Decisione UE In vigore

Decisione UE 1075/2023

Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio del 1o giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione

Pubblicato: 01/06/2023 In vigore dal: 01/06/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2023/1075 riguardo l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza contro le donne?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/1075 del 1° giugno 2023 approva l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ma limitatamente alle materie di competenza esclusiva dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'UE. La Convenzione, entrata in vigore il 1° aprile 2014, rappresenta il primo strumento internazionale completo che mira a eliminare la violenza contro le donne e le ragazze, stabilendo un quadro giuridico e politico per la prevenzione, il perseguimento e l'eliminazione di tutte le forme di violenza di genere. L'adesione dell'Unione non pregiudica la competenza dei singoli Stati membri, che mantengono la facoltà di ratificare autonomamente la Convenzione per le materie rientranti nella loro competenza nazionale. La Commissione europea è designata come organismo di coordinamento dell'Unione e responsabile dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione per le materie di competenza esclusiva dell'UE, mentre gli Stati membri rimangono responsabili dell'implementazione per le materie di loro competenza. La decisione esclude esplicitamente le disposizioni sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, sull'asilo e il non-respingimento, che sono oggetto di distinte decisioni del Consiglio.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio del 1o giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione EN: Council Decision (EU) 2023/1075 of 1 June 2023 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence with regard to institutions and public administration of the Union

Testo normativo

2.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 143/1 DECISIONE (UE) 2023/1075 DEL CONSIGLIO del 1 o giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è il primo strumento internazionale che mira ad eliminare la violenza contro le donne, comprese le ragazze di meno di 18 anni, come causa principale della persistente disparità tra uomini e donne, istituendo un quadro completo di misure giuridiche e politiche per prevenire la violenza contro le donne e per tutelare e assistere le vittime di tale violenza. La convenzione è entrata in vigore il 1 o aprile 2014. In conformità dell'articolo 75 della convenzione, l'Unione può diventarne parte. (2) Conformemente alle decisioni (UE) 2017/865 ( 2 ) e (UE) 2017/866 ( 3 ) del Consiglio, la convenzione è stata firmata il 13 giugno 2017 a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie disciplinate dalla convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in data successiva. (3) La convenzione istituisce un quadro giuridico completo e multiforme per tutelare le donne contro tutte le forme di violenza. Essa mira a prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica. La convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e la sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di sostegno, e affronta la dimensione della violenza di genere in materia di asilo e migrazione. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti. (4) La conclusione della convenzione a nome dell'Unione contribuirà alla realizzazione della parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti, quale valore e obiettivo fondamentale dell'Unione che quest'ultima deve perseguire in tutte le sue attività, ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne non è solo un reato, ma anche una violazione dei diritti umani delle donne e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. Impegnandosi ad attuare la convenzione, l'Unione conferma il proprio impegno a combattere la violenza contro le donne nel proprio territorio e a livello globale, e rafforza la sua attuale azione politica e il quadro giuridico sostanziale esistente nel settore del diritto processuale penale, che è di particolare importanza per le donne e le ragazze. (5) Nella convenzione rientrano materie di competenza esclusiva dell'Unione e altre materie di competenza degli Stati membri. (6) L'Unione dovrebbe aderire alla convenzione solo per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva, vale a dire nella misura in cui le pertinenti disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o non ne modifica la portata. L'adesione dell'Unione alla convenzione per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale. (7) Nella fase di attuazione della convenzione, l'Unione sarà responsabile dell'attuazione delle disposizioni della convenzione per le quali ha competenza esclusiva, mentre gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione saranno i soli responsabili dell'attuazione delle disposizioni della convenzione che rientrano nella loro competenza nazionale. (8) L'Unione ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione per quanto riguarda le proprie istituzioni e la propria amministrazione pubblica. Entro la data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione, quest'ultima dovrebbe garantire che rispetta la convenzione, anche per quanto riguarda le proprie istituzioni e la propria amministrazione pubblica. (9) La presente decisione riguarda le disposizioni della convenzione solo nella misura in cui sono applicabili alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione. Non riguarda le disposizioni della convenzione sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, sull'asilo o il non respingimento, le quali sono oggetto di una distinta decisione del Consiglio da adottarsi in parallelo alla presente decisione. (10) Il Consiglio, gli Stati membri che sono parti della convenzione e la Commissione hanno redatto un codice di condotta che stabilisce le disposizioni interne relative all'esercizio dei diritti e degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi della convenzione ("codice di condotta"). Tali disposizioni regolano tra l'altro il ruolo della Commissione in qualità di organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 10 della convenzione per le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e l'autonomia delle istituzioni dell'Unione per le questioni connesse al loro funzionamento, il meccanismo di controllo, ivi compresa la presentazione di rapporti al gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), la partecipazione dell'Unione alle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione, specialmente il Comitato delle parti di cui all'articolo 67 della convenzione, la definizione di posizioni dell'Unione, comuni o coordinate per tali riunioni, e la stretta cooperazione in occasione di tali riunioni, in particolare per quanto riguarda le modalità di intervento e di votazione. Il codice di condotta è dunque concepito quale strumento pratico interno che consente all'Unione e agli Stati membri di pervenire a una rappresentanza esterna coerente, globale e unitaria per quanto concerne la convenzione. (11) È opportuno approvare la convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è approvata a nome dell'Unione ( 4 ) nella misura in cui si applica alle proprie istituzioni e alla propria amministrazione pubblica. 2.   L'adesione dell'Unione alla convenzione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 75, paragrafi 2 e 4, della convenzione. Articolo 3 La Commissione funge da organismo di coordinamento dell'Unione conformemente all'articolo 10 della convenzione e adempie agli obblighi di informazione di cui al capitolo IX per le materie della convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, fatte salve le competenze degli Stati membri e l'autonomia delle istituzioni dell'Unione per le questioni connesse al loro funzionamento. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 1 o giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente A. CARLSON ( 1 ) Approvazione del 10 maggio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)]. ( 2 ) Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale ( GU L 131 del 20.5.2017, pag. 11 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento ( GU L 131 del 20.5.2017, pag. 13 ). ( 4 ) Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1075/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2023/1075 rappresenta un impegno dell'Unione europea nella lotta alla violenza di genere e nella promozione della parità tra uomini e donne, basandosi sui principi fondamentali dei Trattati UE, della Carta dei diritti fondamentali e della competenza esclusiva dell'Unione. Professionisti del diritto amministrativo e della cooperazione internazionale consultano questa normativa per comprendere la ripartizione delle competenze tra istituzioni UE e Stati membri, il ruolo della Commissione come organismo di coordinamento, e le modalità di partecipazione dell'Unione ai meccanismi di controllo e ai comitati istituiti dalla Convenzione.

Normative correlate

Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1379/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, c…
Decisione UE 1399/2026
Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la d…
Decisione UE 1396/2026
Decisione (PESC) 2026/1396 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la d…
Decisione UE 1408/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1408 della Commissione, del 22 giugno 2026, c…
Decisione UE 1411/2026
Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio, del 22 giugno 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1403/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1403 della Commissione, del 19 giugno 2026, c…
Decisione UE 1389/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1389 della Commissione, del 17 giugno 2026, r…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 212 Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevan… Interpello AdE 36

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1387 della Commissione, del 17 giugno 2026, che modific… 1387/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un membro del … 03364/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un supplente d… 03350/2026 Decisione (UE) 2026/1400 del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla nomina di un me… 1400/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un membro del … 03347/2026 Decisione (UE) 2026/1381 del Consiglio, del 15 giugno 2026, relativa alla conclusione del… 1381/2026
Vedi tutti i Decisione UE →