Cosa stabilisce la Decisione UE 2023/717 sulla nomina dei membri del Comitato delle regioni?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2023/717 del Consiglio del 28 marzo 2023 riguarda la nomina di un membro del Comitato delle regioni proposto da Malta. Nello specifico, nomina il sig. Anthony CHIRCOP, presidente della Reġjun Lvant (Regione dell'Est di Malta), quale membro del Comitato per la restante durata del mandato fino al 25 gennaio 2025. La nomina è stata necessaria a causa della scadenza del mandato nazionale del precedente rappresentante maltese, il sig. Anthony MIFSUD.
Il Comitato delle regioni è un organo consultivo dell'Unione europea composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che devono essere titolari di un mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. La decisione si basa sul Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 305) e sulla precedente decisione 2020/511 che aveva determinato la composizione del Comitato per il periodo 2020-2025.
La nomina di CHIRCOP rispetta i requisiti previsti dall'articolo 300, paragrafo 3, del Trattato, poiché il candidato è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale maltese. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, ossia il 28 marzo 2023, e ha effetto immediato.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/717 del Consiglio del 28 marzo 2023 relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto da Malta
EN: Council Decision (EU) 2023/717 of 28 March 2023 appointing a member, proposed by Malta, of the Committee of the Regions
Testo normativo
31.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 93/102
DECISIONE (UE) 2023/717 DEL CONSIGLIO
del 28 marzo 2023
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto da Malta
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni
(
1
)
,
vista la proposta del governo maltese,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.
(2)
Il 26 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/511
(
2
)
, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
(3)
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Anthony MIFSUD.
(4)
Il governo maltese ha proposto il sig. Anthony CHIRCOP, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale,
President, Reġjun Lvant
(presidente, regione dell’Est), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Anthony CHIRCOP, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale,
President, Reġjun Lvant
(presidente, regione dell’Est), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH
(
1
)
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13
.
(
2
)
Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (
GU L 113 dell’8.4.2020, pag. 18
).
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La Decisione UE 2023/717 riguarda la composizione del Comitato delle regioni, un organo consultivo dell'Unione europea formato da rappresentanti regionali e locali con mandato elettorale. La nomina di membri del Comitato segue le procedure previste dal Trattato sul funzionamento dell'UE e dalle decisioni del Consiglio sulla struttura dell'organo, garantendo la rappresentanza equilibrata delle collettività territoriali degli Stati membri.
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