Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1039/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1039 della Commissione del 24 maggio 2023 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2022 notificata con il numero C(2023) 3272 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Pubblicato: 24/05/2023 In vigore dal: 24/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1039 della Commissione del 24 maggio 2023 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2022 [notificata con il numero C(2023) 3272] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/1039 of 24 May 2023 on the clearance of the accounts of the paying agencies of the United Kingdom concerning debts arising from expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) under the 2014-2020 programming period and the 2007-2013 programming period for financial year 2022 (notified under document C(2023) 3272) (Only the English text is authentic)

Testo normativo

26.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139/88 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1039 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2023 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2022 [notificata con il numero C(2023) 3272] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 104, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 2 ) , in particolare l’articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («l’accordo di recesso»), previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) L’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, da 40 a 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, da 70 a 75, 77, da 91 a 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2022. (2) L’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ( 3 ) stabilisce che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli, 5, 6 e 7, gli articoli da 21 a 25, gli articoli 27, 28 e 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli da 31 a 40 e gli articoli da 42 a 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 4 ) continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i debiti derivanti dalle spese finanziate dal FEAGA nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2022. (3) L’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’esercizio finanziario 2022. (4) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dal Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato. (5) A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, il Regno Unito ha l’obbligo di continuare ad assicurare il funzionamento del sistema di gestione e di controllo per il riconoscimento, la registrazione e il recupero dei debiti derivanti dalle spese finanziate dal FEAGA nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013, conformemente all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013. (6) A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio 2022, si dovrebbe tenere conto del riconoscimento, della registrazione e del recupero dei debiti da parte del Regno Unito tra il 16 ottobre 2021 e il 15 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128. (7) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche proposte. (8) Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi. (9) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico del Regno Unito. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a suo carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. (10) A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, del citato regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. (11) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e delle precedenti prospettive finanziarie, conformemente all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’esercizio finanziario 2022. Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Articolo 3 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2023 Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 . ( 2 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ). ALLEGATO Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2022 — FEAGA Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito 2022 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono Totale a + b Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente al FEAGA Totale Importo che deve essere recuperato dal (–) o erogato al (+) Regno Unito ( 1 ) liquidati stralciati = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale = totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili a b c=a+b d e=c+d f=e UK GBP 0,00 0,00 0,00 -19 336,80 -19 336,80 -19 336,80 UK EUR -1 474 812,20 0,00 -1 474 812,20 0,00 -1 474 812,20 -1 474 812,20 Spese ( 2 ) Entrate con destinazione specifica ( 2 ) Articolo 54, paragrafo 2 (=d) Totale (=f) 0802 06 01 6200 6200 g h i j=g+h+i UK GBP 0,00 0,00 -19 336,80 -19 336,80 UK EUR 0,00 -1 474 812,20 0,00 -1 474 812,20 NB: Nomenclatura 2023: 0802 06 01 , 6200 ( 1 ) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione. ( 2 ) LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore del Regno Unito che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

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