Decisione UE In vigore

Decisione UE 0740/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione del 4 aprile 2023 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 04/04/2023 In vigore dal: 04/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione del 4 aprile 2023 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/740 of 4 April 2023 on harmonised standards for toys drafted in support of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

5.4.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/85 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/740 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2023 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e all’allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse. (2) La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti. L’articolo 10, paragrafo 2, stabilisce inoltre i requisiti essenziali di sicurezza. (3) Con lettera M/445 ( 3 ) del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE. Tale richiesta è stata sostituita da una nuova richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 7410 della Commissione ( 4 ) , riguardante, tra l’altro, una revisione della norma EN 71-13 «Sicurezza dei giocattoli — parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi». (4) Il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2021 «Sicurezza dei giocattoli —parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione ( 5 ) . Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022. (5) Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 si riferiscono più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, la norma EN 71-13:2021 in questa nuova versione è allineata alla direttiva 2009/48/CE, quale modificata dalle direttive (UE) 2020/2088 ( 6 ) e (UE) 2020/2089 ( 7 ) della Commissione. Le tabelle 1 e 2 della norma sono state riviste e nella norma è stata inserita un’ulteriore tabella 3 per tenere conto delle modifiche apportate agli elenchi di fragranze allergizzanti di cui alla direttiva 2009/48/CE, introdotte dalle direttive (UE) 2020/2088 e (UE) 2020/2089. La tabella 3 della norma comprende le fragranze allergizzanti che, a norma della direttiva 2009/48/CE, devono essere elencate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo. La norma EN 71-13:2021+A1:2022 specifica tra l’altro che i kit cosmetici e i giochi gustativi non devono essere usati da bambini di età inferiore a 36 mesi. Tale specifica riflette chiaramente il requisito di cui all’allegato II, parte III, punto 12, secondo comma, della direttiva 2009/48/CE. (6) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. La Commissione ha inoltre valutato la conformità alla nuova richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 7410. La norma armonizzata soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (7) La norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 sostituisce la norma armonizzata EN 71-13:2021. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (8) Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 con una nuova decisione. (9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell’allegato della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 2 La decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 è abrogata. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 . ( 2 ) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ( GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1 ). ( 3 ) Lettera M/445 del 9 luglio 2009 relativa a un mandato di normazione, indirizzata al CEN e al Cenelec, nel quadro della direttiva 2009/48/CE in revisione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli. ( 4 ) Decisione di esecuzione C(2022) 7410 della Commissione, del 24 ottobre 2022, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i giocattoli a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione, del 15 novembre 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 405 del 16.11.2021, pag. 14 ). ( 6 ) Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli ( GU L 423 del 15.12.2020, pag. 53 ). ( 7 ) Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli ( GU L 423 del 15.12.2020, pag. 58 ). ALLEGATO N. Riferimento della norma 1. EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche 2. EN 71-2:2020 Sicurezza dei giocattoli — parte 2: Infiammabilità 3. EN 71-3:2019+A1:2021 Sicurezza dei giocattoli — parte 3: Migrazione di alcuni elementi 4. EN 71-4:2020 Sicurezza dei giocattoli — parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse 5. EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica 6. EN 71-7:2014+A3:2020 Sicurezza dei giocattoli — parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova 7. EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico 8. EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili Nota informativa : i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma «EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili» sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell’allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti: Sostanza Norma EN 71-12:2016 Direttiva 2009/48/CE N-nitrosammine 0,01  mg/kg 0,05  mg/kg Sostanze N-nitrosabili 0,1  mg/kg ,  mg/kg 9. EN 71-13:2021+A1:2022 Sicurezza dei giocattoli — parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi 10. EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico 11. IEC 62115:2020 Giocattoli elettrici — Sicurezza EN IEC 62115:2020/A11:2020

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