Decisione UE In vigore

Decisione UE 1136/2023

Decisione (PESC) 2023/1136 del Consiglio dell’8 giugno 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine con materiali militari concepiti per l’uso letale della forza

Pubblicato: 08/06/2023 In vigore dal: 08/06/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità di finanziamento della Decisione UE 1136/2023 per l'assistenza militare al Niger?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2023/1136 del Consiglio dell'8 giugno 2023 istituisce una misura di assistenza finanziata attraverso lo Strumento Europeo per la Pace (EPF) a favore della Repubblica del Niger. L'obiettivo principale è potenziare le capacità delle Forze Armate Nigerine (FAN) per difendere l'integrità territoriale, la sovranità nazionale e proteggere la popolazione civile dalla minaccia terroristica, operando nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. La misura finanzia specificamente la fornitura di munizioni aria-suolo (categoria ML4) destinate agli elicotteri MI-35 e MI-171 della forza aerea nigerina, con un importo di riferimento di 4.702.998 EUR e una durata di 30 mesi. L'attuazione è affidata all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, con il supporto operativo della società Défense Conseil International (DCI Group), e prevede attività complementari di addestramento, manutenzione e monitoraggio finanziate attraverso una decisione parallela (PESC) 2023/1137. La decisione include meccanismi rigorosi di controllo, sorveglianza e valutazione, con verifiche di consegna, relazioni annuali del beneficiario e ispezioni in loco, oltre a clausole di sospensione e cessazione in caso di violazione degli obblighi internazionali.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/1136 del Consiglio dell’8 giugno 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine con materiali militari concepiti per l’uso letale della forza EN: Council Decision (CFSP) 2023/1136 of 8 June 2023 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Nigerien Armed Forces with military equipment designed to deliver lethal force

Testo normativo

9.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149/81 DECISIONE (PESC) 2023/1136 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine con materiali militari concepiti per l’uso letale della forza IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) La Repubblica del Niger svolge un ruolo importante nel quadro delle principali iniziative regionali, europee e internazionali volte a rafforzare la pace e lo sviluppo nel Sahel, tra cui la strategia integrata dell’Unione nel Sahel, la coalizione per il Sahel e il partenariato per la sicurezza e la stabilità nel Sahel (P3S) come pure l’Alleanza per il Sahel. La comunità internazionale, compresa l’Unione, ha profuso notevoli sforzi per sostenere la Repubblica del Niger nella sua lotta contro il terrorismo nell’ultimo periodo. (3) Il 10 giugno 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dalla Repubblica del Niger affinché l’Unione assista le forze armate nigerine ( Forces armées nigériennes — FAN) nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare la capacità di supporto aereo ravvicinato della forza aerea nigerina ( Armée de l’air du Niger — AAN). Il 4 aprile 2023 è stata ricevuta una richiesta riveduta da parte della Repubblica del Niger che rispecchia i risultati di una valutazione delle esigenze effettuata dall’Unione nel febbraio 2023. (4) La presente decisione relativa a una misura di assistenza nell’ambito dell’EPF a sostegno delle forze armate nigerine con materiali militari concepiti per l’uso letale della forza è integrata dalla decisione del Consiglio (PESC) 2023/1137 ( 2 ) . È opportuno che le due decisioni siano attuate contemporaneamente, ma gestite separatamente. (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 3 ) , e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica del Niger («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è potenziare la capacità delle forze armate nigerine ( Forces armées nigériennes — FAN) per difendere l’integrità territoriale e la sovranità della Repubblica del Niger e migliorare la protezione della popolazione civile, anche dalla crescente minaccia terroristica, nel pieno rispetto del diritto internazionale pertinente, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura di munizioni aria-suolo (ML4 nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE) per gli elicotteri MI-35 e MI-171. 4.   L’attuazione della misura di assistenza è integrata da attività volte a garantire l’uso, la manutenzione, lo stoccaggio e il monitoraggio adeguati delle munizioni aria-suolo, da finanziare nell’ambito della decisione (PESC) 2023/1137. 5.   La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 4 702 998 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte della forza aerea nigerina, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata a Défense Conseil International — DCI Group. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte della forza aerea nigerina. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature, i servizi e le infrastrutture forniti nell’ambito della misura di assistenza e sull’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento dell’obiettivo enunciato all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, l’8 giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente M. MALMER STENERGARD ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2023/1137 del Consiglio, dell’8 giugno 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine (Cfr. pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ).

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La Decisione 1136/2023 rappresenta un'applicazione dello Strumento Europeo per la Pace (EPF) nel contesto della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), disciplinando l'assistenza militare secondo la Posizione Comune 2008/944/PESC sul controllo delle esportazioni di tecnologie militari. Gli operatori che gestiscono tali misure devono garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e della sovranità dello Stato beneficiario, con particolare attenzione ai vincoli di trasferimento, manutenzione e monitoraggio delle attrezzature fornite.

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