Decisione della Commissione, del 12 settembre 2025, che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo degli Stati membri per tenere conto dell'uso di carburanti ammissibili per l'aviazione nel 2024
Decisione della Commissione, del 12 settembre 2025, che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo degli Stati membri per tenere conto dell'uso di carburanti ammissibili per l'aviazione nel 2024
EN: Commission Decision of 12 September 2025 on instructing the central administrator to enter changes to the national aviation allocation tables of Member States into the Union Registry to account for the use of eligible aviation fuels in the year 2024
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie C
C/2025/5004
16.9.2025
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2025
che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo degli Stati membri per tenere conto dell'uso di carburanti ammissibili per l'aviazione nel 2024
(C/2025/5004)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(
1
)
,
visto il regolamento delegato (UE) 2025/723 della Commissione, del 6 febbraio 2025, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile e per l’assegnazione nell’EU ETS di quote per l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione
(
2
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
Per sostenere la transizione dall’uso dei combustibili fossili e incentivare azioni a favore del clima nel settore del trasporto aereo commerciale, la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
ha introdotto un ulteriore sostegno nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (ETS) riservando un massimo di 20 milioni di quote da assegnare a copertura di parte della differenza di prezzo rimanente tra il cherosene fossile e i carburanti ammissibili per l’aviazione utilizzati dagli operatori di trasporto aereo commerciale dal 1
o
gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.
(2)
Il regolamento delegato (UE) 2025/723 stabilisce norme dettagliate per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile e norme dettagliate per l’assegnazione dei 20 milioni di quote al fine di renderla operativa.
(3)
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/723, le autorità competenti a norma della direttiva 2003/87/CE hanno determinato il fabbisogno di quote per ciascun operatore di trasporto aereo commerciale da esse amministrato che ha utilizzato carburanti ammissibili per l’aviazione nel 2024 e ha chiesto questo ulteriore sostegno dell’ETS.
(4)
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/723, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Finlandia e la Svezia hanno comunicato alla Commissione il fabbisogno di assegnazione di quote. La Bulgaria, la Cechia, l’Estonia, Cipro, la Lituania, la Slovenia, la Slovacchia e la Svizzera non hanno comunicato alcun fabbisogno.
(5)
Le modifiche comunicate apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo sono conformi al regolamento delegato (UE) 2025/723.
(6)
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/723, la Commissione ha aggregato il fabbisogno complessivo di assegnazione di quote per l’anno 2024 e ha stabilito che non è necessario calcolare un fattore di riduzione dell’assegnazione.
(7)
Per garantire l’applicazione uniforme del regolamento delegato (UE) 2025/723 tra tutti gli Stati membri e gli operatori aerei nel primo anno di applicazione del sistema di sostegno dell’ETS per il rifornimento di carburanti ammissibili per l’aviazione, gli Stati membri continuano a riesaminare le comunicazioni annuali delle emissioni, e il relativo fabbisogno di quote per l’uso di carburanti ammissibili, presentati dagli operatori aerei. Eventuali modifiche delle tabelle di assegnazione risultanti dal riesame richiederanno l’applicazione della procedura di correzione di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2025/723.
(8)
È pertanto opportuno ordinare all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le modifiche all’assegnazione delle quote comunicate dagli Stati membri,
DECIDE:
Articolo unico
Si ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia per il 2024, come indicato nell’allegato.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025
Per la Commissione
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj
.
(
2
)
GU L, 2025/723, 16.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/723/oj
.
(
3
)
Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (
GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj
).
ALLEGATO
Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo a norma dell'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE per l'anno 2024
Stato membro: Belgio
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
30011
TUI AIRLINES - JAF
142
27011
ASL AIRLINES BELGIUM
92
TOTALE
234
Stato membro: Danimarca
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
47549
JETTIME A/S
707
3456
AIR ALSIE
2 967
TOTALE
3 674
Stato membro: Germania
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
1389
TUIFLY GMBH
4 241
36121
EAT LEIPZIG GMBH
10 217
2034
EUROWINGS GMBH
109 830
1776
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
19 672
TOTALE
143 960
Stato membro: Irlanda
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
8651
RYANAIR DAC
5 338
132
AER LINGUS
60 126
TOTALE
65 464
Stato membro: Grecia
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
20514
AEGEAN AIRLINES
8 899
TOTALE
8 899
Stato membro: Spagna
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
40052
EVELOP AIRLINES S.L.
36
50192
BRITISH AIRWAYS EUROFLYER
90 767
38329
COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.
118 066
7532
JET2.COM LTD
1 783
30190
VUELING AIRLINES
157 478
22380
AIR NOSTRUM
2 693
12669
BA CITYFLYER LTD
36 520
1475
IBERIA
7 201
4402
GESTAIR
526
38266
VOLOTEA S.L.
6 796
TOTALE
421 866
Stato membro: Francia
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
10054
AIR CORSICA
2 498
227
AIR FRANCE
254 418
308
AIRBUS SAS
511
24094
AIRBUS TRANSPORT
63 011
27518
ASL AIRLINES
491
1147
FEDERAL EXPRESS
1 189
258
ROYAL AIR MAROC
5
32673
TRANSAVIA FRANCE SAS
10 861
TOTALE
332 984
Stato membro: Croazia
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
12495
CROATIA AIRLINES HRVATSKA ZRAKOPLOVNA TVRTKA D.D.
373
TOTALE
373
Stato membro: Italia
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
8487
POSTE AIR CARGO SRL
264
590
BRITISH AIRWAYS PLC
27 381
TOTALE
27 645
Stato membro: Lettonia
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
23085
AIR BALTIC CORPORATION
162
TOTALE
162
Stato membro: Lussemburgo
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
724
CARGOLUX
10 022
26052
GLOBAL JET LUXEMBOURG
359
TOTALE
10 381
Stato membro: Ungheria
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
30078
WIZZ AIR HUNGARY LTD
454
TOTALE
454
Stato membro: Malta
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
38482
VISTAJET LIMITED
11 439
51006
KM MALTA AIRLINES
296
48419
FLEXJET OPERATIONS MALTA LIMITED
946
TOTALE
12 681
Stato membro: Paesi Bassi
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
1640
KLM
90 443
2723
TRANSAVIA AIRLINES
24 565
30852
TUI NED. ARKEFLY
9 516
TOTALE
124 524
Stato membro: Austria
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
440
AUSTRIAN AIRLINES
50 048
TOTALE
50 048
Stato membro: Polonia
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
1763
LOT POLISH AIRLINES
873
TOTALE
873
Stato membro: Portogallo
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
2656
TAP-TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A.
1 599
25573
SATA INTERNACIONAL, S.A.
22
TOTALE
1 621
Stato membro: Romania
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
2658
TAROM
273
TOTALE
273
Stato membro: Finlandia
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
1167
FINNAIR OY
6 810
TOTALE
6 810
Stato membro: Svezia
Identificativo ETS
NOME DELL’OPERATORE AEREO
2024
22830
BRAATHENS REGIONAL AIRWAYS AB
1 137
50041
BRAATHENS INTERNATIONAL AIRWAYS AB
303
48827
NORWEGIAN AIR SWEDEN AOC AB
19 339
23235
TUIFLY NORDIC AB
2 972
49462
SAS AB
62 739
TOTALE
86 490
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5004/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)
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