Decisione UE In vigore

Decisione UE 1137/2023

Decisione (PESC) 2023/1137 del Consiglio dell’8 giugno 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine

Pubblicato: 08/06/2023 In vigore dal: 08/06/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità di attuazione della Decisione UE 1137/2023 relativa all'assistenza alle forze armate nigerine?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2023/1137 del Consiglio dell'8 giugno 2023 istituisce una misura di assistenza finanziata dallo Strumento Europeo per la Pace (EPF) a favore della Repubblica del Niger, con l'obiettivo di potenziare le capacità delle forze armate nigerine nel difendere l'integrità territoriale e la sovranità nazionale, migliorando al contempo la protezione della popolazione civile dalla minaccia terroristica. La misura riguarda specificamente il rafforzamento della forza aerea nigerina e della Commissione nazionale per i diritti umani, con un finanziamento di 297.002 EUR per una durata di 30 mesi. L'assistenza si articola in tre componenti principali: fornitura di attrezzature logistiche, attività di sviluppo delle capacità (gestione dei rischi, logistica, stoccaggio, manutenzione, gestione dei rifiuti e analisi degli incidenti) e potenziamento infrastrutturale della base aerea 101 di Niamey. L'attuazione è affidata a Défense Conseil International (DCI Group) sotto la responsabilità dell'Alto Rappresentante dell'Unione, con controlli rigorosi che includono verifiche di consegna, relazioni annuali del beneficiario e ispezioni in loco, oltre al rispetto vincolante del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/1137 del Consiglio dell’8 giugno 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine EN: Council Decision (CFSP) 2023/1137 of 8 June 2023 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Nigerien Armed Forces

Testo normativo

9.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149/85 DECISIONE (PESC) 2023/1137 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) La Repubblica del Niger svolge un ruolo importante nel quadro delle principali iniziative regionali, europee e internazionali volte a rafforzare la pace e lo sviluppo nel Sahel, tra cui la strategia integrata dell’Unione nel Sahel, la coalizione per il Sahel e il partenariato per la sicurezza e la stabilità nel Sahel (P3S) come pure l’Alleanza per il Sahel. La comunità internazionale, compresa l’Unione, ha profuso notevoli sforzi per sostenere la Repubblica del Niger nella sua lotta contro il terrorismo nell’ultimo periodo. (3) Il 10 giugno 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dalla Repubblica del Niger affinché l’Unione assista le forze armate nigerine ( Forces armées nigériennes — FAN) nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare la capacità di supporto aereo ravvicinato della forza aerea nigerina ( Armée de l’air du Niger — AAN). Il 4 aprile 2023 è stata ricevuta una richiesta riveduta da parte della Repubblica del Niger che rispecchia i risultati di una valutazione delle esigenze effettuata dall’Unione nel febbraio 2023. (4) La presente decisione del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dell’EPF a sostegno delle forze armate nigerine è stata concepita a integrazione della decisione (PESC) 2023/1136 del Consiglio ( 2 ) . È opportuno che le due decisioni siano attuate contemporaneamente, ma gestite separatamente. (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 3 ) , e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica del Niger («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è potenziare la capacità delle forze armate nigerine ( Forces armées nigériennes — FAN) per difendere l’integrità territoriale e la sovranità della Repubblica del Niger e migliorare la protezione della popolazione civile, anche dalla crescente minaccia terroristica, nel pieno rispetto del diritto internazionale pertinente, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia le seguenti attività per integrare la fornitura di materiali militari alle forze armate nigerine, garantendone l’uso, la manutenzione, lo stoccaggio e il monitoraggio adeguati: a) attrezzature: attrezzature per la logistica e mobilio di base per l’antenna di Tillabéri della Commissione nazionale per i diritti umani ( Commission Nationale des Droits Humains — CNDH); b) attività di sviluppo delle capacità a beneficio della forza aerea nigerina ( Armée de l’air du Niger — AAN) e della Commissione nazionale per i diritti umani nei seguenti settori: i) gestione dei rischi; ii) gestione o fornitura; iii) stoccaggio o movimentazione; iv) manutenzione in condizioni operative; v) gestione dei rifiuti e degli incendi; e vi) analisi e gestione degli incidenti; c) infrastruttura: potenziamento del deposito di materiale militare della base aerea 101 a Niamey. 4.   La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 297 002 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte della forza aerea nigerina, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata a Défense Conseil International — DCI Group. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte della forza aerea nigerina. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dall’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con i servizi e le infrastrutture forniti a titolo della misura di assistenza, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, l’8 giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente M. MALMER STENERGARD ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2023/1136 del Consiglio, dell’8 giugno 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine con materiali militari concepiti per l’uso letale della forza (cfr. pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ).

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La Decisione 1137/2023 rappresenta un'applicazione dello Strumento Europeo per la Pace (EPF) nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), disciplinata dalla Decisione 2021/509. Gli operatori che gestiscono questa misura devono garantire il rispetto della Posizione Comune 2008/944/PESC sui controlli delle esportazioni di tecnologia militare, nonché l'osservanza del diritto internazionale umanitario e della Carta delle Nazioni Unite. La misura prevede obblighi di monitoraggio, controllo e valutazione secondo il quadro metodologico integrato dell'EPF, con possibilità di sospensione o cessazione in caso di violazioni degli impegni assunti dal beneficiario.

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