e entità designate. Banche, intermediari finanziari e operatori economici devono consultare regolarmente questo elenco per garantire il rispetto degli obblighi di compliance antiterrorismo, congelamento dei beni e segnalazione alle autorità competenti secondo le normative AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).

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