Decisione UE In vigore

Decisione UE 1494/2023

Decisione (UE) 2023/1494 del Consiglio del 26 giugno 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di tale accordo

Pubblicato: 26/06/2023 In vigore dal: 26/06/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2023/1494 riguardo alle modifiche dell'accordo di recesso del Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/1494 del Consiglio del 26 giugno 2023 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto istituito dall'accordo di recesso del Regno Unito. In pratica, autorizza l'UE a votare a favore di una modifica dell'Allegato I, Parte I dell'accordo di recesso, che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra l'UE e il Regno Unito. La modifica prevede l'aggiunta di due nuove decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (decisioni H12 e H13) e la soppressione di tre decisioni precedenti che vengono sostituite. Nello specifico, la decisione H12 del 19 ottobre 2021 aggiorna le modalità di determinazione del tasso di cambio per i pagamenti di prestazioni sociali, mentre la decisione H13 del 30 marzo 2022 modifica la composizione e i metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti. Questa operazione di aggiornamento è necessaria per mantenere l'accordo allineato alle nuove disposizioni approvate dalla commissione amministrativa competente.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1494 del Consiglio del 26 giugno 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2023/1494 of 26 June 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the adoption of a decision to amend Part I of Annex I to that Agreement

Testo normativo

20.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 183/53 DECISIONE (UE) 2023/1494 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di tale accordo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ( 1 ) l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ( 2 ) («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. (2) A norma dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso, il comitato misto adotta decisioni che modificano l'allegato I, parte I, del medesimo accordo per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. (3) Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso che modifica l'allegato I, parte I, del medesimo accordo, al fine di aggiungere all'elenco ivi contenuto due nuove decisioni approvate dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e di sopprimere da tale elenco le tre decisioni da queste sostituite. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso, che vincolerà l'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso figura nel progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 ). ( 2 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . PROGETTO DECISIONE n. …/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA del ... che modifica l’allegato I, parte I, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica IL COMITATO MISTO, visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 1 ) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L’articolo 36, paragrafo 4, dell’accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito a norma dell’articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo («comitato misto») il potere di adottare decisioni che modificano l’allegato I, parte I, di tale accordo per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso. (2) Ai fini della certezza di diritto, è opportuno modificare l’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso aggiungendovi due decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sopprimendo le tre decisioni da queste sostituite, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo di recesso è così modificato: 1) nell’allegato I, parte I, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ; 2) nell’allegato I, parte I, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ( 3 ) ; 3) nell’allegato I, parte I, sono soppressi gli atti seguenti: a) decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , modificata dalla decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ( 6 ) , sostituita dalla decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale; c) decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione. Fatto a ..., il ... Per il comitato misto I copresidenti ( 1 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 2 ) GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6 . ( 3 ) GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4 . ( 4 ) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56 . ( 5 ) GU C 52 dell’11.2.2016, pag. 13 . ( 6 ) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3 .

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