Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1075/2023

Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio del 1o giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione

Pubblicato: 01/06/2023 In vigore dal: 01/06/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio del 1o giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione EN: Council Decision (EU) 2023/1075 of 1 June 2023 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence with regard to institutions and public administration of the Union

Testo normativo

2.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 143/1 DECISIONE (UE) 2023/1075 DEL CONSIGLIO del 1 o giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è il primo strumento internazionale che mira ad eliminare la violenza contro le donne, comprese le ragazze di meno di 18 anni, come causa principale della persistente disparità tra uomini e donne, istituendo un quadro completo di misure giuridiche e politiche per prevenire la violenza contro le donne e per tutelare e assistere le vittime di tale violenza. La convenzione è entrata in vigore il 1 o aprile 2014. In conformità dell'articolo 75 della convenzione, l'Unione può diventarne parte. (2) Conformemente alle decisioni (UE) 2017/865 ( 2 ) e (UE) 2017/866 ( 3 ) del Consiglio, la convenzione è stata firmata il 13 giugno 2017 a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie disciplinate dalla convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in data successiva. (3) La convenzione istituisce un quadro giuridico completo e multiforme per tutelare le donne contro tutte le forme di violenza. Essa mira a prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica. La convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e la sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di sostegno, e affronta la dimensione della violenza di genere in materia di asilo e migrazione. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti. (4) La conclusione della convenzione a nome dell'Unione contribuirà alla realizzazione della parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti, quale valore e obiettivo fondamentale dell'Unione che quest'ultima deve perseguire in tutte le sue attività, ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne non è solo un reato, ma anche una violazione dei diritti umani delle donne e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. Impegnandosi ad attuare la convenzione, l'Unione conferma il proprio impegno a combattere la violenza contro le donne nel proprio territorio e a livello globale, e rafforza la sua attuale azione politica e il quadro giuridico sostanziale esistente nel settore del diritto processuale penale, che è di particolare importanza per le donne e le ragazze. (5) Nella convenzione rientrano materie di competenza esclusiva dell'Unione e altre materie di competenza degli Stati membri. (6) L'Unione dovrebbe aderire alla convenzione solo per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva, vale a dire nella misura in cui le pertinenti disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o non ne modifica la portata. L'adesione dell'Unione alla convenzione per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale. (7) Nella fase di attuazione della convenzione, l'Unione sarà responsabile dell'attuazione delle disposizioni della convenzione per le quali ha competenza esclusiva, mentre gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione saranno i soli responsabili dell'attuazione delle disposizioni della convenzione che rientrano nella loro competenza nazionale. (8) L'Unione ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione per quanto riguarda le proprie istituzioni e la propria amministrazione pubblica. Entro la data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione, quest'ultima dovrebbe garantire che rispetta la convenzione, anche per quanto riguarda le proprie istituzioni e la propria amministrazione pubblica. (9) La presente decisione riguarda le disposizioni della convenzione solo nella misura in cui sono applicabili alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione. Non riguarda le disposizioni della convenzione sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, sull'asilo o il non respingimento, le quali sono oggetto di una distinta decisione del Consiglio da adottarsi in parallelo alla presente decisione. (10) Il Consiglio, gli Stati membri che sono parti della convenzione e la Commissione hanno redatto un codice di condotta che stabilisce le disposizioni interne relative all'esercizio dei diritti e degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi della convenzione ("codice di condotta"). Tali disposizioni regolano tra l'altro il ruolo della Commissione in qualità di organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 10 della convenzione per le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e l'autonomia delle istituzioni dell'Unione per le questioni connesse al loro funzionamento, il meccanismo di controllo, ivi compresa la presentazione di rapporti al gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), la partecipazione dell'Unione alle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione, specialmente il Comitato delle parti di cui all'articolo 67 della convenzione, la definizione di posizioni dell'Unione, comuni o coordinate per tali riunioni, e la stretta cooperazione in occasione di tali riunioni, in particolare per quanto riguarda le modalità di intervento e di votazione. Il codice di condotta è dunque concepito quale strumento pratico interno che consente all'Unione e agli Stati membri di pervenire a una rappresentanza esterna coerente, globale e unitaria per quanto concerne la convenzione. (11) È opportuno approvare la convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è approvata a nome dell'Unione ( 4 ) nella misura in cui si applica alle proprie istituzioni e alla propria amministrazione pubblica. 2.   L'adesione dell'Unione alla convenzione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 75, paragrafi 2 e 4, della convenzione. Articolo 3 La Commissione funge da organismo di coordinamento dell'Unione conformemente all'articolo 10 della convenzione e adempie agli obblighi di informazione di cui al capitolo IX per le materie della convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, fatte salve le competenze degli Stati membri e l'autonomia delle istituzioni dell'Unione per le questioni connesse al loro funzionamento. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 1 o giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente A. CARLSON ( 1 ) Approvazione del 10 maggio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)]. ( 2 ) Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale ( GU L 131 del 20.5.2017, pag. 11 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento ( GU L 131 del 20.5.2017, pag. 13 ). ( 4 ) Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

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