Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0926/2023

Decisione (UE) 2023/926 del Consiglio del 24 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (EU-OSHA) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 24/04/2023 In vigore dal: 24/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/926 del Consiglio del 24 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (EU-OSHA) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2023/926 of 24 April 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (EU-OSHA) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

8.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 123/22 DECISIONE (UE) 2023/926 DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (EU-OSHA) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. (3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1 o gennaio 2023. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio ( GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio ( 1 ) . (2) Il regolamento (UE) 2019/126 abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio ( 2 ) , che è incluso nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato in quell'ambito. (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2023, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 5 del protocollo 31, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: "a) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), di seguito "l'Agenzia", istituita dal seguente atto dell'Unione: — 32019 R 0126 : Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio ( GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58 ). b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo. c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. d) I termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui all'articolo 12 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici. e) L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. f) Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. g) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia. h) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea. i) Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo. j) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 3 ) si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/126, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.". Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( * ) . Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, … Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58 . ( 2 ) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1 . ( 3 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 . ( * ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. .../..., che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.

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