Decisione di esecuzione (UE) 2018/928 della Commissione, del 28 giugno 2018, che pone fine alla riapertura dell'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e al regolamen
Decisione di esecuzione (UE) 2018/928 della Commissione, del 28 giugno 2018, che pone fine alla riapertura dell'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/928 of 28 June 2018 terminating the re-opening of the investigation concerning the judgments
Testo normativo
29.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 164/51
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/928 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2018
che pone fine alla riapertura dell'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»),
considerando quanto segue:
A.
MISURE IN VIGORE E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
1.
Misure definitive
(1)
Il 6 ottobre 2009, in seguito a un'inchiesta antidumping in conformità all'articolo 5 del regolamento di base («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio («TSS»), originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «la RPC»), con il regolamento del Consiglio (CE) n. 926/2009
(
2
)
(le «misure iniziali» o il «regolamento iniziale»). Le misure hanno assunto la forma dei seguenti dazi ad valorem: 17,7 % (Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.), 27,2 % (per altre società che hanno collaborato) e 39,2 % (per tutte le altre società).
(2)
L'8 dicembre 2015, in seguito a un'inchiesta condotta nel quadro di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2272 (il «regolamento sul riesame in previsione della scadenza»)
(
3
)
, la Commissione ha imposto misure antidumping definitive per ulteriori cinque anni sulla base dell'esistenza del rischio di una reiterazione della minaccia di pregiudizio.
2.
Sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia
(3)
Le misure iniziali si basavano sull'accertamento di una minaccia di pregiudizio ed erano state annullate da una sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09
(
4
)
, per quanto concerneva il produttore esportatore Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd («Hubei»).
(4)
Con sentenza del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P
(
5
)
, la Corte di giustizia («CGUE») ha confermato le conclusioni del Tribunale, per quanto concerneva Hubei (unitamente alla sentenza del Tribunale, di seguito collettivamente denominate le «sentenze Hubei»).
(5)
Come diretta conseguenza delle sentenze Hubei, si è ritenuto che le importazioni nell'Unione di TSS originari della RPC prodotti da Hubei non siano mai state oggetto di misure antidumping. Pertanto, i dazi antidumping riscossi su tali importazioni dovevano essere rimborsati secondo la legislazione doganale applicabile.
(6)
Nel giugno 2016 la Commissione ha eliminato Hubei dall'elenco delle società con il codice addizionale TARIC A950 e l'ha inserita nell'elenco con un nuovo codice addizionale TARIC C129.
(7)
Il 9 settembre 2016 la Commissione ha pubblicato un avviso concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P (l'«avviso»)
(
6
)
, riaprendo l'inchiesta di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base che aveva portato all'adozione del regolamento sul riesame in previsione della scadenza. La riapertura mirava esclusivamente a valutare l'opportunità, alla luce delle sentenze Hubei, di abrogare il regolamento sul riesame in previsione della scadenza per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.
B.
PROCEDURA
(8)
La Commissione ha informato ufficialmente l'industria dell'Unione, rappresentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea («il comitato di difesa»), gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori nella RPC, gli importatori/utilizzatori notoriamente interessati, nonché le autorità della RPC in merito alla riapertura dell'inchiesta.
(9)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di richiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso.
(10)
Dopo la riapertura dell'inchiesta, l'associazione dei produttori siderurgici cinesi (
China Iron and Steel Association
— «CISA») e quattro produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le loro osservazioni. La Commissione ha altresì ricevuto le osservazioni del comitato di difesa, che rappresenta l'industria dell'Unione, entro i termini indicati nell'avviso.
(11)
Due audizioni si sono svolte con il comitato di difesa alla presenza del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le altre parti non hanno richiesto di essere sentite.
C.
OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(12)
Come indicato al considerando 10, due gruppi di parti interessate, segnatamente il comitato di difesa, da un lato, e la CISA unitamente a quattro produttori esportatori cinesi, dall'altro, hanno trasmesso le loro osservazioni.
(13)
In primo luogo, il comitato di difesa ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto annullare il dazio antidumping applicato a Hubei, dal momento che le sentenze Hubei comportavano soltanto l'annullamento delle misure iniziali e non di quelle imposte dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Il comitato di difesa ha altresì asserito che il campo di applicazione delle sentenze Hubei non poteva essere esteso ad atti giuridici non impugnati dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione, anche laddove tali atti fossero viziati dagli stessi errori giuridici.
(14)
Secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei, l'invalidità di un regolamento iniziale incide parimenti sulla validità dei regolamenti successivi
(
7
)
. Nel caso di specie, l'invalidità della misura iniziale nei confronti di Hubei ha inciso anche sulla validità del regolamento sul riesame in previsione della scadenza, per quanto concerneva Hubei. A seguito della sentenza, si è ritenuto che Hubei non sia mai stata soggetta alle misure iniziali e, conseguentemente, non avrebbe dovuto essere soggetta nemmeno al regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Pertanto, l'argomentazione del comitato di difesa secondo cui Hubei dovrebbe essere ancora soggetta ai dazi antidumping imposti dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza è stata respinta.
(15)
In secondo luogo, il comitato di difesa ha sostenuto che la Commissione non aveva basi giuridiche per riaprire l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza o per abrogare le misure imposte dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza per tutti i produttori esportatori in Cina. Esso ha altresì affermato che le sentenze Hubei non invalidavano il regolamento sul riesame in previsione della scadenza poiché la Commissione non aveva basato le sue risultanze sugli stessi motivi (dichiarati illegittimi) nell'inchiesta iniziale.
(16)
La Commissione ha respinto anche tali argomentazioni. Dalla giurisprudenza risulta che, sebbene la constatazione dell'invalidità di un atto dell'Unione produca la conseguenza giuridica di imporre all'istituzione che ha adottato tale atto di prendere i provvedimenti necessari per porre rimedio all'illegittimità accertata, essendo applicabile per analogia l'obbligo previsto all'articolo 266 TFUE in caso di sentenza di annullamento, tale istituzione dispone tuttavia di un ampio potere discrezionale nella scelta di tali misure, fermo restando che queste ultime devono essere compatibili con il dispositivo della sentenza di cui trattasi nonché con la motivazione, che ne costituisce il sostegno necessario
(
8
)
. In questo particolare caso, e con riferimento al dispositivo e alle motivazioni delle sentenze Hubei, la Commissione ha ritenuto opportuno riaprire l'inchiesta al fine di valutare, dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate, se i dazi applicati ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei dovessero anch'essi essere soppressi.
(17)
In ogni caso, la Commissione ritiene di avere il potere di riaprire le inchieste, anche laddove non sia giuridicamente tenuta a farlo.
(18)
In terzo luogo, il comitato di difesa ha sostenuto che, abrogando il regolamento sul riesame in previsione della scadenza, la Commissione violerebbe il principio della certezza del diritto, poiché tale regolamento è divenuto definitivo in virtù del fatto di non essere stato impugnato dinanzi alla Corte.
(19)
Ciononostante, come già affermato, l'invalidità di un regolamento iniziale può incidere nella stessa misura sulla validità dei regolamenti successivi. Pertanto, anche qualora un regolamento successivo non venisse impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali europei, esso potrebbe comunque essere considerato interessato dall'illegittimità riscontrata nel regolamento iniziale – sulla base del quale è stato adottato – e questo renderebbe necessaria la sua abrogazione nella stessa misura. Nel caso di specie, la Commissione ha deciso di valutare gli effetti delle sentenze Hubei citate nei considerando 3 e 4 sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza. In tale contesto, e al fine di rispettare i diritti di difesa delle parti interessate, essa ha chiesto di trasmettere osservazioni sugli effetti di tali sentenze sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Di conseguenza, è errato affermare, senza altre precisazioni, che il principio della certezza del diritto venga violato ogniqualvolta la Commissione ritenga di abrogare misure che sono state giudicate parzialmente invalide nel complesso dagli organi giurisdizionali europei, in particolare laddove essa abbia opportunamente rispettato i diritti di difesa delle parti interessate.
(20)
Infine, il comitato di difesa ha sostenuto che, come concluso nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda il rischio di reiterazione della minaccia di pregiudizio, l'abrogazione delle misure avrebbe un impatto estremamente negativo sull'industria dell'Unione e che ciò dovrebbe essere preso in considerazione.
(21)
Le osservazioni dell'industria dell'Unione riguardanti l'impatto dell'abrogazione delle misure sulla sua situazione sono trattate nei considerando da 58 a 66.
(22)
Al contrario, la CISA e le quattro società cinesi hanno asserito che le risultanze relative alla minaccia di pregiudizio incidono parimenti su Hubei e su tutti gli altri produttori esportatori cinesi. Pertanto, a loro giudizio, abrogare le misure soltanto per Hubei e non per il resto dei produttori esportatori cinesi violerebbe il principio di non discriminazione.
(23)
Anche tale argomentazione non ha potuto essere accettata. Il principio di non discriminazione vieta, in primo luogo, di trattare situazioni analoghe in maniera diversa e, in secondo luogo, di trattare situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato
(
9
)
. Tuttavia, poiché gli altri produttori esportatori cinesi non hanno impugnato dinanzi al Tribunale il regolamento iniziale e/o quello sul riesame in previsione della scadenza, essi si trovano in una posizione diversa rispetto a Hubei. Tale fatto giustifica un trattamento differente per quanto riguarda l'applicazione del regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Pertanto, una differenza di trattamento non potrebbe, da sola, essere considerata discriminatoria, fintanto che le parti che contestano tale differente posizione non si trovano nella stessa posizione di Hubei. Infatti, in questo particolare caso, la Commissione non ha alcun obbligo giuridico di abrogare le misure nei confronti dei restanti produttori esportatori, poiché soltanto Hubei ha scelto di contestare le risultanze di tale regolamento dinanzi agli organi giurisdizionali europei.
(24)
La CISA e le quattro società cinesi hanno inoltre asserito che l'illegittimità accertata dalla Corte di giustizia implicava che l'inchiesta che ha portato alle misure iniziali non avrebbe mai dovuto essere aperta, dal momento che la premessa della sua apertura era la presunta minaccia di pregiudizio che la Corte ha ritenuto non essere mai esistita. Di conseguenza, la CISA e le quattro società cinesi hanno sostenuto che la natura dell'illegittimità accertata dalla Corte incideva sulla legittimità dell'intera misura antidumping e, pertanto, hanno addotto una questione di interesse pubblico che dovrebbe prevalere sul principio della certezza del diritto.
(25)
La CISA non ha spiegato in che modo il mantenimento delle misure per i restanti produttori esportatori potrebbe essere contrario all'interesse generale dell'Unione, in particolare considerando i risultati emersi durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza che ha concluso, tra l'altro, che non sussistevano validi motivi di interesse dell'Unione contro il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina
(
10
)
. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui le risultanze della Corte viziavano il regolamento iniziale al punto tale che il regolamento sul riesame in previsione della scadenza non poteva rimanere in vigore, si rileva che tali risultanze erano limitate esclusivamente a Hubei. Le parti interessate che non hanno esercitato il loro diritto di impugnare il regolamento iniziale dinanzi agli organi giurisdizionali europei non possono pertanto sostenere che una sentenza dei tribunali europei dovrebbe essere applicata anche a esse in egual misura.
(26)
Infine, la CISA e le quattro società cinesi hanno affermato che, qualora il regolamento sul riesame in previsione della scadenza non fosse abrogato con effetti
erga omnes
, si violerebbero i principi di buona amministrazione e buona condotta amministrativa.
(27)
L'annullamento di un regolamento antidumping incide soltanto sulle parti che l'hanno impugnato dinanzi alla Corte. Tale orientamento si osserva anche nella prassi comune della Commissione per quanto concerne l'esecuzione delle sentenze. Pur tuttavia la Commissione, alla luce degli errori rilevati dagli organi giurisdizionali europei e coerentemente con il suo ruolo di autorità indipendente incaricata dell'inchiesta, ha deciso di riaprire l'inchiesta al fine di determinare se le misure risultanti dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza dovessero essere abrogate
erga omnes
.
(28)
Per i motivi enunciati nei considerando 65 e 66, tale esame ha rivelato che una tale abrogazione non sarebbe, di fatto, opportuna. In ogni caso, le società cinesi interessate non sono state in grado di spiegare in che modo la mancata abrogazione nei confronti di tutti i produttori esportatori cinesi costituirebbe una violazione del principio di buona amministrazione. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.
D.
OPPORTUNITÀ DELL'ABROGAZIONE DELLE MISURE ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE
(29)
La Commissione ha esaminato se sia opportuno sopprimere i dazi antidumping estesi sulle importazioni di TSS dalla Cina a norma del regolamento sul riesame in previsione della scadenza, nella misura in cui tali dazi sono stati imposti ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.
(30)
In primo luogo, la Commissione ha analizzato, alla luce delle sentenze Hubei, gli effetti di tali sentenze sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza. In secondo luogo, la Commissione ha riesaminato lo sviluppo dei principali indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta iniziale sulla base delle informazioni raccolte in quel momento. In terzo luogo, la Commissione ha valutato se le risultanze del riesame in previsione della scadenza siano ancora valide quando non si considerano le esportazioni di Hubei. In quarto luogo, la Commissione ha considerato le prove raccolte durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e le risultanze emerse sulla base delle stesse e ha determinato l'effetto di un'abrogazione delle misure per l'industria dell'Unione.
1.
Effetti delle sentenze Hubei sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza
(31)
Il Tribunale ha annullato il regolamento iniziale che istituiva dazi antidumping sulle importazioni di TSS dalla Cina «nella parte in cui impone dazi antidumping sulle esportazioni dei prodotti fabbricati dalla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e dispone la riscossione dei dazi provvisori istituiti su tali esportazioni»
(
11
)
.
(32)
Pertanto, risulta chiaro dal dispositivo della sentenza, che verteva esplicitamente sul solo dazio istituito su Hubei, che l'annullamento era limitato ai dazi antidumping imposti alla sola Hubei.
(33)
Come indicato nel considerando 6, la Commissione ha dato attuazione alle sentenze Hubei nel giugno 2016 eliminando Hubei dall'elenco delle società con il codice addizionale TARIC A950 e inserendola nell'elenco con un nuovo codice addizionale TARIC C129.
(34)
Tuttavia, contrariamente alle argomentazioni di alcune parti interessate, l'annullamento del regolamento iniziale non ha inciso sulla validità dello stesso regolamento nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.
(35)
Tale situazione deriva dal fatto che i regolamenti antidumping contengono sia misure di portata generale, là dove istituiscono un dazio antidumping sulle importazioni dei prodotti interessati aventi una determinata provenienza per una categoria di destinatari determinati in via generale e astratta, sia un insieme di decisioni individuali che incidono sui soggetti interessati dal regolamento
(
12
)
. La giurisprudenza, di conseguenza, riconosce la possibilità di un annullamento parziale di tali regolamenti. In tali situazioni, l'annullamento a favore soltanto dei destinatari interessati da una sentenza lascia in vigore il regolamento contestato per tutte le parti che, di fatto, non lo hanno impugnato.
(36)
Per tali motivi, l'avviso chiarisce specificamente che la riapertura «si limita all'abrogazione dei dazi antidumping estesi […] se tali dazi sono imposti ai produttori esportatori cinesi elencati nel [regolamento sul riesame in previsione della scadenza]»
(
13
)
.
(37)
Di conseguenza, la finalità della riapertura non era quella di esaminare la validità del regolamento iniziale per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, bensì di valutare l'impatto delle sentenze Hubei sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza e sulle misure ancora applicate a tali altri produttori esportatori.
(38)
Dal momento che tali altri produttori esportatori cinesi non hanno impugnato il regolamento iniziale, tali effetti sono limitati. Ne consegue che, in questo caso, il regolamento sul riesame in previsione della scadenza rimane valido nella misura in cui si applica ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.
2.
Sviluppo dei principali indicatori di pregiudizio dopo il periodo dell'inchiesta iniziale
(39)
Le sentenze Hubei hanno annullato i dazi definitivi per quanto concerneva Hubei in virtù del fatto che due fattori stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base per determinare la minaccia di pregiudizio (ovvero il volume e i prezzi delle importazioni cinesi) mostravano incongruenze e che un fattore (la capacità cinese e il rischio di riorientamento delle esportazioni verso l'Unione) era lacunoso riguardo agli elementi rilevanti da prendere in considerazione. Per quanto concerne il quarto fattore stabilito nell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base (le scorte dell'industria dell'Unione), il Tribunale ha dichiarato che esso è stato considerato non determinante dalla Commissione.
(40)
La Commissione ha ritenuto opportuno esaminare più nel dettaglio lo sviluppo di altri principali indicatori di pregiudizio nel periodo dopo l'inchiesta iniziale. Il periodo dell'inchiesta iniziale andava dal 1
o
luglio 2007 al 30 giugno 2008 («PI»). Dopo l'istituzione delle misure provvisorie nell'inchiesta iniziale, sono state raccolte ulteriori informazioni per il periodo dal 1
o
luglio 2008 a marzo 2009 («periodo post-PI»).
(41)
L'analisi è stata effettuata allo scopo di determinare se la situazione dell'industria dell'Unione presentasse un deterioramento che avrebbe potuto indicare una situazione pregiudizievole dopo il periodo dell'inchiesta. A tale riguardo, e a fini comparativi, la Commissione ha preso in considerazione anche le tendenze durante il periodo rilevante per la valutazione del pregiudizio nel corso dell'inchiesta iniziale, ovvero il periodo dal 2005 fino alla fine del periodo di tale inchiesta (il «periodo in esame»).
(42)
Gli indicatori in questione sono stati il consumo, la produzione, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione, nonché i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e la sua redditività.
i)
Consumo
(43)
Sebbene il consumo dell'Unione sia aumentato del 24 % durante il periodo in esame, esso ha successivamente subito un drastico calo passando da 3 172 866 tonnellate nel periodo dell'inchiesta (PI) a 1 720 968 tonnellate nel periodo successivo. Come spiegato nel considerando 51 del regolamento iniziale, il consumo dell'Unione è calato di quasi il 30 % nel periodo post-PI
(
14
)
.
Tabella 1
Consumo dell'Unione
2005
2006
2007
PI
Periodo post-PI
Consumo dell'Unione (tonnellate)
2 565 285
2 706 560
3 150 729
3 172 866
1 720 968
Fonte:
regolamento iniziale
ii)
Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti
(44)
Come illustra la tabella 2, anche il volume di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un calo significativo nel periodo post-PI, rispecchiando la contrazione dei consumi. Allo stesso modo, la capacità è diminuita dopo il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, nonostante tale riduzione della capacità, a causa della flessione più marcata dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti è sceso a un livello pari al 77 % (rispetto al 90 % durante il PI). Nel considerando 53 del regolamento iniziale, si rileva che l'utilizzo degli impianti era pari soltanto al 60 % nel marzo 2009.
Tabella 2
Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti
2005
2006
2007
PI
Periodo post-PI
Produzione (tonnellate)
2 022 596
2 197 964
2 213 956
2 158 096
1 477 198
Capacità (tonnellate)
2 451 187
2 469 365
2 446 462
2 398 283
1 889 180
Utilizzo degli impianti
83 %
89 %
90 %
90 %
78 %
Indice (2005 = 100)
100
108
110
109
88
Fonte:
regolamento iniziale
iii)
Volume delle vendite e quota di mercato
(45)
Come illustrato nella tabella 3, in linea con il calo del consumo, anche il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione ha registrato una marcata flessione, lasciando così stabile la quota di mercato.
(46)
Si osserva che, come indicato nel considerando 52 del regolamento iniziale, le esportazioni cinesi sono riuscite ad aumentare il loro volume d'importazione e a mantenere stabile la quota di mercato nell'Unione durante lo stesso periodo e in una situazione in cui il mercato era in forte calo.
Tabella 3
Volume delle vendite e quota di mercato
2005
2006
2007
PI
Periodo post-PI
Volume delle vendite (tonnellate)
1 766 197
1 907 126
2 061 033
2 017 525
1 093 175
Quota di mercato
68,8 %
70,5 %
65,4 %
63,6 %
63,5 %
Fonte:
regolamento iniziale
iv)
Prezzo di vendita e redditività
(47)
Sebbene i prezzi di vendita siano aumentati durante il periodo in esame e abbiano continuato successivamente a salire, la redditività è scesa considerevolmente. Essa era calata già leggermente nel PI e ha raggiunto livelli molto bassi in seguito. Durante l'inchiesta iniziale è stato appurato che la redditività ha persino raggiunto livelli negativi nel primo trimestre del 2009 (– 0,8 %)
(
15
)
.
(48)
Tale peggioramento della redditività può almeno in parte essere attribuito alla significativa perdita dei volumi di produzione e vendita che ha inciso sull'utilizzo degli impianti, anch'esso ridottosi, e che ha avuto un impatto negativo sul costo medio di produzione.
Tabella 4
Prezzo di vendita e redditività
2005
2006
2007
PI
Periodo post-PI
Prezzo di vendita (Euro/tonnellate)
983
1 047
1 188
1 192
1 415
Redditività
12,1 %
17,5 %
17,9 %
15,4 %
3,5 %
Fonte:
regolamento iniziale
(49)
In sintesi, tutti i principali indicatori di pregiudizio hanno mostrato una notevole flessione dopo il periodo dell'inchiesta. I volumi di produzione e vendita hanno registrato un notevole calo influenzando negativamente l'utilizzo degli impianti. La quota di mercato è rimasta stabile, ma a causa della parallela contrazione del mercato dell'Unione. Anche la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione si è deteriorata, registrando un forte calo della redditività dopo il periodo dell'inchiesta, che ha generato persino perdite alla fine del primo trimestre del 2009. L'aumento dei prezzi di vendita non è riuscito a modificare tale tendenza al ribasso.
(50)
Pertanto, si può concludere che l'Unione abbia subito un pregiudizio nel periodo successivo al PI dell'inchiesta iniziale.
3.
Risultanze del riesame in previsione della scadenza in assenza delle esportazioni di Hubei
(51)
La Commissione, nella valutazione del rischio di una reiterazione della minaccia di pregiudizio, ha inoltre analizzato se le risultanze del riesame in previsione della scadenza sarebbero ancora valide senza le esportazioni di Hubei nell'Unione.
(52)
A tale riguardo, si ricorda che, a causa della mancata cooperazione di Hubei durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ricevuto dati riguardanti le sue importazioni durante tale periodo. Dati specifici sulle importazioni di Hubei non erano disponibili nemmeno nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Le importazioni di Hubei sono state realizzate con il codice addizionale TARIC A950, che si applicava a tutte le società che hanno cooperato durante l'inchiesta iniziale ma che non hanno ricevuto un'aliquota del dazio individuale. Pertanto la Commissione disponeva soltanto dei dati aggregati sulle importazioni di 16 produttori esportatori cinesi (inclusa Hubei), tutti con il codice addizionale TARIC A950.
(53)
La Commissione non ha quindi potuto utilizzare tali dati aggregati sulle importazioni per ricavare da essi le sole esportazioni di Hubei. Conseguentemente, a causa della mancata cooperazione e in assenza di statistiche sulle importazioni di Hubei, la Commissione ha stimato il volume delle importazioni di Hubei durante il periodo dell'inchiesta di riesame sulla base del volume delle sue importazioni durante l'inchiesta iniziale. Tali informazioni sono state fornite da Hubei in risposta al questionario nell'inchiesta iniziale e sono state verificate dalla Commissione durante la visita di verifica in loco svolta presso i locali di Hubei nell'ottobre 2008.
(54)
Si ricorda che durante il periodo dell'inchiesta iniziale, le importazioni di Hubei rappresentavano circa l'[8-13 %] di tutte le importazioni cinesi. La Commissione, di conseguenza, vista la mancata cooperazione di Hubei durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, ha ipotizzato che tale percentuale del totale delle importazioni cinesi sia rimasta invariata.
(55)
Secondo il regolamento sul riesame in previsione della scadenza, le importazioni totali dalla Cina nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state pari a 67 977 tonnellate. Su tali basi, e applicando la stessa percentuale di Hubei nelle importazioni totali dalla RPC (vale a dire l'[8-13 %] delle importazioni totali) anche alle risultanze del regolamento sul riesame in previsione della scadenza, le importazioni di Hubei sono state calcolate pari a [6 000-7 500] tonnellate delle 67 977 tonnellate registrate nel regolamento sul riesame in previsione della scadenza.
(56)
Dato che si è calcolato che circa l'[87 %-92 %] delle importazioni proviene da produttori esportatori cinesi diversi da Hubei e visto che l'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base richiede una valutazione globale di tali indicatori, la Commissione ha concluso che l'esclusione delle importazioni di Hubei dalle importazioni cinesi totali durante il periodo dell'inchiesta di riesame non metterebbe in discussione la valutazione qualitativa della Commissione contenuta nel regolamento sul riesame in previsione della scadenza.
(57)
Le risultanze di cui ai considerando da 105 a 109 del regolamento sul riesame in previsione della scadenza sono state pertanto confermate e possono essere mantenute senza modifiche, anche escludendo le importazioni da Hubei.
4.
Impatto dell'abrogazione delle misure sull'industria dell'Unione
(58)
La Commissione, di conseguenza, ha valutato l'impatto
erga omnes
dell'abrogazione delle misure contro la Cina sulla situazione dell'industria dell'Unione.
(59)
Si ricorda che i relativi dati economici sono stati raccolti durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 2. Tali risultanze si basavano sui fatti e sulle prove raccolti durante un periodo più recente (dal luglio 2013 al giugno 2014), mentre le risultanze dell'inchiesta iniziale si basavano sulle prove raccolte per il periodo da luglio 2007 a giugno 2008.
(60)
L'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha chiaramente indicato quanto segue: qualora le misure dovessero essere abrogate, l'industria si troverebbe ad affrontare un notevole aumento delle importazioni dalla Cina realizzate a prezzi oggetto di dumping. È stato accertato che i volumi delle importazioni, dati i prezzi bassi, potrebbero raggiungere un livello simile a quello riscontrato durante l'inchiesta iniziale. Parallelamente, l'inchiesta ha rilevato una riduzione del consumo dell'Unione del 19 % durante il periodo in esame. Infatti è stato determinato che il livello previsto dei prezzi delle importazioni cinesi senza dazi antidumping sarebbe verosimilmente inferiore ai prezzi dell'industria dell'Unione di circa il 40 %. L'industria dell'Unione non sarebbe in grado di far fronte a un aumento di tali importazioni a basso prezzo. I consumatori sarebbero quindi in grado di reindirizzare facilmente i loro ordini a breve termine passando da produttori dell'Unione a produttori esportatori cinesi. Tale situazione porterebbe a un aumento significativo della quota di mercato delle importazioni cinesi dal 6,3 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza fino al 30 %. Dato il sostanziale aumento della capacità di produzione cinese dall'inchiesta iniziale (60 %), le importazioni cinesi inonderebbero nel prossimo futuro il mercato dell'Unione guadagnando notevoli quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione.
(61)
Inoltre l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha rivelato una notevole capacità inutilizzata della Cina (più dell'intero consumo dell'Unione) che verrebbe probabilmente indirizzata verso il mercato dell'Unione, rimasto molto interessante per le esportazioni cinesi nonostante le misure in vigore. Infatti la capacità inutilizzata è stata stimata pari a 2 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ovvero superiore al consumo totale dell'Unione durante lo stesso periodo. Pertanto la Cina sarebbe in grado di aumentare notevolmente il volume delle sue esportazioni verso l'Unione. Tale conclusione è corroborata anche dal fatto che una serie di altri importanti mercati di esportazione della Cina (quali Canada, Stati Uniti, Colombia, Messico e Brasile) aveva in vigore misure di difesa commerciale contro le importazioni cinesi del prodotto in esame e che in diversi altri paesi erano in corso inchieste di difesa commerciale. Si è inoltre stabilito che, a causa della flessione dell'economia cinese unita alla significativa capacità inutilizzata, è stata esercitata una forte pressione sui produttori cinesi affinché producano con tassi elevati di utilizzo degli impianti.
(62)
Per quanto riguarda la probabile evoluzione dei prezzi delle importazioni cinesi, tali prezzi, nonostante le misure antidumping in vigore, erano già sostanzialmente al di sotto di quelli di vendita dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Senza i dazi antidumping, i prezzi delle importazioni cinesi sarebbero dovuti scendere ancora di più e ci si potrebbe attendere un margine di sottoquotazione di circa il 40 %. Tale pressione sui prezzi verrebbe verosimilmente aggravata dal probabile incremento imminente dei volumi delle importazioni cinesi.
(63)
L'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che il livello delle scorte non era particolarmente rilevante per l'analisi, dal momento che i produttori dell'Unione producevano principalmente sulla base di ordinazioni a breve termine dei clienti e le scorte rappresentavano quindi soltanto una percentuale trascurabile della produzione dei produttori dell'Unione.
(64)
Il riesame in previsione della scadenza ha mostrato anche che l'effetto negativo sull'industria dell'Unione si manifesterebbe in un riorientamento dei clienti dell'Unione verso le importazioni cinesi a basso prezzo. Poiché non è previsto un aumento della capacità dell'Unione, ciò porterebbe anche a un incremento notevole della quota di mercato delle importazioni cinesi a scapito dell'industria dell'Unione. Tale incremento si tradurrebbe in un minore tasso di utilizzo degli impianti per l'industria dell'Unione, con costi unitari conseguentemente più elevati. Allo stesso tempo, le importazioni a basso prezzo eserciterebbero una pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione che non consentirebbe ai produttori dell'Unione di alzare i prezzi, portando quindi a una flessione della redditività.
(65)
Il riesame in previsione della scadenza ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure rischierebbe di comportare la reiterazione della minaccia di pregiudizio. Tale conclusione non è stata contestata da nessuna delle parti interessate e la Commissione non è stata in grado di ottenere prove tali da mettere in discussione queste risultanze.
(66)
Pertanto la Commissione, considerando che anche non tenendo conto dei volumi delle importazioni di Hubei le risultanze del riesame in previsione della scadenza non sarebbero state diverse, ha concluso che, qualora le misure venissero abrogate, l'impatto economico sull'industria dell'Unione sarebbe molto grave.
E.
DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(67)
Di conseguenza la Commissione, nel complesso e con particolare riguardo ai considerevoli effetti negativi per l'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, ha concluso che non sarebbe opportuno abrogare le misure in vigore nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.
(68)
Il 28 luglio 2017 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i principali fatti e considerazioni in base ai quali ha deciso di non abrogare le misure antidumping in vigore per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, invitandole a presentare le loro osservazioni su tali conclusioni entro uno specifico termine.
F.
OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(69)
Dopo la divulgazione delle conclusioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni per conto della CISA e di quattro produttori esportatori di TSS.
(70)
Tali parti hanno sostenuto che la questione da considerare, più che l'opportunità dell'abrogazione, riguardava la legittimità e la coerenza dell'abrogazione delle misure antidumping in vigore rispetto al principio di buona amministrazione.
(71)
A sostegno di tale argomentazione, le parti hanno affermato che, nelle sentenze Hubei, la Corte di giustizia e il Tribunale hanno rilevato che le misure antidumping sono state adottate senza accertare propriamente un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base (e dell'articolo 3 dell'accordo antidumping dell'OMC) e che, pertanto, le misure iniziali erano interamente viziate da un errore di diritto. Facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia in
Clark e Puma
(
16
)
, le parti hanno affermato che si ritiene che un'illegittimità riscontrata in un regolamento iniziale pregiudichi la legittimità del successivo regolamento di proroga, dovendosi pertanto concludere che l'intero regolamento iniziale sui TSS sia viziato dallo stesso errore. Ne consegue che la Commissione, per il fatto di non abrogare le misure nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, agirebbe in modo non conforme all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 9, del regolamento di base e all'articolo VI del GATT 1994, nonché agli articoli 1 e 18.1 dell'accordo antidumping dell'OMC.
(72)
Inoltre le stesse parti hanno affermato che mantenere le misure antidumping non sarebbe in linea con il principio di buona amministrazione.
(73)
Tali parti hanno altresì chiarito che non richiedevano l'abrogazione delle misure con effetto
erga omnes
mediante l'estensione degli effetti delle sentenze Hubei. La loro richiesta di abrogare le misure si basava piuttosto sull'articolo 1 e sull'articolo 3, paragrafi 1 e 9, del regolamento di base nonché sull'articolo VI del GATT 1994 e sugli articoli 1 e 18.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, come indicato nel considerando 71. Tale abrogazione avrebbe un effetto ex post, che sarebbe giuridicamente distinto dall'estensione degli effetti delle sentenze Hubei che avrebbe invece un effetto retroattivo.
(74)
Infine, tali parti hanno rilevato che gli eventuali effetti negativi dell'abrogazione delle misure sulla situazione dell'industria dell'Unione dovrebbero essere affrontati in una nuova inchiesta antidumping da avviare in conformità all'articolo 5 del regolamento di base.
(75)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui mantenere in vigore le misure nei confronti dei produttori esportatori cinesi di TSS diversi da Hubei sarebbe non conforme all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 9, del regolamento di base e all'articolo VI del GATT 1994, nonché agli articoli 1 e 18.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, la Commissione ha ricordato, come indicato nel considerando 23, che le sentenze Hubei hanno limitato l'annullamento del regolamento iniziale ai soli dazi antidumping imposti nei confronti di Hubei. Come spiegato anche nel considerando 25, l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza riguardante le misure contro la Cina relative ai TSS è rimasta valida parimenti al regolamento iniziale, vale a dire, nella misura in cui si applica ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.
(76)
Inoltre, secondo il principio della certezza del diritto, la definitività degli atti delle istituzioni dell'Unione impedisce che essi siano messi in discussione una volta trascorso il termine per il ricorso di cui all'articolo 263 del TFUE
(
17
)
. Pertanto, ogniqualvolta una parte ha un diritto incontestabile di chiedere l'annullamento di un provvedimento con un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali europei – come era il caso di tutti gli altri produttori esportatori cinesi diversi da Hubei – tale parte deve esercitare tale diritto oppure tacere per sempre
(
18
)
.
(77)
Ne consegue che, dal regolamento di base oppure dal GATT 1994 e dall'accordo antidumping dell'OMC, non deriva alcun obbligo giuridico di abrogare le misure in vigore rispetto ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei. Le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte.
(78)
Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui la Commissione non ha agito in linea con il principio di buona amministrazione, si rileva, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza detto principio non conferisce, di per sé, diritti ai singoli, salvo quando costituisce espressione di diritti specifici
(
19
)
. Poiché nessuna parte interessata è stata in grado di segnalare la violazione di un diritto specifico a tale riguardo, la Commissione ritiene che l'invocazione di argomentazioni in questo senso sia infondata. In secondo luogo, e in ogni caso, la Commissione ritiene di aver agito in linea con tale principio riaprendo l'inchiesta e conducendo una valutazione sull'opportunità delle misure in vigore alla luce delle sentenze Hubei. Il fatto che le parti non siano d'accordo sull'esito della valutazione non la rende illegittima o contraria al principio di buona amministrazione. Inoltre si rinvia al considerando 27.
(79)
Infine, per quanto riguarda la possibilità che l'industria dell'Unione presenti una denuncia antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, si rileva che la disponibilità di mezzi di impugnazione non invalida la valutazione sull'opportunità della possibile abrogazione delle misure condotta nei considerando 27-51.
(80)
Le argomentazioni addotte dalla CISA e dai quattro produttori esportatori in questione sono state quindi respinte. Pertanto, e come concluso nel considerando 67, la Commissione, nel complesso e tenendo in considerazione i considerevoli effetti negativi per l'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, ha concluso che non sarebbe opportuno abrogare le misure in vigore nei confronti della Cina alla luce delle sentenze Hubei.
G.
CONCLUSIONI
(81)
Tenuto conto di quanto precede, a seguito della comunicazione inviata il 28 luglio 2017 nessuna delle osservazioni fornite dalle parti interessate ha potuto mettere in discussione le risultanze della Commissione e le conclusioni generali riportate nel considerando 67 sono confermate.
H.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(82)
Alla luce delle ulteriori considerazioni di cui sopra, in particolare ai considerando da 31 a 38 e da 39 a 50, la Commissione ha ritenuto opportuno comunicare nuovamente a tutte le parti interessate tali ulteriori fatti e considerazioni sulla base dei quali ha deciso di non abrogare le misure antidumping in vigore per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, invitandole a presentare le loro osservazioni su tali conclusioni entro uno specifico termine. Dopo la divulgazione delle ulteriori informazioni non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate.
(83)
Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 è chiusa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (
GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 21
).
(
4
)
Sentenza del 29 gennaio 2014,
Hubei Xinyegang Steel/Consiglio
, T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35.
(
5
)
Sentenza del 7 aprile 2016,
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei
, cause riunite C-186/14P e C-193/14P, ECLI:EU:C:2016:209.
(
6
)
Avviso concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (
GU C 331 del 9.9.2016, pag. 4
).
(
7
)
Sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016,
C & J Clark International Ltd e Puma SE
, cause riunite C-659/13 e C-34/14, ECLI:EU:C:2016:74, punto 79.
(
8
)
Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018,
Deichmann
, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 87.
(
9
)
Sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2005,
Europe Chemi-Con (Deutschland)
/
Consiglio
, C-422/02 P, ECLI:EU:C:2005:56, punto 33.
(
10
)
Cfr.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, considerando da 112 a 121.
(
11
)
Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014,
Hubei Xinyegang Steel/Consiglio
, T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35, punto 93.
(
12
)
Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015,
TMK Europe
, C-143/14, EU:C:2015:236, punto 19; conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 21 maggio 2015, causa
Fliesen-Zentrum Deutschland
, C-687/13, EU:C:2015:349, punto 40; e conclusioni dell'avvocato generale Warner del 14 febbraio 1979, causa
NTN/Consiglio,
113/77, EU:C:1979:39, pag. 1212 e pag. 1243 per analogia, causa
Consiglio/Bank Saderat Iran e Commissione
, C-200/13 P, EU:C:2016:284, punto 119 e la giurisprudenza citata.
(
13
)
Avviso, pag. 4.
(
14
)
Come citato anche nella nota 7 del regolamento iniziale, il confronto è stato effettuato tra i volumi medi mensili.
(
15
)
Considerando 54 del regolamento iniziale.
(
16
)
Sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016 nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, C&J Clark International Ltd e Puma SE.
(
17
)
Sentenza del 1
o
luglio 2008,
Compagnie maritime belge/Commissione
, T-276/04, EU:T:2008:237, punto 59 e giurisprudenza citata.
(
18
)
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 16 novembre 2000, causa
Nachi Europe
, C-239/99, EU:C:2000:639, punto 58.
(
19
)
Sentenze del Tribunale del 2 ottobre 2003,
Area Cova/Consiglio e Commissione,
T-196/99, EU:T:2001:281, punto 43; del 4 ottobre 2006,
Tillack/Commission
e, T- 193/04, EU:T:2006:292, punto 127; e del 13 novembre 2008,
SPM/Consiglio e Commissione
, T-128/05, EU:T:2008:494, punto 127.
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