Decisione UE In vigore Imposte Indirette

Decisione UE 05004/2025

Decisione della Commissione, del 12 settembre 2025, che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo degli Stati membri per tenere conto dell'uso di carburanti ammissibili per l'aviazione nel 2024

Pubblicato: 12/09/2025 In vigore dal: 12/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione della Commissione, del 12 settembre 2025, che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo degli Stati membri per tenere conto dell'uso di carburanti ammissibili per l'aviazione nel 2024 EN: Commission Decision of 12 September 2025 on instructing the central administrator to enter changes to the national aviation allocation tables of Member States into the Union Registry to account for the use of eligible aviation fuels in the year 2024

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie C C/2025/5004 16.9.2025 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2025 che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo degli Stati membri per tenere conto dell'uso di carburanti ammissibili per l'aviazione nel 2024 (C/2025/5004) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , visto il regolamento delegato (UE) 2025/723 della Commissione, del 6 febbraio 2025, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile e per l’assegnazione nell’EU ETS di quote per l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione ( 2 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Per sostenere la transizione dall’uso dei combustibili fossili e incentivare azioni a favore del clima nel settore del trasporto aereo commerciale, la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha introdotto un ulteriore sostegno nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (ETS) riservando un massimo di 20 milioni di quote da assegnare a copertura di parte della differenza di prezzo rimanente tra il cherosene fossile e i carburanti ammissibili per l’aviazione utilizzati dagli operatori di trasporto aereo commerciale dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030. (2) Il regolamento delegato (UE) 2025/723 stabilisce norme dettagliate per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile e norme dettagliate per l’assegnazione dei 20 milioni di quote al fine di renderla operativa. (3) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/723, le autorità competenti a norma della direttiva 2003/87/CE hanno determinato il fabbisogno di quote per ciascun operatore di trasporto aereo commerciale da esse amministrato che ha utilizzato carburanti ammissibili per l’aviazione nel 2024 e ha chiesto questo ulteriore sostegno dell’ETS. (4) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/723, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Finlandia e la Svezia hanno comunicato alla Commissione il fabbisogno di assegnazione di quote. La Bulgaria, la Cechia, l’Estonia, Cipro, la Lituania, la Slovenia, la Slovacchia e la Svizzera non hanno comunicato alcun fabbisogno. (5) Le modifiche comunicate apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo sono conformi al regolamento delegato (UE) 2025/723. (6) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/723, la Commissione ha aggregato il fabbisogno complessivo di assegnazione di quote per l’anno 2024 e ha stabilito che non è necessario calcolare un fattore di riduzione dell’assegnazione. (7) Per garantire l’applicazione uniforme del regolamento delegato (UE) 2025/723 tra tutti gli Stati membri e gli operatori aerei nel primo anno di applicazione del sistema di sostegno dell’ETS per il rifornimento di carburanti ammissibili per l’aviazione, gli Stati membri continuano a riesaminare le comunicazioni annuali delle emissioni, e il relativo fabbisogno di quote per l’uso di carburanti ammissibili, presentati dagli operatori aerei. Eventuali modifiche delle tabelle di assegnazione risultanti dal riesame richiederanno l’applicazione della procedura di correzione di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2025/723. (8) È pertanto opportuno ordinare all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le modifiche all’assegnazione delle quote comunicate dagli Stati membri, DECIDE: Articolo unico Si ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia per il 2024, come indicato nell’allegato. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025 Per la Commissione Wopke HOEKSTRA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj . ( 2 ) GU L, 2025/723, 16.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/723/oj . ( 3 ) Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj ). ALLEGATO Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo a norma dell'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE per l'anno 2024 Stato membro: Belgio Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 30011 TUI AIRLINES - JAF 142 27011 ASL AIRLINES BELGIUM 92 TOTALE 234 Stato membro: Danimarca Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 47549 JETTIME A/S 707 3456 AIR ALSIE 2 967 TOTALE 3 674 Stato membro: Germania Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 1389 TUIFLY GMBH 4 241 36121 EAT LEIPZIG GMBH 10 217 2034 EUROWINGS GMBH 109 830 1776 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 19 672 TOTALE 143 960 Stato membro: Irlanda Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 8651 RYANAIR DAC 5 338 132 AER LINGUS 60 126 TOTALE 65 464 Stato membro: Grecia Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 20514 AEGEAN AIRLINES 8 899 TOTALE 8 899 Stato membro: Spagna Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 40052 EVELOP AIRLINES S.L. 36 50192 BRITISH AIRWAYS EUROFLYER 90 767 38329 COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A. 118 066 7532 JET2.COM LTD 1 783 30190 VUELING AIRLINES 157 478 22380 AIR NOSTRUM 2 693 12669 BA CITYFLYER LTD 36 520 1475 IBERIA 7 201 4402 GESTAIR 526 38266 VOLOTEA S.L. 6 796 TOTALE 421 866 Stato membro: Francia Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 10054 AIR CORSICA 2 498 227 AIR FRANCE 254 418 308 AIRBUS SAS 511 24094 AIRBUS TRANSPORT 63 011 27518 ASL AIRLINES 491 1147 FEDERAL EXPRESS 1 189 258 ROYAL AIR MAROC 5 32673 TRANSAVIA FRANCE SAS 10 861 TOTALE 332 984 Stato membro: Croazia Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 12495 CROATIA AIRLINES HRVATSKA ZRAKOPLOVNA TVRTKA D.D. 373 TOTALE 373 Stato membro: Italia Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 8487 POSTE AIR CARGO SRL 264 590 BRITISH AIRWAYS PLC 27 381 TOTALE 27 645 Stato membro: Lettonia Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 23085 AIR BALTIC CORPORATION 162 TOTALE 162 Stato membro: Lussemburgo Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 724 CARGOLUX 10 022 26052 GLOBAL JET LUXEMBOURG 359 TOTALE 10 381 Stato membro: Ungheria Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 30078 WIZZ AIR HUNGARY LTD 454 TOTALE 454 Stato membro: Malta Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 38482 VISTAJET LIMITED 11 439 51006 KM MALTA AIRLINES 296 48419 FLEXJET OPERATIONS MALTA LIMITED 946 TOTALE 12 681 Stato membro: Paesi Bassi Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 1640 KLM 90 443 2723 TRANSAVIA AIRLINES 24 565 30852 TUI NED. ARKEFLY 9 516 TOTALE 124 524 Stato membro: Austria Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 440 AUSTRIAN AIRLINES 50 048 TOTALE 50 048 Stato membro: Polonia Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 1763 LOT POLISH AIRLINES 873 TOTALE 873 Stato membro: Portogallo Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 2656 TAP-TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. 1 599 25573 SATA INTERNACIONAL, S.A. 22 TOTALE 1 621 Stato membro: Romania Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 2658 TAROM 273 TOTALE 273 Stato membro: Finlandia Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 1167 FINNAIR OY 6 810 TOTALE 6 810 Stato membro: Svezia Identificativo ETS NOME DELL’OPERATORE AEREO 2024 22830 BRAATHENS REGIONAL AIRWAYS AB 1 137 50041 BRAATHENS INTERNATIONAL AIRWAYS AB 303 48827 NORWEGIAN AIR SWEDEN AOC AB 19 339 23235 TUIFLY NORDIC AB 2 972 49462 SAS AB 62 739 TOTALE 86 490 ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5004/oj ISSN 1977-0944 (electronic edition)

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