Decisione UE In vigore

Decisione UE 1038/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1038 della Commissione del 24 maggio 2023 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2022 notificata con il numero C(2023) 3275 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Pubblicato: 24/05/2023 In vigore dal: 24/05/2023 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità con cui la Commissione europea liquida i conti degli organismi pagatori del Regno Unito per le spese FEASR nell'esercizio finanziario 2022?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1038 disciplina la liquidazione dei conti relativi al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) gestiti da quattro organismi pagatori del Regno Unito per l'esercizio finanziario 2022 (16 ottobre 2021 - 15 ottobre 2022). La liquidazione si basa sui conti annuali presentati dal Regno Unito, verificati dalla Commissione secondo i criteri di completezza, esattezza e veridicità, e tiene conto delle spese dichiarate, delle rettifiche applicate e dei pagamenti intermedi già erogati durante l'esercizio. Per ciascuno dei quattro programmi di sviluppo rurale (2014UK06RDRP001, 002, 003, 004), la Commissione determina l'importo da recuperare dal Regno Unito o da erogargli, applicando il limite del 95% del contributo totale programmato: due programmi hanno raggiunto questa soglia e il saldo residuo sarà versato alla chiusura del periodo di programmazione. La decisione applica inoltre riduzioni per inosservanza dei termini di pagamento secondo l'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e tiene conto delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi irregolari secondo l'articolo 54, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1038 della Commissione del 24 maggio 2023 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2022 [notificata con il numero C(2023) 3275] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/1038 of 24 May 2023 on the clearance of the accounts of the paying agencies of the United Kingdom concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for financial year 2022 (notified under document C(2023) 3275) (Only the English text is authentic)

Testo normativo

26.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139/81 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1038 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2023 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2022 [notificata con il numero C(2023) 3275] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 104, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 2 ) , in particolare l’articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) L’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) per l’esercizio finanziario 2022. (2) L’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ( 4 ) stabilisce che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli dal 21 al 25, gli articoli 27, 28 e 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli dal 31 al 40 e gli articoli dal 42 al 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 5 ) continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’esercizio finanziario 2022. (3) L’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’esercizio finanziario 2022. (4) L’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ( 6 ) stabilisce che l’articolo 5, l’articolo 5 bis , l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 12, l’articolo 13 e l’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 7 ) continuano ad applicarsi per quanto concerne il FEASR in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l’esercizio finanziario 2022. (5) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dal Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato. (6) A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 2021/2116, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio finanziario 2022, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del FEASR, a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2021 e il 15 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128. (7) A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso. (8) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche proposte. (9) Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi. (10) L’articolo 36, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi sono effettuati a condizione che sia rispettato l’importo globale del contributo programmato del FEASR. A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l’importo da pagare deve essere limitato all’importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L’importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all’adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di programmazione. (11) A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le norme sui termini di pagamento per le misure nell’ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo si applicano a partire dall’anno di domanda 2019. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate a norma dell’articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, seguono la procedura di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l’esercizio finanziario 2022. Tali riduzioni possono essere esaminate, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. (12) A norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non deve superare il 95 % del contributo del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale. Tale soglia è stata raggiunta dai programmi seguenti: 2014UK06RDRP001 e 2014UK06RDRP003. Il saldo dovuto su questi programmi sarà versato alla chiusura del periodo di programmazione. (13) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico del Regno Unito. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve presentare alla Commissione, a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a suo carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell’obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. (14) A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. (15) La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare al Regno Unito in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR. (16) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2022 e relativamente al periodo di programmazione 2014-2020. Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell’allegato I. Articolo 2 Gli importi da imputare al Regno Unito in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell’allegato II della presente decisione. Articolo 3 Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell’allegato III della presente decisione. Articolo 4 La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Articolo 5 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2023 Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 . ( 2 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ). ( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95 ). ( 7 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18 ). ALLEGATO I Spese liquidate del FEASR relative all'esercizio finanziario 2022, per programma di sviluppo rurale Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito, per programma Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020 In EUR In EUR CCI Spese 2022 Rettifiche Totale Importi non riutilizzabili Importo accettato Liquidato per l'esercizio finanziario 2022 Pagamenti intermedi rimborsati al Regno Unito per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti Importo che deve essere recuperato dal (-) o erogato al (+) Regno Unito Saldo da versare alla chiusura del periodo di programmazione a causa del raggiungimento della soglia del 95 % ( *1 ) i ii) iii = i + ii iv v = iii - iv vi vii = v - vi UK 2014UK06RDRP001 320 428 023,31 0,00 320 428 023,31 0,00 320 428 023,31 272 787 068,76 -13 178,79 47 654 133,34 UK 2014UK06RDRP002 27 737 698,19 -33 192,33 27 704 505,86 0,00 27 704 505,86 27 703 772,21 733,65 0,00 UK 2014UK06RDRP003 43 945 611,42 - 441 226,49 43 504 384,93 0,00 43 504 384,93 29 598 163,53 - 597 933,18 14 504 154,58 UK 2014UK06RDRP004 83 079 581,60 - 178 527,42 82 901 054,18 0,00 82 901 054,18 82 901 627,10 - 572,92 0,00 ( *1 ) Laddove i pagamenti hanno raggiunto il 95 % del contributo totale del FEASR per un programma di sviluppo rurale (articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio), il saldo sarà versato durante la chiusura del programma. ALLEGATO II Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2022 - FEASR Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020 Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013 Valuta In valuta nazionale In EUR In valuta nazionale In EUR UK GBP 3 841,34 0,00 17 115,42 0,00 ALLEGATO III Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2022 - FEASR Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 In EUR CCI Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2022 UK 2014UK06RDRP001 434 188,85 UK 2014UK06RDRP002 0,00 UK 2014UK06RDRP003 0,00 UK 2014UK06RDRP004 0,00

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La liquidazione dei conti FEASR è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che stabiliscono le modalità di gestione finanziaria, i controlli sugli organismi pagatori e le procedure di clearance dei conti. I professionisti che operano nel settore dello sviluppo rurale devono conoscere i concetti di prefinanziamento, pagamenti intermedi, soglia del 95%, rettifiche finanziarie, recupero di importi irregolari e riduzioni per inosservanza dei termini di pagamento, poiché incidono direttamente sulla determinazione dei saldi dovuti tra gli Stati membri e l'Unione europea.

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