Decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio del 25 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell’allegato A di tale convenzione
Quali sostanze chimiche l'Unione europea intende includere nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e con quali modalità?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/1006 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea in occasione dell'undicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP). La decisione riguarda principalmente le aziende e gli Stati membri che operano nel settore chimico e della produzione industriale, poiché impone restrizioni sulla produzione e l'uso di tre sostanze specifiche: Dechlorane plus, metossicloro e UV-328. L'Unione si impegna a sostenere l'inclusione di queste tre sostanze nell'Allegato A della Convenzione, il quale prevede l'eliminazione o la riduzione della loro produzione e utilizzo a livello mondiale. Per il Dechlorane plus e l'UV-328 sono previste deroghe specifiche raccomandate dal Comitato di Esame dei POP (POPRC), mentre il metossicloro sarà soggetto a inclusione senza deroghe particolari. Questa decisione avrà impatto diretto sul Regolamento UE 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, che disciplina già le restrizioni su sostanze analoghe nel territorio europeo.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio del 25 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell’allegato A di tale convenzione
EN: Council Decision (EU) 2023/1006 of 25 April 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union at the eleventh meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants as regards the proposals for amendment of Annex A to that Convention
Testo normativo
24.5.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 136/55
DECISIONE (UE) 2023/1006 DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell’allegato A di tale convenzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
(
1
)
(«convenzione») è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 2006/507/CE del Consiglio
(
2
)
.
(2)
A norma dell’articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti ha la facoltà di includere sostanze chimiche negli allegati A, B e/o C della convenzione e di specificare le relative misure di controllo.
(3)
È opportuno tenere debitamente conto delle raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (
Persistent Organic Pollutants Review Committee
– «POPRC»), istituito conformemente alla convenzione.
(4)
Si prevede che, nella sua undicesima riunione, la conferenza delle parti adotti decisioni per l’inclusione di ulteriori sostanze chimiche nell’allegato A della convenzione.
(5)
Al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente da ulteriori emissioni di Dechlorane plus, metossicloro e UV-328, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l’uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere la loro inclusione nei relativi allegati della convenzione.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di conferenza delle parti, poiché tali decisioni vincoleranno l’Unione o saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, tenendo debitamente conto delle relative raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (“POPRC»), è la seguente:
a)
sostenere l’inclusione del Dechlorane plus nell’allegato A, con le deroghe specifiche raccomandate dal POPRC;
b)
sostenere l’inclusione del metossicloro nell’allegato A, senza deroghe specifiche;
c)
sostenere l’inclusione dell’UV-328 nell’allegato A, con le deroghe specifiche raccomandate dal POPRC.
Articolo 2
Alla luce dell’andamento dell’undicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui all’articolo 1 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(
1
)
GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3
.
(
2
)
Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (
GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (
GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45
).
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La Decisione 2023/1006 rappresenta il riferimento normativo per chi opera nel settore della chimica industriale e della sostenibilità ambientale, in quanto disciplina l'inclusione di inquinanti organici persistenti (POP) negli allegati della Convenzione di Stoccolma. Aziende produttrici, importatori e utilizzatori di Dechlorane plus, metossicloro e UV-328 devono consultare questa decisione insieme al Regolamento UE 2019/1021 per comprendere gli obblighi di conformità, le deroghe applicabili e le scadenze di eliminazione graduale delle sostanze vietate.
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