Decisione (UE) 2023/1206 del Consiglio del 20 giugno 2023 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Estonia
Cosa stabilisce la Decisione UE 2023/1206 sulla nomina al Comitato delle regioni?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/1206 del Consiglio del 20 giugno 2023 riguarda la nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Estonia. In particolare, nomina il signor Tiit Terik, assessore comunale di Tallinn, quale supplente per la restante durata del mandato fino al 25 gennaio 2025. La nomina è stata necessaria a causa della scadenza del mandato nazionale del precedente titolare della carica. Il Comitato delle regioni è un organo consultivo dell'Unione europea composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che devono essere titolari di un mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. La decisione si basa sul Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 305) e sulla precedente decisione 2019/852 che determina la composizione complessiva dell'organo. La nomina entra in vigore il giorno dell'adozione della decisione stessa, garantendo continuità nella rappresentanza estone all'interno dell'istituzione europea.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/1206 del Consiglio del 20 giugno 2023 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Estonia
EN: Council Decision (EU) 2023/1206 of 20 June 2023 appointing an alternate member, proposed by the Republic of Estonia, of the Committee of the Regions
Testo normativo
22.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 159/74
DECISIONE (UE) 2023/1206 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2023
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Estonia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni
(
1
)
,
vista la proposta del governo estone,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
(2)
Il 2 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2023/508
(
2
)
, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Estonia.
(3)
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Tiit TERIK.
(4)
Il governo estone ha proposto il sig. Tiit TERIK, rappresentante di una collettività locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta,
Tallinna Linnavalitsuse liige
(assessore comunale di Tallinn), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Tiit TERIK, rappresentante di una collettività locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta,
Tallinna Linnavalitsuse liige
(assessore comunale di Tallinn) (modifica del mandato), è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
R. POURMOKHTARI
(
1
)
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13
.
(
2
)
Decisione (UE) 2023/508 del Consiglio, del 2 marzo 2023, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Estonia (
GU L 70 dell'8.3.2023, pag. 49
).
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La Decisione UE 2023/1206 disciplina la nomina di rappresentanti al Comitato delle regioni secondo le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I criteri di eleggibilità richiedono che i candidati siano titolari di mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi ad assemblee elette, come nel caso dei rappresentanti delle collettività locali e regionali. La procedura di nomina coinvolge i governi nazionali e il Consiglio dell'Unione europea, garantendo la corretta rappresentanza territoriale e istituzionale.
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