Decisione (UE) 2023/1013 del Consiglio del 16 maggio 2023 relativa a una deroga alla decisione 2013/471/UE relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti e abroga la decisione (UE) 2021/1072
Decisione (UE) 2023/1013 del Consiglio del 16 maggio 2023 relativa a una deroga alla decisione 2013/471/UE relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti e abroga la decisione (UE) 2021/1072
EN: Council Decision (EU) 2023/1013 of 16 May 2023 on a derogation from Decision 2013/471/EU on the granting of daily allowances to and the reimbursement of travelling expenses of members of the European Economic and Social Committee and their alternates, and repealing Decision (EU) 2021/1072
Testo normativo
24.5.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 136/69
DECISIONE (UE) 2023/1013 DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 2023
relativa a una deroga alla decisione 2013/471/UE relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti e abroga la decisione (UE) 2021/1072
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 301, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (UE) 2021/1072 del Consiglio
(
1
)
ha introdotto una deroga temporanea agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2013/471/UE del Consiglio
(
2
)
per quanto riguarda il versamento delle indennità giornaliere e il rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo («Comitato») e ai loro supplenti (denominati congiuntamente «beneficiari»), che consente ai beneficiari che partecipano alle riunioni a distanza per via elettronica un’indennità giornaliera.
(2)
La deroga temporanea è stata ritenuta necessaria al fine di garantire che le attività del Comitato possano svolgersi in modo adeguato e sostenibile in ogni momento per assicurare la continuità istituzionale per il periodo in cui persistevano difficoltà di viaggio o restrizioni sanitarie alle riunioni in presenza dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione.
(3)
Le relazioni presentate dal Comitato in ordine all’applicazione della deroga temporanea hanno evidenziato i benefici di bilancio e ambientali offerti da un’indennità giornaliera per i beneficiari che partecipano alle riunioni a distanza per via elettronica, nonché i vantaggi e i miglioramenti in termini di efficienza in relazione alla continuità istituzionale e operativa del Comitato. Tali benefici restano pertinenti indipendentemente dalle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione, come dimostrato dalla richiesta presentata dal Comitato al Consiglio per una soluzione strutturale che consenta di concedere un’indennità giornaliera per i beneficiari che partecipano a determinati tipi di riunioni del Comitato a distanza per via elettronica.
(4)
È pertanto opportuno sostituire la deroga temporanea introdotta dalla decisione (UE) 2021/1072 con una soluzione strutturale che consenta di concedere un’indennità giornaliera ai beneficiari che partecipano a distanza per via elettronica alle riunioni debitamente autorizzate conformemente alle norme interne del Comitato, ad eccezione delle riunioni dell’Ufficio di presidenza, delle sessioni plenarie dell’Assemblea o delle riunioni delle sezioni o della commissione consultiva per le trasformazioni industriali. È inoltre opportuno che, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ove risulti impossibile organizzare riunioni del Comitato completamente in presenza, l’indennità giornaliera per la partecipazione a distanza per via elettronica sia concessa in relazione a ogni altra riunione del Comitato debitamente autorizzata essenziale per garantire la continuità istituzionale e operativa dello stesso.
(5)
Le spese amministrative effettivamente sostenute da un beneficiario che partecipa a una riunione a distanza per via elettronica sono inferiori all’importo dell’indennità giornaliera attualmente applicabile per la partecipazione alle riunioni in presenza, mentre il tempo trascorso da un beneficiario rimane lo stesso. Si rende pertanto opportuno adeguare di conseguenza l’indennità giornaliera concessa ai beneficiari che partecipano alle riunioni a distanza per via elettronica.
(6)
Il Comitato dovrebbe stabilire norme dettagliate relative alla concessione dell’indennità giornaliera per i beneficiari che partecipano a distanza per via elettronica alle riunioni, al fine di massimizzare i benefici derivanti dalla partecipazione a distanza, garantendo nel contempo che ciò non comporti un aumento ingiustificato del numero di riunioni organizzate dal Comitato.
(7)
Il Comitato dovrebbe presentare al Consiglio relazioni periodiche sull’applicazione dell’indennità giornaliera per i beneficiari che partecipano a distanza per via elettronica alle riunioni in modo da consentire al Consiglio di valutarne l’impatto, in linea con i requisiti in materia di presentazione di relazioni di cui alla decisione 2013/471/UE. Le relazioni dovrebbero in particolare indicare l’evoluzione del numero di riunioni a distanza per via elettronica del Comitato e la loro durata, nonché i risparmi di bilancio e ambientali associati a tali riunioni.
(8)
La presente decisione dovrebbe rientrare in una futura revisione generale della decisione 2013/471/UE, da intraprendersi prima della fine dell’attuale mandato del Comitato.
(9)
La decisione (UE) 2021/1072 dovrebbe essere abrogata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In deroga agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2013/471/UE, i beneficiari che partecipano alle riunioni del Comitato a distanza per via elettronica hanno diritto soltanto a un’indennità giornaliera fissata a 145 EUR.
2. La concessione dell’indennità giornaliera di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle riunioni autorizzate conformemente alle norme interne del Comitato, ad eccezione delle riunioni dell’Ufficio di presidenza, delle sessioni plenarie dell’Assemblea delle riunioni delle sezioni e delle riunioni della commissione consultiva per le trasformazioni industriali.
3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, l’indennità giornaliera di cui al paragrafo 1 è concessa anche per ogni altra riunione del Comitato debitamente autorizzata diversa da quelle per cui l’indennità giornaliera è concessa in conformità del paragrafo 2, a condizione che tale riunione non possa essere organizzata completamente in presenza e che sia essenziale per garantire la continuità istituzionale e operativa del Comitato.
Articolo 2
Il Comitato adotta disposizioni dettagliate che attuano l’articolo 1 entro il 26 luglio 2023.
Articolo 3
Le relazioni sull’applicazione dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 1 sono incluse nei requisiti in materia di presentazione di relazioni di cui all’articolo 9 della decisione 2013/471/UE.
Articolo 4
La decisione (UE) 2021/1072 è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(
1
)
Decisione (UE) 2021/1072 del Consiglio, del 28 giugno 2021, recante deroga temporanea alla decisione 2013/471/UE relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (
GU L 230 del 30.6.2021, pag. 30
).
(
2
)
Decisione 2013/471/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti (
GU L 253 del 25.9.2013, pag. 22
).
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