Decisione UE In vigore

Decisione UE 0920/2023

Decisione (PESC) 2023/920 del Consiglio del 4 maggio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane

Pubblicato: 04/05/2023 In vigore dal: 04/05/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e l'ambito di applicazione della Decisione UE 2023/920 relativa all'assistenza alle forze di difesa georgiane?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2023/920 del Consiglio del 4 maggio 2023 istituisce una misura di assistenza finanziata attraverso lo Strumento Europeo per la Pace (EPF) a favore della Georgia, con un importo di riferimento di 30 milioni di euro. L'obiettivo principale è potenziare le capacità delle forze di difesa georgiane per rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionale, migliorando l'efficacia operativa e l'interoperabilità con gli standard dell'Unione europea. La misura si applica al finanziamento di attrezzature non letali, forniture e servizi tecnici destinati a cinque aree specifiche: genio, mobilità dell'artiglieria, equipaggiamento medico, ciberdifesa e logistica. La durata della misura è di 36 mesi a partire dalla conclusione del primo contratto tra l'amministratore e i fornitori. La Georgia, come beneficiario, deve garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, l'uso corretto delle attrezzature fornite, la loro manutenzione e il divieto di trasferimento senza consenso dell'UE, con possibilità di sospensione del sostegno in caso di violazioni.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/920 del Consiglio del 4 maggio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane EN: Council Decision (CFSP) 2023/920 of 4 May 2023 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Georgian Defence Forces

Testo normativo

5.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/169 DECISIONE (PESC) 2023/920 DEL CONSIGLIO del 4 maggio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility , EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 ha fissato gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, di promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi e di rafforzare una governance globale sulla base del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. (3) Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e più capace, anche attraverso un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner. (4) L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Georgia forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra ( 2 ) («accordo di associazione»), che contempla tra l’altro la zona di libero scambio globale e approfondita, e a promuovere l’associazione politica e l’integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza l’integrità territoriale della Georgia entro le frontiere internazionalmente riconosciute. Conformemente all’articolo 5 dell’accordo di associazione, l’Unione e la Georgia devono intensificare il dialogo e la cooperazione e promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontare in particolare i temi della prevenzione dei conflitti, della risoluzione pacifica dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. (5) L’Unione riconosce l’importante contributo della Georgia alla PSDC dell’Unione, compreso il costante contributo del paese alle missioni di gestione delle crisi in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana e nella Repubblica del Mali. (6) La presente decisione si basa sulle decisioni (PESC) 2021/2134 ( 3 ) e (PESC) 2022/2352 ( 4 ) del Consiglio per quanto riguarda l’impegno continuo dell’Unione a sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze di difesa georgiane nei settori con esigenze prioritarie. (7) L’8 febbraio 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta dalla Georgia affinché l’Unione presti assistenza alle forze di difesa georgiane nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le capacità delle unità del genio, del comando e controllo, medica, della ciberdifesa e logistica. (8) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 5 ) , e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (9) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Georgia («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a potenziare le capacità delle forze di difesa georgiane di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione nei confronti della Georgia. Sulla base del precedente sostegno nel quadro dell’EPF, la misura di assistenza mira a consentire alle forze di difesa georgiane di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto dell’interoperabilità e delle norme dell’Unione e, in tal modo, proteggere meglio i civili nelle crisi e nelle emergenze. Rafforzerà inoltre le capacità della Georgia per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione in ambito PSDC. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza, forniture e servizi, compresa la formazione tecnica, se richiesta, alle unità delle forze di difesa georgiane sostenute nell’ambito della misura di assistenza: a) attrezzature del genio; b) attrezzature per la mobilità del ramo di artiglieria; c) apparecchiature mediche; d) attrezzature per la ciberdifesa; e) attrezzature logistiche. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 30 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle forze di difesa georgiane, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati, o non siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata: a) dall’Agenzia centrale di gestione dei progetti per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e); nonché b) dall’Accademia dell’e-governance per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d). Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia l rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze di difesa georgiane sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza, l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza abbia contribuito al conseguimento dell’obiettivo dichiarato all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4 . ( 3 ) Decisione (PESC) 2021/2134 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane ( GU L 432 del 3.12.2021, pag. 55 ). ( 4 ) Decisione (PESC) 2022/2352 del Consiglio, del 1 o dicembre 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane ( GU L 311 del 2.12.2022, pag. 145 ). ( 5 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ).

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La Decisione 2023/920 rappresenta un'applicazione dello Strumento Europeo per la Pace (EPF) nel contesto della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), disciplinata dalla Decisione (PESC) 2021/509. È rilevante per chi segue le relazioni UE-Georgia, la cooperazione in ambito PSDC (Politica di Sicurezza e di Difesa Comune), il controllo delle esportazioni militari secondo la Posizione Comune 2008/944/PESC, e gli obblighi di conformità al diritto internazionale umanitario e ai diritti umani nelle operazioni di assistenza alla difesa.

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