Quali sono i criteri e la procedura per la nomina dei procuratori europei della Procura europea secondo la Decisione UE 2023/1335?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/1335 del Consiglio del 27 giugno 2023 disciplina la nomina dei procuratori europei dell'EPPO (Procura europea), un organo istituito per supervisionare indagini e azioni penali a livello europeo. La procedura prevede che ogni Stato membro partecipante designi tre candidati che devono essere membri attivi delle procure o della magistratura nazionale, offrire garanzie di indipendenza e possedere qualifiche adeguate per ricoprire alte funzioni giudiziarie, oltre a vantare esperienza in sistemi giuridici nazionali, indagini finanziarie e cooperazione giudiziaria internazionale. Un comitato di selezione indipendente valuta i candidati, redige pareri motivati e una graduatoria non vincolante basata su meriti e qualifiche, che viene presentata al Consiglio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina uno dei candidati per ogni Stato membro per un mandato non rinnovabile di sei anni. Nella decisione in esame, il Consiglio ha nominato cinque procuratori europei (da Grecia, Italia, Cipro, Lituania e Austria) a decorrere dal 29 luglio 2023, seguendo generalmente l'ordine di preferenza del comitato di selezione, salvo per i candidati italiani dove ha operato una valutazione autonoma dei meriti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/1335 del Consiglio del 27 giugno 2023 relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea
EN: Council Decision (EU) 2023/1335 of 27 June 2023 appointing the European Prosecutors of the European Public Prosecutor’s Office
Testo normativo
30.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 166/116
DECISIONE (UE) 2023/1335 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2023
relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 16,
vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)
(
2
)
,
vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939
(
3
)
,
visti i pareri motivati e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,
considerando quanto segue:
(1)
L’EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939.
(2)
I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.
(3)
I mandati di otto procuratori europei nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117
(
4
)
scadono il 28 luglio 2023. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini otto procuratori europei per i posti che diventeranno vacanti dal 29 luglio 2023.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»).
(5)
A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
(6)
Grecia, Italia, Cipro, Lituania e Austria, hanno designato i candidati per i posti che diventeranno vacanti a decorrere dal 29 luglio 2023.
(7)
Il comitato di selezione ha redatto i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dai suddetti Stati membri che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti il 2 maggio 2023.
(8)
In conformità della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.
(9)
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuti i pareri motivati del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione.
(10)
A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni.
(11)
Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione.
(12)
Per quanto riguarda il parere motivato relativo ai candidati designati da Cipro, le ragioni addotte dal comitato di selezione dimostrano in misura sufficiente che è oggettivamente impossibile per tale Stato membro, tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui si trova, individuare ulteriori candidati ammissibili entro un termine ragionevole, nonostante abbia profuso tutto l’impegno necessario a tal fine. Sono pertanto soddisfatte le condizioni indicate alla regola VII, paragrafo 2, terzo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione. Alla luce delle dette circostanze eccezionali, il Consiglio ha considerato che il parere motivato presentato in relazione ai candidati designati da Cipro gli offriva una rosa sufficiente di candidati idonei e, poiché ulteriori ritardi nella nomina dei procuratori europei avrebbero gravi conseguenze per l’efficacia del diritto dell’Unione europea, ha deciso di procedere su tale base.
(13)
A seguito di una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per i candidati designati da Grecia, Cipro, Lituania e Austria.
(14)
Per quanto riguarda i candidati designati dall’Italia, sulla base di una valutazione dei rispettivi meriti di tali candidati, effettuata nell’ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio, e tenendo conto del parere motivato presentato dal comitato di selezione, delle informazioni complementari e dei documenti pertinenti presentati dall’Italia, il Consiglio non ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante del comitato di selezione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati procuratori europei dell’EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2023:
sig. Nikolaos PASCHALIS
(
5
)
,
sig. Andrea VENEGONI
(
6
)
,
sig. ra Anne PANTAZI LAMPROU
(
7
)
,
sig. Gedgaudas NORKŪNAS
(
8
)
,
sig. ra Ursula SCHMUDERMAYER
(
9
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(
1
)
GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1
.
(
2
)
GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8
.
(
3
)
GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90
.
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (
GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18
).
(
5
)
Designato dalla Grecia.
(
6
)
Designato dall’Italia.
(
7
)
Designato da Cipro.
(
8
)
Designato dalla Lituania.
(
9
)
Designato dall’Austria.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1335/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2023/1335 è il riferimento normativo per la nomina dei procuratori europei dell'EPPO, disciplinando i criteri di selezione, il ruolo del comitato di selezione, i requisiti di indipendenza e competenza, e la procedura decisionale del Consiglio. Magistrati, procuratori e esperti di diritto penale europeo consultano questa normativa per comprendere la composizione e il funzionamento della Procura europea, nonché i principi di cooperazione giudiziaria rafforzata tra Stati membri in materia di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.