Decisione (UE) 2023/924 del Consiglio del 24 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alle modifiche degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa prevede la Decisione UE 2023/924 riguardo all'integrazione del regolamento sui fertilizzanti nell'accordo SEE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/924 del Consiglio del 24 aprile 2023 autorizza l'Unione europea ad adottare una posizione nel Comitato misto SEE per modificare gli allegati dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'obiettivo principale è integrare il regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti, che stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione dei fertilizzanti nel mercato europeo. La decisione riguarda sia questioni veterinarie e fitosanitarie (Allegato I) che regolamentazioni tecniche, norme e certificazioni (Allegato II) dell'accordo SEE. Praticamente, questo significa che i paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) dovranno adeguarsi alle stesse regole dell'UE sui fertilizzanti, garantendo un mercato unico e coerente. La normativa prevede anche adattamenti specifici per gli Stati EFTA, in particolare riguardo ai limiti di cadmio nei concimi fosfatici, permettendo loro di mantenere i valori limite nazionali vigenti fino all'armonizzazione europea. Inoltre, abroga il precedente regolamento (CE) n. 2003/2003 e diversi regolamenti della Commissione divenuti obsoleti.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/924 del Consiglio del 24 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alle modifiche degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2023/924 of 24 April 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning amendments to Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement (Text with EEA relevance)
Testo normativo
8.5.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 123/7
DECISIONE (UE) 2023/924 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alle modifiche degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE istituito dall’accordo SEE («Comitato misto SEE») può decidere di modificare, tra l’altro, gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE.
(3)
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(4)
È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE.
(5)
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifiche degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (
GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
(
1
)
, quale rettificato in
GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129
,
GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59
, e
GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121
.
(2)
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE
(
2
)
.
(3)
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi
(
3
)
.
(4)
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici
(
4
)
.
(5)
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici
(
5
)
.
(6)
Occorre integrare nell'accordo SEE la comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
.
(7)
Il regolamento (UE) 2019/1009 abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
(8)
La deroga che consente agli Stati EFTA di limitare la commercializzazione dei concimi sui loro mercati a causa del tenore di cadmio è in vigore nell'accordo SEE sin dall'entrata in vigore di quest'ultimo nel 1994. Per quanto concerne gli Stati membri dell'UE ai quali sono state concesse le stesse deroghe con riguardo al tenore di cadmio nei concimi, le circostanze di fatto che hanno reso necessaria tale deroga rimangono valide.
(9)
I regolamenti della Commissione (CE) n. 2076/2004
(
8
)
, (CE) n. 162/2007
(
9
)
, (CE) n. 1107/2008
(
10
)
, (CE) n. 1020/2009
(
11
)
, (UE) n. 137/2011
(
12
)
, (UE) n. 223/2012
(
13
)
, (UE) n. 463/2013
(
14
)
, (UE) n. 1257/2014
(
15
)
, (UE) 2016/1618
(
16
)
, (UE) 2019/1102
(
17
)
, (UE) 2020/1666
(
18
)
e (UE) 2021/862
(
19
)
, che sono integrati nell'accordo SEE, sono diventati obsoleti e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
(10)
La presente decisione prevede disposizioni relative alle questioni veterinarie. La normativa relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I.
(11)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I, capo I, parte 7.1 dell'accordo SEE, al punto 9b (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
"–
32019 R 1009
: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (
GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1
), quale rettificato in
GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129
,
GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59
, e
GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121
.".
Articolo 2
L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1.
nel capo XIV, il testo del punto 1 (Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:
"
32019 R 1009
: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (
GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1
), quale rettificato in
GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129
,
GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59
, e
GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121
, modificato da:
—
32021 R 1768
: Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione del 23 giugno 2021 (
GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8
).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
a)
gli Stati EFTA sono liberi di continuare ad applicare al cadmio nei concimi fosfatici i valori limite nazionali vigenti alla data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [la presente decisione], fino a quando non saranno applicabili nello Spazio economico europeo valori limite armonizzati pari o inferiori a quelli nazionali;
b)
all'articolo 1, paragrafo 2, dopo la lettera p) sono aggiunte le lettere seguenti:
"q)
la legislazione fitosanitaria nazionale degli Stati EFTA;
r)
la legislazione nazionale sulle specie esotiche invasive degli Stati EFTA.";
c)
all'articolo 52, per gli Stati EFTA i termini "oppure, se successivo, del giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [la presente decisione]" sono inseriti dopo i termini "del 16 luglio 2022".";
2.
nel capitolo XIV, dopo il punto 5 (Decisione 2006/390/CE della Commissione) è inserito il testo seguente:
"6.
32020 D 1178
: Decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi (
GU L 259 del 10.8.2020, pag. 14
).
7.
32022 D 1184
: Decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (
GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 42
).
8.
32020 D 1205
: Decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (
GU L 270 del 18.8.2020, pag. 7
).
ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le parti contraenti prendono atto degli atti seguenti:
1.
52021XC0407(04)
: Comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU C 119 del 7.4.2021, pag. 1
).";
3.
nel capitolo XV, il punto 13 (Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
i)
è aggiunto il trattino seguente:
"–
32019 R 1009
: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1
), quale rettificato in
GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129
,
GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59
, e
GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121
.";
ii)
gli adattamenti i) e j) sono rinominati adattamenti j) e k) rispettivamente;
iii)
dopo l'adattamento h) è inserito l'adattamento seguente:
"i)
all'articolo 80, paragrafo 8, per gli Stati EFTA anziché "al 15 luglio 2019" leggasi "alla data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]".".
Articolo 3
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1009, quale rettificato in
GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129
,
GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59
, e
GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121
, del regolamento delegato (UE) 2021/1768, delle decisioni (UE) 2020/1178, (UE) 2020/1184 e (UE) 2020/1205 e della comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(
*
)
.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il …,
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(
1
)
GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1
.
(
2
)
GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8
.
(
3
)
GU L 259 del 10.8.2020, pag. 14
.
(
4
)
GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 42
.
(
5
)
GU L 270 del 18.8.2020, pag. 7
.
(
6
)
GU C 119 del 7.4.2021, pag. 1
.
(
7
)
GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1
.
(
8
)
GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25
.
(
9
)
GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7
.
(
10
)
GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 13
.
(
11
)
GU L 282 del 29.10.2009, pag. 7
.
(
12
)
GU L 43 del 17.2.2011, pag. 1
.
(
13
)
GU L 75 del 15.3.2012, pag. 12
.
(
14
)
GU L 134 del 18.5.2013, pag. 1
.
(
15
)
GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53
.
(
16
)
GU L 242 del 9.9.2016, pag. 24
.
(
17
)
GU L 175 del 28.6.2019, pag. 25
.
(
18
)
GU L 377 dell'11.11.2020, pag. 3
.
(
19
)
GU L 190 del 31.5.2021, pag. 74
.
(
*
)
[Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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La Decisione 2023/924 è rilevante per chi opera nel settore dei fertilizzanti e dei prodotti agricoli, in quanto modifica l'accordo SEE introducendo il regolamento (UE) 2019/1009 su norme tecniche, etichettatura e limiti di contaminanti come il cadmio. Aziende che commercializzano fertilizzanti, consulenti normativi e operatori nel settore agro-chimico devono considerare l'armonizzazione normativa tra UE e paesi EFTA, le deroghe nazionali sui limiti di cadmio e gli adattamenti settoriali per il Liechtenstein.
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