Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1006/2023

Decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio del 25 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell’allegato A di tale convenzione

Pubblicato: 25/04/2023 In vigore dal: 25/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio del 25 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell’allegato A di tale convenzione EN: Council Decision (EU) 2023/1006 of 25 April 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union at the eleventh meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants as regards the proposals for amendment of Annex A to that Convention

Testo normativo

24.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 136/55 DECISIONE (UE) 2023/1006 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell’allegato A di tale convenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ( 1 ) («convenzione») è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 2006/507/CE del Consiglio ( 2 ) . (2) A norma dell’articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti ha la facoltà di includere sostanze chimiche negli allegati A, B e/o C della convenzione e di specificare le relative misure di controllo. (3) È opportuno tenere debitamente conto delle raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti ( Persistent Organic Pollutants Review Committee – «POPRC»), istituito conformemente alla convenzione. (4) Si prevede che, nella sua undicesima riunione, la conferenza delle parti adotti decisioni per l’inclusione di ulteriori sostanze chimiche nell’allegato A della convenzione. (5) Al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente da ulteriori emissioni di Dechlorane plus, metossicloro e UV-328, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l’uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere la loro inclusione nei relativi allegati della convenzione. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di conferenza delle parti, poiché tali decisioni vincoleranno l’Unione o saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, tenendo debitamente conto delle relative raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (“POPRC»), è la seguente: a) sostenere l’inclusione del Dechlorane plus nell’allegato A, con le deroghe specifiche raccomandate dal POPRC; b) sostenere l’inclusione del metossicloro nell’allegato A, senza deroghe specifiche; c) sostenere l’inclusione dell’UV-328 nell’allegato A, con le deroghe specifiche raccomandate dal POPRC. Articolo 2 Alla luce dell’andamento dell’undicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui all’articolo 1 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2023 Per il Consiglio Il presidente P. KULLGREN ( 1 ) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3 . ( 2 ) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ( GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 ).

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