Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0509/2023

Decisione (PESC) 2023/509 del Consiglio del 7 marzo 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine in collegamento con la missione di partenariato militare dell’UE in Niger

Pubblicato: 07/03/2023 In vigore dal: 07/03/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/509 del Consiglio del 7 marzo 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine in collegamento con la missione di partenariato militare dell’UE in Niger EN: Council Decision (CFSP) 2023/509 of 7 March 2023 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Nigerien Armed Forces in conjunction with the EU military partnership mission in Niger

Testo normativo

8.3.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 70/51 DECISIONE (PESC) 2023/509 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine in collegamento con la missione di partenariato militare dell’UE in Niger IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) , istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) Il Niger svolge un ruolo importante nel quadro delle principali iniziative regionali, europee e internazionali volte a rafforzare la pace e lo sviluppo nel Sahel, tra cui la strategia integrata dell’Unione nel Sahel, la coalizione per il Sahel e il partenariato per la sicurezza e la stabilità nel Sahel (P3S) come pure l’Alleanza per il Sahel. La comunità internazionale, compresa l’Unione, negli ultimi anni ha profuso notevoli sforzi per sostenere la Repubblica del Niger nella sua lotta contro il terrorismo. L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno dell’esercito e della difesa in Niger. (3) Nella regione del Sahel il Niger è un paese chiave per l’Unione per quanto riguarda la risposta alle questioni inerenti alla sicurezza e alla migrazione. L’Unione intrattiene un solido partenariato con il governo del Niger, con l’obiettivo di conseguire uno sviluppo a lungo termine attraverso un approccio globale e integrato. (4) Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2444 ( 2 ) , che ha istituito una missione di partenariato militare dell’Unione in Niger (EUMPM Niger). L’obiettivo strategico di EUMPM Niger è sostenere lo sviluppo delle capacità delle forze armate nigerine ( Forces armées nigériennes — FAN), al fine di rafforzarne la capacità di contenere la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici armati, proteggere la popolazione del Niger e assicurare un ambiente sicuro e protetto. (5) Il 20 gennaio 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dalla Repubblica del Niger affinché l’Unione assista le FAN nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di creare un battaglione di sostegno logistico, in collegamento con l’EUMPM Niger. (6) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 3 ) , e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (7) L’attuazione della misura di assistenza sarà oggetto di una valutazione periodica degli sviluppi politici in Niger, conformemente al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure di attenuazione e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. In particolare, l’attuazione non dovrebbe essere in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri. (8) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica del Niger («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è potenziare la capacità militare delle forze armate nigerine ( Forces armées nigériennes — FAN), in concomitanza con la missione di partenariato militare dell’Unione in Niger (EUMPM Niger) di difendere l’integrità territoriale e la sovranità del Niger e migliorare la protezione della popolazione civile dalla crescente minaccia terroristica. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza sostiene la creazione di un battaglione di sostegno logistico ( bataillon de transmissions et d’appui au commandement — BTAC) nella regione di Tillabéry, e finanzia: a) la fornitura dei seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: i) automezzi terresti quali veicoli di comunicazione, veicoli di risposta rapida e veicoli corazzati; ii) attrezzature di sorveglianza, compresi radar per la sorveglianza terrestre e velivolo senza pilota ( Unmanned Air Vehicles — UAV) di sorveglianza; iii) attrezzature o sistemi informatici e di comunicazione, o entrambi; iv) apparati di contromisura quali attrezzature per la lotta agli ordigni esplosivi improvvisati (C-IED) e sistemi per la lotta ai velivoli senza pilota (anti-UAV); e b) la fornitura delle seguenti infrastrutture: i) depositi; ii) centro di comando; iii) caserme. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore, a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 40 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle FAN sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché l’impegno del governo nigerino a intensificare la lotta contro la corruzione; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata al ministero della Difesa italiano tramite la sua Agenzia Industrie Difesa. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle FAN sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature fornite dalla misura di assistenza e sull’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2023 Per il Consiglio Il presidente L. EDHOLM ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2022/2444 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa a una missione di partenariato militare dell’Unione europea in Niger (EUMPM Niger) ( GU L 319 del 13.12.2022, pag. 86 ). ( 3 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ).

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