Decisione UE In vigore

Decisione UE 0836/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/836 della Commissione dell'11 aprile 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna notificata con il numero C(2023) 2534 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 11/04/2023 In vigore dal: 11/04/2023 Documento ufficiale

Quali sono le misure di emergenza imposte dalla Commissione UE alla Spagna per il controllo del vaiolo degli ovini e dei caprini, e come vengono regolamentati i movimenti degli animali nelle zone colpite?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2023/836 modifica le misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, applicandosi alle regioni di Castiglia-La Mancia e Andalusia dove sono stati rilevati focolai della malattia. La normativa istituisce tre tipologie di zone: zone di protezione (raggio 7 km), zone di sorveglianza (raggio 20-25 km) e ulteriori zone soggette a restrizioni che comprendono intere province. I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e sorveglianza sono severamente limitati: gli animali possono essere trasportati solo verso macelli situati nella stessa zona per la macellazione immediata, oppure verso il macello più vicino nell'ulteriore zona di restrizioni. I mezzi di trasporto devono essere puliti e disinfettati sotto controllo dell'autorità competente e possono trasportare solo animali con lo stesso stato sanitario. La decisione si applica fino al 20 settembre 2023 ed è rivolta principalmente agli allevatori, ai trasportatori e alle autorità veterinarie spagnole.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/836 della Commissione dell'11 aprile 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2023) 2534] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/836 of 11 April 2023 amending Implementing Decision (EU) 2022/2333 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Spain (notified under document C(2023) 2534) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

20.4.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 105/51 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/836 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2023) 2534] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione ( 2 ) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia, nelle quali formano due cluster distinti, uno in ciascuna regione. (2) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 3 ) , in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. (3) Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell’Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio e nel resto dell’Unione. (4) Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione di Castiglia-La Mancia e successivamente di altri tre focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, tutti situati nella regione di Castiglia-La Mancia. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 sono state pertanto ulteriormente modificate e l’allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2023/414 della Commissione ( 4 ) . (5) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/414 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini nella regione di Castiglia-La Mancia, provincia di Ciudad Real, all’interno della zona soggetta a restrizioni già istituita in tale regione. L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai nuovi focolai. La Spagna ha anche mantenuto le zone soggette a restrizioni già istituite attorno ai tre precedenti focolai registrati dall’inizio del 2023 nella regione di Castiglia-La Mancia. (6) Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e/o temporali, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nella regione di Castiglia-La Mancia. (7) Data l’attuale situazione epidemiologica, è inoltre necessario adottare misure più rigorose in relazione ai movimenti di ovini e caprini detenuti nelle zone di protezione e di sorveglianza, per prevenire la diffusione della malattia nel resto del territorio della Spagna e nel resto dell’Unione. A tal fine, i movimenti di ovini e caprini detenuti nelle zone di protezione o di sorveglianza dovrebbero essere consentiti solo verso un macello situato all’interno della stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata, oppure, quando non è possibile macellare gli animali nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, verso un macello situato quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni. (8) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 prendano effetto il prima possibile. (9) Tenuto conto inoltre dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbe essere prorogato fino al 20 settembre 2023. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata: 1. l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni 1.   I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione o di sorveglianza sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5. 2.   L’autorità competente può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nelle zone di protezione o di sorveglianza: a) i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello situato nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata; oppure b) quando non è possibile macellare gli animali nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello situato quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, per la macellazione immediata. 3.   I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5. 4.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di quest’ultima, ma all’interno del territorio della Spagna quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello per la macellazione immediata. 5.   I mezzi di trasporto utilizzati per il movimento degli ovini e dei caprini dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza o dalle ulteriori zone soggette a restrizioni: a) soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente; c) trasportano unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario.» ; 2. l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Applicazione La presente decisione si applica fino al 20 settembre 2023.» . 3. L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Destinatario Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2023 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 ( GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/414 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna ( GU L 59 del 24.2.2023, pag. 15 ). ALLEGATO «ALLEGATO A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Castiglia-La Mancia ES-CAPRIPOX-2023-00001 ES-CAPRIPOX-2023-00002 ES-CAPRIPOX-2023-00003 ES-CAPRIPOX-2023-00004 ES-CAPRIPOX-2023-00005 Zona di protezione : le parti della provincia di Ciudad Real, situate entro una circonferenza con un raggio di 7 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.3779337 e long. -3.2065384 (2023/3); lat. 39.3799218, long. -3.2133482 (2023/4); lat. 39.28998, long. -3.24795 (2023/5) 10.5.2023 Zona di sorveglianza : le parti delle province di Cuenca e Albacete, situate entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. -2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. -2.1693509 (2023/2); 17.4.2023 Zona di sorveglianza : le parti delle province di Ciudad Real e Toledo, situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 25 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.3779337 e long. -3.2065384 (2023/3); lat. 39.3799218, long. -3.2133482 (2023/4); lat. 39.28998, long. -3.24795 (2023/5) 26.5.2023 Zona di sorveglianza : le parti della provincia di Ciudad Real, situate entro una circonferenza con un raggio di 7 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.3779337 e long. -3.2065384 (2023/3); lat. 39.3799218, long. -3.2133482 (2023/4); lat. 39.28998, long. -3.24795 (2023/5) 11.5.2023 – 26.5.2023 B. Ulteriori zone soggette a restrizioni Regione Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Castiglia-La Mancia Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le province seguenti: — Albacete — Ciudad Real — Cuenca — Toledo 5.7.2023 »

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La normativa riguarda il controllo delle malattie animali trasmissibili secondo il regolamento (UE) 2016/429, prevedendo restrizioni ai movimenti di bestiame, zone di protezione e sorveglianza, e misure di biosicurezza. Gli operatori del settore zootecnico, i macellatori e i trasportatori devono conformarsi alle prescrizioni su disinfestazione dei mezzi, tracciabilità degli animali e autorizzazioni veterinarie per gli spostamenti.

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