Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1040/2023

Decisione (UE) 2023/1040 del Consiglio del 15 maggio 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro

Pubblicato: 15/05/2023 In vigore dal: 15/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1040 del Consiglio del 15 maggio 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro EN: Council Decision (EU) 2023/1040 of 15 May 2023 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and Montenegro on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

Testo normativo

30.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 140/1 DECISIONE (UE) 2023/1040 DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, un accordo sullo status deve essere concluso dall’Unione con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (2) Il 18 novembre 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Montenegro per un accordo relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro. (3) I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro («accordo»). (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 2 ) ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’ acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. (6) È opportuno firmare l’accordo e approvare la dichiarazione acclusa relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein, a nome dell’Unione. (7) Al fine di permettere il dispiegamento urgente del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nel territorio del Montenegro, è opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro («accordo»), con riserva della sua conclusione ( 3 ) . Articolo 2 La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione. Articolo 4 L’accordo è, in conformità del suo articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore ( 4 ) . Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. FORSSMED ( 1 ) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 ( GU L 295 del 14.11.2019. pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’ acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 3 ) Cfr. pag. … della presente Gazzetta ufficiale. ( 4 ) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ISLANDA, AL REGNO DI NORVEGIA, ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN Le parti dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea all’Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di tali paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen. È pertanto auspicabile che le autorità dell’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, da un lato, e le autorità del Montenegro, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro.

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