Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1440/2023

Decisione (PESC) 2023/1440 del Consiglio del 10 luglio 2023 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana

Pubblicato: 10/07/2023 In vigore dal: 10/07/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/1440 del Consiglio del 10 luglio 2023 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana EN: Council Decision (CFSP) 2023/1440 of 10 July 2023 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Ghana Armed Forces

Testo normativo

11.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 176/28 DECISIONE (PESC) 2023/1440 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 2023 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza quali azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea, segnatamente Ghana, Costa d'Avorio, Benin e Togo, presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale. (3) Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza, è importante rafforzare le forze di difesa e di sicurezza per consentire e sostenere gli sforzi di stabilizzazione nel Ghana. In tale contesto, nella piena consapevolezza che la situazione richiede una risposta integrata, la pace e la sicurezza a lungo termine nel Ghana sono una priorità fondamentale per l'Unione. (4) Il 5 maggio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta del Ghana affinché l'Unione assista le forze armate del paese nell'approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare le capacità operative delle unità militari schierate nella parte settentrionale del paese per combattere i gruppi armati e contrastare e ridurre le opportunità per tali gruppi di commettere attacchi terroristici. (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF. (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Ghana («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L'obiettivo della misura di assistenza è potenziare la capacità delle forze armate del Ghana di proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Ghana, come pure la popolazione civile, dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione. 3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza: a) attrezzature di intelligence e di sorveglianza; b) sistemi di guerra elettronica; c) attrezzature per il genio militare; d) attrezzature fluviali; e) attrezzature per la bonifica di ordigni esplosivi. 4.   La misura di assistenza finanzia il trasferimento al Ghana di 105 veicoli militari sequestrati il 18 luglio 2022 dall'operazione EUNAVFOR MED IRINI a bordo della nave mercantile MV Victory RoRo a causa della violazione da parte della nave dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi imposto alla Libia. 5.   La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 8 250 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF. 3.   Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle forze armate del Ghana, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF. 2.   L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall'amministratore delle misure di assistenza, mediante un'intesa amministrativa con l' Economat des Armées in conformità dell'articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle forze armate del Ghana. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza e sull'inventario degli elementi designati (se del caso) fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. 3.   L'alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023 Per il Consiglio Il presidente P. NAVARRO RÍOS ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ).

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