Decisione (PESC) 2023/653 del Consiglio del 20 marzo 2023 che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)
Decisione (PESC) 2023/653 del Consiglio del 20 marzo 2023 che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)
EN: Council Decision (CFSP) 2023/653 of 20 March 2023 amending Decision (CFSP) 2020/472 on the European Union military operation in the Mediterranean (EUNAVFOR MED IRINI)
Testo normativo
21.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 81/27
DECISIONE (PESC) 2023/653 DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2023
che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472
(
1
)
, che ha istituito un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI).
(2)
Il 26 marzo 2021, a seguito di una revisione strategica dell'operazione, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/542
(
2
)
che ha, tra l'altro, prorogato EUNAVFOR MED IRINI fino al 31 marzo 2023.
(3)
Nel contesto della revisione strategica dell'operazione, il comitato politico e di sicurezza ha convenuto che è opportuno prorogare EUNAVFOR MED IRINI fino al 31 marzo 2025.
(4)
Lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI dovrebbe essere agevolato ulteriormente.
(5)
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/472,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2020/472 è così modificata:
1)
all'articolo 2, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Uno Stato membro che presta assistenza a EUNAVFOR MED IRINI nello smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati si impegna, previa trasmissione da parte di EUNAVFOR MED IRINI di un certificato di sequestro, a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati, nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili. EUNAVFOR MED IRINI fornisce a tale Stato membro un certificato di smaltimento.»;
2)
all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Per il periodo dal 1
o
aprile 2023 al 31 marzo 2025 l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED IRINI è pari a 16 921 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 10 % in impegni e al 5 % in pagamenti.»
;
3)
all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. EUNAVFOR MED IRINI termina il 31 marzo 2025.»
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (
GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4
).
(
2
)
Decisione (PESC) 2021/542 del Consiglio, del 26 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (
GU L 108 del 29.3.2021, pag. 57
).
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